Raffaele Mincione has asked the English High Court to start a procedure in order to see recognized its rights regarding the contract of the Sloane Avenue Palace.

Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre più chiaro che all'interno dello Stato della Città del Vaticano e nella Chiesa Cattolica, in generale, c'è un problema di competenze. In molteplici uffici emerge la completa incompetenza di alcuni soggetti che, non si sa per quale motivo, sono finiti addirittura a dirigerli. Non è corretto dire che il problema nasce in tempi recenti, ma certamente è stato esacerbato da alcune scelte compiute dallo stesso Pontefice. Questa piccola premessa è necessaria per parlare di un argomento che in questi giorni ha riempito le pagine di molti giornali ma, come al solito, è stato raccontato in maniera distorta e senza alcuna competenza da parte dei giornalisti.

Il caso

Il 26 luglio 2022 l'Alta Corte di Inghilterra e Galles si è pronunciata su una richiesta avanzata da WRM Group, un gruppo di investimento con sede in Lussemburgo, Londra e Milano. Perchè questa decisione interessa, noi particolarmente, e la stampa? Perchè questo WRM Group è stato fondato da Raffaele Mincione, attuale imputato nel procedimento penale Sloane Avenue nello Stato della Città del Vaticano.

Perchè Raffaele Mincione ha scelto di adire un tribunale inglese in merito alla vicenda del Palazzo sito in Sloane Avenue? La vicenda del palazzo l'abbiamo raccontata, udienza per udienza, in questi articoli. È evidente che ciò che la Segreteria di Stato della Santa Sede ha voluto e vuole continuare a far credere è che quella di Mincione sia stata una richiesta spropositata dove lui ci ha guadagnato "troppo". Questo non deve meravigliare, in quanto la Segreteria di Stato, guidata da Pietro Parolin, ha scelto di affidare un affare così delicato e gravoso ad un prete di Como sulla cui competenza e stabilità ci sarebbe molto da dire. Lo hanno dimostrato i fatti, lo stesso Perlasca ha ribadito che in questo caso ha scelto di non affidarsi a dei legali per risparmiare. Un risparmio che ora fa perdere alla Santa Sede milioni di euro.

Vedremo più avanti come Mons. Perlasca non abbia utilizzato minimamente quella che la giurisprudenza chiama la "diligenza del buon padre di famiglia" ed ha messo la Santa Sede in grave pericolo.

Perchè quindi Mincione ha adito la Corte inglese? Lo ha fatto per ottenere una dichiarazione del Tribunale nella quale si riconosce la validità e il carattere vincolante per le parti degli accordi tra le società del Gruppo WRM e la Segreteria di Stato della Santa Sede in merito alla proprietà immobiliare situata in 60 Sloane Avenue, a Londra. Nel primo grado di giudizio, con una sentenza veramente discutibile, il giudice dispose che il procedimento per ottenere questa dichiarazione dovesse subire uno "stop", diciamo così, per permettere ai tribunali dello Stato della Città del Vaticano di concludere il loro iter processuale. Perchè quella sentenza è discutibile lo hanno spiegato, con una sentenza veramente degna di questo nome, i giudici Peter Jackson, Males e Birss. All'unanimità!

La decisione della Corte

La Corte d'Appello ha revocato la sospensione della richiesta di declaratoria della WRM che aveva "...l'effetto di privare..." le società del Gruppo WRM e Raffaele Mincione "...del loro diritto di accesso a un tribunale competente per le richieste in buona fede". Difatti, hanno spiegato i giudici, determinare la sospensione di un giudizio in attesa della pronuncia di un altro tribunale è una scelta che il giudice può fare solo in rari casi che devono essere assolutamente giustificati.

Inoltre, pur essendo uscito dall'Unione Europea, il Regno Unito resta uno dei Paesi firmatari della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e pertanto ha ben chiaro che sospendere un procedimento può portare ad una violazione dell'articolo 6 che è volto a garantire un accesso ai tribunali. Differentemente da quanto sta avvenendo ad opera di Giuseppe Pignatone e Alessandro Diddì, quindi, l'Alta Corte inglese ha a cuore il rispetto dei diritti umani fondamentali. Diritti che sono pienamente rispettati sia dal diritto vaticano sia da quello canonico, peccato che Pignatone e Diddì non abbiano idea di cosa siano.

Come ho detto recentemente, le sentenze vanno lette, per poterle leggere ci vuole competenza, studio, conoscenza dell'ordinamento e poi si possono raccontare, commentare o criticare. Dai racconti che in questi giorni abbiamo letto sui giornali, è evidente che questa sentenza non l'ha letta nessuno. Ci sono alcuni passaggi di questa decisione che sono da riportare integralmente perchè, non solo sono giuridicamente inattaccabili, ma sono anche spaventosamente sensati nel ragionamento logico deduttivo. Sia chiaro, trovare un giudice che possa scrivere una sentenza del genere in Italia è pura fantasia.

L'imparzialità della Segreteria di Stato

La discussione, come specificano i giudici di appello, si concentra in sostanza sulla imparzialità, nella diatriba in merito al Palazzo, della Segreteria di Stato. E qui bisogna fare una precisazione: Segreteria di Stato non significa Santa Sede, Segreteria di Stato non significa Stato della Città del Vaticano. Pertanto, rispondiamo alle centinaia di persone che ci hanno interpellato in questi giorni: non è stata condannato nessuno ma ancor meno la Santa Sede, nè lo Stato della Città del Vaticano.

La Segreteria di Stato è certamente un organo importantissimo, l'organo cardine della Santa Sede ma, in questo procedimento che ha natura commerciale, è semplicemente un organo, un ente. Non si tratta di condannare uno Stato o altro. Questo certamente non potrebbe avvenire ma ovviamente chi stipula dei contratti con realtà statali non può essere in balia del dispotico atteggiamento di questi, quindi anche gli organi statali sono soggetti a regole. Nel Regno Unito, ad esempio, vi è lo State Immunity Act 1978 che disciplina questa materia al punto 3 : "Commercial transactions and contracts to be performed in United Kingdom".

Per quanto riguarda le transazioni commerciali, infatti, lo Stato non è immune.

Qui torniamo alla premessa di questo articolo: la competenza. Come di consueto, la scelta degli avvocati da parte della Segreteria di Stato è fatta sulla base di conoscenze, amichetti e risonanza mediatica dei nomi che vengono proposti. Null’altro. La competenza, tanto decantata anche nella ultima Costituzione Apostolica, è meno di zero. Lo dimostrano le scelte anche in merito al tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Giudici scelti fra esperti di qualunque materia, tranne che del diritto canonico e vaticano. Recentemente la dottoressa Lucia Bozzi, la quale è stata scelta da Giuseppe Pignatone come giudice aggiunto del processo Sloane Avenue, è stata destinata quale Giudice istruttore del tribunale vaticano. Si tratta di un ruolo particolarmente delicato che non può essere svolto da una professoressa dell’Università di Foggia che non ha mai, sottolineiamo MAI, svolto alcuna attività di ricerca, di studio o approfondimento del diritto canonico e/o vaticano. Una professoressa che insegnava diritto privato, oggi si ritrova ad istruire cause penali di uno Stato che ha un diritto del tutto particolare che ovviamente lei non conosce. 

Anche davanti alla Corte inglese la Segreteria di Stato ha inviato due massimi esperti del diritto commerciale inglese ma che non hanno idea di cosa sia lo Stato della Città del Vaticano. Nell’affrontare una questione così delicata, questi avvocati non hanno minimamente pensato di trattare le questioni fondamentali che riguardano uno Stato sovrano.

Avvocati che si sono spinti ad affermare che la Segreteria di Stato nell’affaire del Palazzo di Londra è neutrale. Sì, avete letto bene. Non solo, ma addirittura hanno cercato di convincere i giudici inglesi che in realtà Mincione e gli altri imputati starebbero “combattendo” questa battaglia contro il Promotore di Giustizia e non contro la Segreteria di Stato. Un pò come se in Italia un ministero affermasse che una causa dove si presume lui sia la vittima in realtà è ininfluente per lui perchè è fra l’imputato e il Pubblico Ministero.

Già così sarebbe assurdo ma il tutto è ancora più folle se si considera che la Segreteria di Stato si è costituita parte civile nel procedimento penale pendente presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Anche processualmente, quindi, questa diviene a tutti gli effetti una parte. Affermare di essere neutrale è pura ignoranza giuridica ed anche storica. A differenza della Corte di Cassazione italiana, però, i giudici inglesi hanno dimostrato di non essere sprovveduti. Secondo il principio latino Iura novit curia, nel Regno Unito dimostrano di conoscere realmente le leggi e si spingono oltre al “compitino”. Non solo quindi sottolineano che la Segreteria di Stato si è costituita parte civile ma spiegano anche agli avvocati che potevano benissimo evitare questa mossa processuale perchè il codice penale vaticano prevede la possibilità di adire il tribunale civile per il risarcimento del danno quando la causa penale è terminata. 

E qui entra in gioco l’altra scelta di Pietro Parolin e Peña Parra che hanno conferito mandato alla illustrissima e competentissima ex ministro Paola Severino per costituirsi parte civile. Anch’essa piena di titoli e competenze in merito al diritto vaticano e canonico. I giudici inglesi non si lasciano sfuggire nulla e mettono anche questa nella lista e spiegano alla Segreteria di Stato che per essere neutrali potevano benissimo evitarsi questa scelta processuale.

Poi si arriva al culmine dell’imbarazzo, i giudici prendono in considerazione anche le parole dello stesso Sommo Pontefice e del Segretario di Stato. Dal primo momento in cui è partito questo processo abbiamo detto: il Papa dovrebbe essere super partes e, da sovrano, lasciare che la giustizia faccia il suo corso senza ingerenze. La scelta di Francesco è stata ben altra, dapprima con i rescripta segreti che se non fosse stato per Silere non possum ora neanche tutte le parti processuali li conoscerebbero; per giungere alle famose interviste rilasciate ai “giornalisti di partito” nel quale si è lasciato andare a considerazioni varie. I giudici inglesi lo mettono in evidenza e dicono che queste prese di posizione chiare fanno emergere come non si possa parlare di neutralità. 

Discrezione che a Santa Marta è completamente assente, ma anche in Terza Loggia. Difatti, sottolinea la sentenza, anche il Segretario di Stato Pietro Parolin non ha tenuto a freno la lingua ed ha espresso la propria opinione sul caso del secolo. A Strasburgo, il diplomatico caro a Francesco aveva detto: "È possibile che qualcuno si sia comportato male, che abbia commesso atti che non doveva....Come istituzione riteniamo che siamo stati danneggiati da tutto quello che è successo”.

Parole e scelte che ora costano care alla Segreteria di Stato. Negli anni d'oro c'era chi, consapevole del ruolo che ricopriva, sapeva tenere a freno la lingua ed evitare gli allettanti riflettori delle telecamere e dei microfoni.

Altra questione che non è stata presa in considerazione dai magistrati inglesi e tanto meno dagli avvocati perchè il diritto vaticano non lo conoscono, è il fatto che i magistrati vaticani sono inevitabilmente legati da un vincolo con la Segreteria di Stato che ha il compito di promuoverli innanzia al Sommo Pontefice per la nomina. Quindi anche sostenendo che la causa è contro il Promotore di Giustizia, questo ha un palese conflitto di interesse nell'andare contro la Segreteria di Stato.

L'impunito Perlasca

Se chi va con lo zoppo impara a zoppicare bisogna evidenziare che in questa vicenda Alberto Perlasca è il frutto di una gestione che fa acqua da tutte le parti. Anche in questo caso i giudici inglesi sono chiarissimi e dicono: la giurisdizione l'avete scelta voi. Certo, perchè il monsignore comasco, il quale ora non è neppure a processo, aveva firmato un contratto che conferiva al tribunale inglese la giurisdizione esclusiva su quel contratto.

In sostanza i giudici inglesi dicono: che volete? Vi ci siete messi voi in questa situazione ed ora piangete? Richiamando un precedente, causa MAD Atelier BV v Manès [2020] EWHC 1014 (Comm), i giudici dicono che quando si sceglie la giurisdizione esclusiva del tribunale inglese, sono necessari davvero gravi e seri motivi per sospendere il giudizio.

"Dopo tutto,scrivono i giudici,la funzione abituale di un tribunale è quella di decidere le cause e non di rifiutarsi di farlo, e l'accesso alla giustizia è un principio fondamentale sia del diritto comune che dell'articolo 6 della CEDU".

Cosa dice la sentenza

Cosa si è trovato a decidere quindi il giudice? L'argomento era quello della neutralità della Segreteria di Stato in merito all'affaire. Ovvero, visto che il giudice di primo grado aveva concesso la sospensione del giudizio sostenendo che la Segreteria di Stato era neutrale, questa condizione esiste davvero? Il giudizio si può sospendere?

"Di conseguenza, scrivono i giudici, ritengo che la conclusione del giudice su quello che ha descritto come "l'argomento centrale" della Segreteria di Stato sia errata. La Segreteria di Stato non era neutrale. Ne consegue che la base su cui il giudice ha concluso che, allo stato attuale, la concessione di dichiarazioni non avrebbe avuto alcuno scopo utile e ha quindi esercitato il suo potere discrezionale di concedere una sospensione della gestione del caso era fondamentalmente errata".

In queste circostanze, mi sembra che, lungi dall'esserci una ragione impellente per sospendere la presente causa, ci sono tutte le ragioni per cui dovrebbe essere permesso di procedere, ha affermato l'Alta Corte.

E più volte i giudici tornano sul fatto che questo foro è stato scelto dalle parti. Motivo per cui, se il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano fosse effettivamente scevro da condizionamento del Sovrano, Mons. Perlasca sarebbe a processo per non aver utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia. Il Promotore di Giustizia, se conoscesse il diritto canonico saprebbe che il fine del processo in Vaticano è quello di ricercare la verità e quindi non avrebbe chiesto l'archiviazione per un soggetto che ha permesso questo macello. Paolo Papanti-Pelletier, il quale peraltro proviene dall'Ordine di Malta e si vede che fine stanno facendo anche loro, non avrebbe archiviato con una sentenza che davvero grida vendetta al cospetto di Dio.

Le indicazioni della Corte

L'Alta Corte, pur essendo consapevole del fatto che non poteva entrare nel merito, ha voluto chiarire che non significa che il caso è risolto ma semplicemente è stata data la possibilità a Mincione ed al suo gruppo di poter discutere la causa. Un punto di partenza, hanno consigliato i giudici, potrebbe essere quello di considerare quale fosse il reale valore dell'Immobile all'epoca dei fatti. L'essenza dell'accusa contro gli imputati nel procedimento penale, per quanto riguarda la Transazione, è che l'interesse della Segreteria di Stato nella Proprietà è stato acquisito per un prezzo sostanzialmente molto superiore al valore reale della Proprietà. Dovrebbe essere una questione relativamente semplice da determinare, con la divulgazione dei documenti relativi alla Transazione e con il beneficio delle prove di valutazione degli esperti che sono prontamente disponibili per entrambe le parti in questa giurisdizione. Se la Segreteria di Stato ha pagato il prezzo di mercato o giù di lì, ha ottenuto un bene che valeva quanto pagato e (in ogni caso per quanto riguarda l'Operazione) non sembra avere alcun motivo valido per lamentarsi. D'altra parte, se avesse pagato sostanzialmente più del prezzo di mercato, ciò costituirebbe, in assenza di una spiegazione convincente, una forte prova di corruzione.

Semplice, sembra dire il giudice, bastano poche operazioni per mettere a tacere tutti. Il processo quindi deve iniziare. Questo è ciò che ha detto la sentenza, che ovviamente trovate in fondo a questo articolo.

Un'ultima precisazione

Come abbiamo sottolineato sono diversi i giornalisti che hanno raccontato la vicenda con titoli acchiappalike e che dimostrano una completa ignoranza della materia. Ormai ci siamo abituati al giornalismo marcio delle cinque s (sesso, soldi, sangue, sport e spettacolo) il quale si contrappone al sano giornalismo delle cinque w (Who, What, Where, When, Why). Non solo c'è ignoranza giuridica ma anche storica, è errato collegare Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Angelo Becciu a questa sentenza. Il periodo preso in considerazione dalla Corte inglese è quello che vede ai vertici della Segreteria di Stato S.E.R. il Sig. Card. Pietro Parolin e S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra. Come ha spiegato anche in aula Mincione, furono proprio le scelte di questi due a determinare l'uscita della Segreteria di Stato dall'affare e hanno comportato ingenti perdite. In questa decisione inglese, quindi, Becciu non ha alcun ruolo perchè era già alla guida della Congregazione per le Cause dei Santi (rectius Dicastero per le Cause dei Santi).

Gli effetti

Grazie a questa sentenza il procedimento davanti al tribunale commerciale potrà essere iniziato e la Segreteria di Stato si è vista respingere anche l'autorizzazione al ricorso alla Corte Suprema, ovvero l'ultimo grado di giudizio inglese. La Segreteria di Stato è tenuta a pagare le spese per il procedimento di Appello ad Athena Capital Fund, Athena Capital Real Estate and Special, WRM Capital Asset Management e di Raffaele Mincione. Entro 28 giorni dalla data della sentenza, la Segreteria di Stato dovrà versare anche un acconto per le spese del ricorso dei ricorrenti.

F.P.

Silere non possum

Sentenza