Too many legal errors in the Sloane Avenue case

La Suprema Corte di Cassazione, già a gennaio, aveva disposto la liberazione della signora Cecilia Marogna e, altresì, aveva ritenuto fondato "il motivo con il quale la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui ha applicato la misura cautelare.la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta effettivamente del tutto silente sulle ragioni che giustificano l'applicazione provvisoria della misura cautelare, prima dell'arrivo della domanda estradizionale. 

Si tratta di vuoto motivazionale che determina la nullità dell'ordinanza cautelare impugnata, difettando l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari richieste dall'articolo 292, comma due, lettera c del codice di procedura penale italiano. 

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con conseguente ordine di immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa." 

Per fortuna gli ermellini hanno studiato e, a differenza dei giudici milanesi, hanno letto la Convenzione di Merida. La stessa infatti non prevede affatto quanto affermato dall'Avv. Pelletier il quale ha chiesto l'estradizione della Marogna sulla base di una convenzione che nulla centra con i reati contestatigli. La Corte ha ribadito: 

"In tale prospettiva, la Suprema Corte ha escluso l'estradabilità del cittadino laddove esista una convenzione estradizionale, ma difetti la previsione espressa della estradizione del cittadino.

Lo Stato della del Città Vaticano nella richiesta di arresto provvisorio ha ritenuto di ravvisare tale accordo nella Convenzione ONU di Merida del 2003 in tema di corruzione, vigente tra le Parti.

Tale argomentazione è erronea: in primo luogo perché la Convenzione può venire in applicazione solo in assenza di trattato e tra le Parti esiste un accordo specifico in tema di estradizione (l'art. 22 del Trattato del Laterano), che ammette soltanto la estradizione verso Italia; inoltre, la Convenzione di Merida non contiene alcun riferimento all'estradizione del cittadino e richiede comunque all'art. 44, par. 6, che lo Stato parte, che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato, effettui una espressa dichiarazione a tal fine (adempimento che lo Stato italiano non ha compiuto).

Tale conclusione determina inevitabilmente "l'illegittimità dell'ordinanza impugnata che ha convalidato l'arresto provvisorio della ricorrente ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen."

Richieste completamente infondate

Richieste formulate da persone che non hanno idea di cosa sia l'ordinamento giuridico vaticano.

Guardando gli atti si vede che il giudice istruttore, Avv.Paolo Pepanti Pelletier, ha inviato la richiesta di applicazione della misura cautelare (e poi di mantenimento) nei confronti di Cecilia Marogna al Ministro della Giustizia Bonafede. Nella richiesta, il professore civilista, ha allegato il bollettino della sala stampa della Santa Sede con cui si informava che la Santa Sede (e anche per lo Stato della Città del Vaticano) aderiva alla Convenzione di Merida. Ora, ci si domanda, possibile che un professore di diritto dell'Università La Sapienza di Roma non abbia pensato che ad una richiesta di estradizione bisogna allegare atti ufficiali? Bisogna necessariamente allegare gli Acta Apostolicae Sedis e non gli screen del sito internet della Santa Sede. Questo conferma quanto avevamo già, più volte,  sostenuto, ovvero che fra i giudici e i promotori di giustizia, oltre Tevere nessuno ha idea di cosa sia il diritto penale processuale vaticano. Fermo restando che auspichiamo di non vedere mai fra gli atti, presentati da avvocati, degli screen di siti web al fine di testimoniare l'adesione ad una convenzione da parte di uno Stato. 

Come se per informare dell'avvenuta ratifica di una legge, producessimo lo screen di un articolo di giornale piuttosto che allegare la Legge di ratifica in Gazzetta ufficiale. Ci domandiamo dove abbiano studiato questi soggetti. 

Se l'avvocato Pelletier avesse letto gli Acta Apostolicae Sedis, difatti, si sarebbe reso conto di due questioni. In primis, che la richiesta non andava indirizzata al ministro di grazia e giustizia ma alla Segreteria di Stato che l'avrebbe poi trasmessa, attraverso canali diplomatici, al governo italiano. In secundis, se avesse letto la convenzione, si sarebbe reso conto che la stessa parla di reati contro la corruzione e non annovera i reati di appropriazione indebita e di peculato di cui la Marogna è imputata nello Stato della Città del Vaticano. 



Cassazione 14.01.2021

Acta Apostolicae Sedis

La legge non ammette ignoranza, per nessuno però...

Gli errori quindi non sono stati commessi solo dai promotori di giustizia ma anche da coloro che sono stati messi dal Sommo Pontefice nella posizione di giudicanti. Il problema, ancora una volta, è l'incompetenza delle persone che sono state scelte per ricoprire certi ruoli. Anche nelle sentenze dei tribunali italiani, in particolar modo della Suprema Corte di Cassazione, è inquietante leggere frasi del tipo "dello Stato Vaticano" o "di Città del Vaticano". La condizione giuridica di questo micro stato, come la Serenissima Repubblica di San Marino o il Principato di Monaco, dovrebbe essere ben chiara ai giudici. Forse in Italia non studiano abbastanza ma il principio iura novit curia, dovrebbe essere ben chiaro a questi illustri professori. Appellare uno Stato sovrano senza neppure la terminologia esatta fa veramente ridere. Ribadiamo ancora una volta, mai nessun giudice immaginerebbe di dire "la Cina" oppure "lo Stato di Cina" o cos'altro. Si auspica che qualunque giudice scriva "Repubblica popolare cinese" e mai "Repubblica di Cina", in quanto si creerebbe uno spiacevole incidente facendo riferimento a Taiwan che in questo modo si appella. Inutile poi fare riferimento ai numerosi errori commessi ogni qualvolta si parla di Stato della Città del Vaticano e di Santa Sede. Giudici, avvocati e giornalisti ormai utilizzano tali termini come se fossero sinonimi. 

Il discorso è sempre lo stesso, bisogna avere competenza per potersi occupare di qualcosa, altrimenti anche i giudici e gli avvocati divengono dei pupazzi che si divertono a fare i factotum e si perde di credibilità. 

G.M.

Silere non possum