Milano - Il Tribunale civile di Milano, in composizione collegiale, è intervenuto sul caso che contrappone Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, ridimensionando in modo netto l’ordinanza cautelare emessa il 26 gennaio scorso dal giudice monocratico Roberto Pertile.
L’ordinanza resa il 19 marzo 2026, nell’ambito del reclamo proposto da Corona, segna una correzione sostanziale dell’impostazione precedente e tocca alcuni punti centrali: la legittimità delle misure cautelari adottate, la loro determinatezza e, soprattutto, il rapporto tra libertà di espressione e qualificazione professionale di chi comunica.
Il provvedimento di gennaio: rimozioni e divieti generalizzati
La vicenda nasce dal ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dal conduttore televisivo italiano Alfonso Signorini, che aveva chiesto al Tribunale di Milano di ordinare la rimozione integrale dei contenuti pubblicati da Corona e di impedirgli qualsiasi ulteriore diffusione di materiali riguardanti la sua persona. Il giudice Pertile, presidente della I sezione del Tribunale Civile di Milano, aveva accolto integralmente tali richieste, disponendo non solo la cancellazione dei contenuti, ma anche un divieto esteso a future pubblicazioni e perfino il deposito in cancelleria di tutti i materiali in possesso di Corona, inclusi supporti fisici e digitali .
Una decisione che, come evidenziato da Silere non possum nell’articolo del 30 gennaio, si caratterizzava per un impianto giuridico discutibile: da un lato l’evidente presenza di espressioni offensive e inutili da parte di Corona; dall’altro un salto logico nel negare, in radice, il diritto di cronaca e di critica a chi non sia “giornalista professionista” iscritto all’albo italiano (caso unico in tutta Europa).

Il Collegio: revoca e correzione delle misure
La questione più imbarazzante è che il Collegio della I sezione civile - la stessa di cui Pertile è presidente - ha accolto parzialmente il reclamo, intervenendo su più profili e rivedendo in modo sostanziale l’ordinanza da lui stesso adottata, già oggetto di forti perplessità sul piano giuridico.
In primo luogo, è stata revocata la misura più invasiva, quella che imponeva il deposito di tutti i materiali. Il Tribunale la definisce, nei fatti, un “sequestro atipico” privo di base giuridica e soprattutto privo di collegamento con una futura domanda di merito. Si tratta di una tendenza che affiora in una parte della magistratura italiana, sia requirente sia giudicante: l’idea di poter disporre il sequestro di materiale particolarmente sensibile anche in assenza di una reale necessità e senza un rigoroso rispetto dei limiti costituzionali. È un orientamento che desta seria preoccupazione, tanto più in un contesto nel quale larga parte dell’opinione pubblica sembra non coglierne fino in fondo la gravità, come mostrano anche i recenti risultati referendari.
La decisione odierna del Collegio sottolinea inoltre la genericità delle misure adottate dal primo giudice, incapaci di individuare con precisione i contenuti ritenuti lesivi. Una genericità tale da rendere necessario un intervento correttivo, anche per evitare una compressione indebita dei diritti costituzionali.
Il punto centrale: la libertà di espressione non è corporativa
Il passaggio più rilevante riguarda il principio di fondo già messo in luce da Silere non possum: il diritto di manifestare il pensiero e il diritto di cronaca non è riservato a una categoria professionale.
Il Collegio lo afferma in modo esplicito, chiarendo che la tutela dell’art. 21 della Costituzione opera “anche a chi, come Corona, non è giornalista professionista” .
Si tratta di un punto decisivo. L’ordinanza del 26 gennaio aveva implicitamente costruito un sistema nel quale le garanzie della libertà di informazione sembravano dipendere dall’appartenenza a una struttura formale, una testata registrata o un ordine professionale. Il Tribunale, invece, riporta la questione sul piano costituzionale: la libertà di espressione è riconosciuta a “tutti”, non a una categoria abilitata.
Cronaca, critica e limiti: distinzione necessaria
La decisione non assolve affatto il contenuto delle comunicazioni di Corona, come del resto era già stato osservato su queste pagine. Da una parte vi sono materiali e circostanze che, per la loro possibile rilevanza, meritano di essere verificati con rigore; dall’altra restano le espressioni ingiuriose usate da Corona, che non aggiungono nulla all’inchiesta, non aiutano ad accertare i fatti e finiscono semmai per indebolire la credibilità complessiva del racconto. Il Collegio individua con precisione alcune di queste condotte: insulti, accuse non dimostrate, diffusione di materiale potenzialmente lesivo della riservatezza .
Tuttavia, distingue nettamente tra la valutazione di tali comportamenti e la negazione del diritto di cronaca. È esattamente la linea già tracciata nell’analisi pubblicata a gennaio: il problema non è se Corona utilizzi un linguaggio inappropriato - circostanza che potrà rilevare sotto il profilo della diffamazione - ma se possa, in quanto tale, svolgere attività informativa.
Su questo punto il Tribunale prende posizione in modo chiaro, impedendo che una valutazione sulla correttezza o sul tono dei contenuti si traduca in una compressione preventiva della libertà di espressione. Anche rispetto alle accuse rivolte a Signorini, il Collegio non afferma affatto che Corona non possa riferire al proprio pubblico dell’esistenza di querele o indagini; osserva piuttosto che tali circostanze devono essere rappresentate per ciò che sono, con la necessaria precisione. In altri termini, Corona può fare informazione ed esercitare il proprio diritto di manifestare il pensiero, ma deve distinguere con rigore tra fatti accertati, ipotesi investigative e mere allegazioni. È una regola elementare di correttezza informativa, fondata sul principio per cui nessuno può essere considerato colpevole fino a prova contraria e a una sentenza definitiva.
Un ridimensionamento che incide sul sistema
L’ordinanza del 19 marzo non chiude il contenzioso tra le parti, ma segna un passaggio rilevante sotto il profilo sistemico. Viene meno l’impostazione che consentiva misure cautelari ampie, indeterminate e potenzialmente censorie. Viene riaffermato il principio secondo cui la libertà di informare non dipende da un titolo professionale.
In questo senso, la decisione del Tribunale civile di Milano si pone in linea con le criticità già evidenziate nel dibattito pubblico: non è la figura di Corona a costituire il nodo giuridico, ma il modello di tutela della libertà di espressione che si intende adottare. Ed è proprio su questo terreno che il Collegio ha corretto, in modo significativo, la rotta tracciata dall’ordinanza del 26 gennaio che era francamente imbarazzante.
M.P.
Silere non possum