Città del Vaticano – Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza i Prelati Uditori del Tribunale Apostolico della Rota Romana per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. È il primo discorso del Pontefice alla Rota, pronunciato davanti a chi, ogni giorno, esercita una funzione delicata: amministrare la giustizia ecclesiale in nome del Papa, con un’attenzione che dovrebbe essere concreta alle persone e alle loro vicende. Il 21 novembre scorso aveva ricevuto i partecipanti al corso di formazione giuridico-pastorale. 

Un Papa canonista davanti ai giudici della Chiesa

Leone XIV ha aperto ringraziando gli Uditori per un servizio che definisce “prezioso” per la funzione giudiziaria universale legata al ministero petrino, richiamando come criterio operativo la formula paolina «Veritatem facientes in caritate». Nel discorso Prevost richiama la propria formazione di canonista e l’esperienza di giudice già esercitata, parlando da chi conosce dall’interno il lavoro, le sue fatiche e le sue responsabilità.

Che cos’è la Rota Romana

La Rota Romana è un tribunale della Santa Sede che, nella pratica ordinaria, lavora come tribunale di appello: interviene quando una causa viene impugnata e si chiede un nuovo giudizio. I casi vengono esaminati da collegi composti da tre Uditori (i giudici della Rota).

Le sue origini vengono ricondotte alla Cancelleria Apostolica, dove operavano figure incaricate di istruire le cause. Con Innocenzo III viene riconosciuto anche il potere di pronunciare sentenza; con Innocenzo IV e il Concilio di Lione (1245) si consolida la forma di un tribunale stabile. Nel 1331, con la Costituzione Ratio iuris, l’istituzione viene disciplinata in modo organico. Il nome “Rota” viene spiegato, con verosimiglianza, a partire dalla disposizione originaria degli Uditori in un recinto circolare durante l’esame delle cause. Nel tempo l’assetto si definisce ulteriormente: Sisto IV fissa a dodici il numero dei cappellani uditori (1472) e Benedetto XIV, con la Costituzione Iustitiae et pacis (1747), precisa la competenza del tribunale.

Quanto alle competenze, la Rota giudica soprattutto in seconda istanza sulle cause decise in primo grado dai tribunali ecclesiastici e portate in appello alla Santa Sede; e in terza (o ulteriore) istanza sulle cause già passate in appello. È inoltre indicata come tribunale di appello anche per il Tribunale Ecclesiastico dello Stato dellaCittà del Vaticano.

Il nesso tra verità della giustizia e virtù della carità

Leone XIV torna su un tema fondamentale: il rapporto tra l’attività giudiziaria e la verità propria della giustizia, letta in nesso stretto con la carità. Il Papa descrive una tensione ricorrente: da un lato il rischio che una immedesimazione eccessiva nelle vicende dei fedeli produca una relativizzazione della verità, fino a decisioni “di sapore pastorale” prive di fondamento oggettivo; dall’altro, l’opposto rischio di una affermazione fredda della verità che non integra rispetto, misericordia e cura delle persone. Nel passaggio più programmatico Leone XIV insiste sul valore operativo della formula paolina: non una verità soltanto “speculativa”, ma una verità da fare, capace di illuminare l’agire. Richiama l’espressione giovannea «cooperatori della verità» e, citando Benedetto XVI e Caritas in veritate, ribadisce che la carità va compresa e praticata “nella luce della verità”. Da qui l’orizzonte che unifica l’attività giuridica ecclesiale: la salus animarum come suprema legge, con un impatto reale sulle coscienze e sulle vite di chi si affida ai tribunali.

Deontologia, fiducia dei fedeli e rifiuto della burocrazia

Il Papa lega la credibilità dei processi canonici alla serietà professionale, al lavoro “intenso e premuroso”, e a ciò che definisce una vera vocazione professionale. In questa cornice inserisce la necessità di una deontologia esemplare: per i giudici, per gli avvocati, per i promotori di giustizia e per i difensori del vincolo. Il punto non è solo “funzionare”, ma garantire un esercizio retto e tempestivo delle funzioni processuali, perché la giustizia ecclesiale incide direttamente sulla vita delle persone.

Leone XIV richiama Giovanni Paolo II: giustizia e pace sono in relazione costante; quando una è minacciata, entrambe vacillano. Da questa prospettiva il giudice diventa operatore di pace, chiamato a consolidare l’unità della Chiesa in Cristo attraverso decisioni giuste e processi credibili.
Nel discorso il Papa difende l’identità del processo canonico come strumento indispensabile per discernere verità e giustizia nel caso concreto. 

Il contraddittorio viene descritto come metodo dialogico di accertamento del vero: appurare i fatti, confrontare ragioni e prove, muovendosi dentro presunzioni giuridiche (validità del matrimonio, innocenza dell’indagato) fino a prova contraria. Il richiamo all’indipendenza e all’imparzialità del giudice è netto: disparità ingiustificate nella trattazione di casi simili feriscono il profilo giuridico della comunione ecclesiale.

Nullità matrimoniale e “processo più breve”: prudenza e serietà scientifica

Tra gli esempi concreti Leone XIV cita il processo più breve di nullità matrimoniale davanti al vescovo diocesano: la manifesta evidenza del capo di nullità, che rende possibile quella via, richiede un vaglio accurato e resta comunque il processo a dover confermare la nullità o a indirizzare verso il rito ordinario. Da qui l’invito a studiare e applicare il diritto matrimoniale canonico con serietà scientifica e fedeltà al Magistero, in coerenza con la giurisprudenza della Rota Romana.

Un mandato esigente affidato a Maria Speculum iustitiae

Leone XIV chiude delineando la misura del compito: custodire la verità con rigore senza perdere il senso ecclesiale del servizio, esercitare la carità senza omissioni, perché l’equilibrio richiesto ai tribunali non è un compromesso pratico ma una unità profonda. Affida infine il lavoro della Rota all’intercessione della Madonna Speculum iustitiae, come sigillo spirituale di un discorso che, pur tecnico, rimane interamente orientato alla salvezza delle anime.

d.M.S.
Silere non possum