Con una sentenza storica la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata su un ricorso presentato da cittadini belgi i quali citavano in giudizio la Santa Sede.  

Il ricorso riguarda l'azione di risarcimento intentata da alcuni cittadini belgi, olandesi e finlandesi i quali citavano, innanzi al tribunale belga, la Santa Sede, diversi dirigenti della Chiesa cattolica in Belgio e associazioni cattoliche perchè ritenevano che queste realtà non avessero impedito gli abusi sessuali messi in atto da sacerdoti cattolici.

I tribunali belgi, sia in primo che in secondo grado, si sono dichiarati senza giurisdizione sulla Santa Sede.

Difatti la Santa Sede è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale, preposto al governo dello Stato della Città del Vaticano. Per questo motivo è considerata, a tutti gli effetti, quale Stato sovrano. 

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha constatato che i ricorrenti hanno commesso diversi errori procedurali nell'adire i tribunali interni. Il codice civile belga prevede che la richiesta di risarcimento del danno sia caratterizzata da specifiche caratteristiche, fra le altri, ci deve essere un interesse personale. La richiesta generica di alcuni soggetti che ritengono responsabili altri non può trovare accoglimento. La loro domanda, ha quindi stabilito la corte, non ha soddisfatto il requisito procedurale di dimostrare l'esistenza di un interesse personale derivante da un pregiudizio personale (cfr. paragrafo 29 della sentenza). 

Inoltre, chiedendo un risarcimento per una mancanza nella politica generale, senza riferimento al loro caso individuale, i ricorrenti non avevano sostenuto l'esistenza di una colpa che potesse far sorgere la responsabilità civile dei convenuti (vedi paragrafi 27-28 della sentenza).

I ricorrenti hanno, peraltro, goduto di una procedura arbitrale istituita appositamente dalla Chiesa cattolica belga. Questo organismo si è occupato delle richieste individuali per trovare una soluzione per risarcire le vittime che non potevano intraprendere un'azione legale a causa della prescrizione o della morte del colpevole. Finanziato con fondi pubblici e contributi ecclesiastici, il centro, istituito per un periodo temporaneo (i reclami potevano essere presentati fino al 31 ottobre 2012), comprendeva una camera arbitrale permanente, che controllava l'ammissibilità dei reclami e aveva una funzione conciliatrice, e collegi arbitrali, che potevano emettere lodi, tutti composti da esperti multidisciplinari.

Poiché la Chiesa in Belgio non ha personalità giuridica e le diocesi sono costituite come associazioni senza scopo di lucro nel diritto civile, è stata creata una fondazione di pubblica utilità (la fondazione "Dignity") per rappresentare le autorità ecclesiastiche come convenute nel procedimento del centro arbitrale. Il 6 marzo 2017, il centro arbitrale ha presentato il suo rapporto finale. Il risultato è stato che sono state presentate 628 domande. Di questi 628 casi, 121 sono stati chiusi senza alcuna compensazione finanziaria, 506 sono stati chiusi con una compensazione finanziaria, e in 1 caso uno dei richiedenti ha ricevuto una compensazione ma l'altro no. I giudici tengono poi a precisare che ciò di cui i ricorrenti accusano la Santa Sede non sono atti di tortura, ma la mancata adozione di misure per prevenire o porre rimedio ad atti che costituiscono ciò che essi definiscono un trattamento inumano.

Una sentenza storica 

La sentenza è molto importante nel panorama giuridico perchè è la prima della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si trova ad esprimersi sulla Santa  Sede, inoltre mira a chiarire come la responsabilità indiretta può essere, al massimo, ricondotta al vescovo diocesano o al superiore religioso ma non alla Santa Sede. 

Sulla base di un'analisi dei principi del diritto internazionale pubblico, del diritto canonico e della prassi belga, ha ritenuto che le colpe e le omissioni di cui la Santa Sede è stata accusata, direttamente o indirettamente, erano nell'esercizio di poteri amministrativi e di autorità pubblica, e che quindi riguardavano "acta iure imperii". In questi casi, in molteplici sentenza, la Corte Europea ha stabilito che gli Stati godono dell'immunità di giurisdizione. 

La Corte poi conclude rammentando ai ricorrenti che il tribunale belga non ha giurisdizione sulla Santa Sede e pertanto la sede opportuna per un eventuale causa può essere solo e soltanto il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. In merito al caso specifico invece si rammenta che è la Chiesa belga ad essere chiamata in causa e non la Santa Sede. 

 

Sentenza Corte Europea




Doveroso è anche rammentare come la Santa Sede non ha abbia mai attuato una politica di copertura volta a favorire l'impunità dei sacerdoti colpevoli ma, già dal 1962, ha sollecitato gli ordinari e i superiori a denunciare quelle situazioni di cui venivano a conoscenza.  Recitava il documento riservato Crimen sollicitationis inviato ai vescovi:
A norma delle costituzioni apostoliche e in particolare della costituzione Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV del 1º giugno 1741, il penitente deve denunciare all'ordinario del luogo o alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nello spazio di un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione nella confessione; e il confessore deve, sotto obbligazione grave di coscienza, far presente tale dovere al penitente.
Le pene erano molto severe, si prevedeva, già al tempo: 
Colui che avrà commesso qualsiasi crimine di sollecitazione del quale parla il can. 904 sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascolto delle confessioni sacramentali, e secondo la gravità del delitto sia dichiarato inabile a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutto ciò, e nei casi più gravi sia sottoposto a degradazione.

Necessario precisare che la riservatezza imposta dalla Congregazione in merito ai casi in oggetto, non era finalizzata a nascondere i crimini ma a tutelare, in primis, la vittima in quanto molto spesso, ancora oggi, subisce un ingiusto trattamento e, in secundis, l'accusato, il quale è innocente fino a condanna definitiva. Ancora oggi si dimentica troppo facilmente che la colpevolezza va provata in giudizio e non è possibile venire meno a questo principio di garanzia. Tutti i dossier e rapporti pubblicati anche negli ultimi mesi portano sicuramente grande clamore ma forse bisogna domandarci: chi conduce l'indagine, chi sono le vittime, chi gli accusati, quali sono i dati, come si sono accertati? Forse è il caso di stabilire, ancora una volta, che queste questioni vanno trattate nelle sedi opportune, al fine di garantire la giustizia e non a sgozzare vittime sacrificali sulla pubblica piazza. 

F.P.

Silere non possum