Il ricorso riguarda l'azione di risarcimento intentata da alcuni cittadini belgi, olandesi e finlandesi i quali citavano, innanzi al tribunale belga, la Santa Sede, diversi dirigenti della Chiesa cattolica in Belgio e associazioni cattoliche perchè ritenevano che queste realtà non avessero impedito gli abusi sessuali messi in atto da sacerdoti cattolici.
I tribunali belgi, sia in primo che in secondo grado, si sono dichiarati senza giurisdizione sulla Santa Sede.
Difatti la Santa Sede è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale, preposto al governo dello Stato della Città del Vaticano. Per questo motivo è considerata, a tutti gli effetti, quale Stato sovrano.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha constatato che i ricorrenti hanno commesso diversi errori procedurali nell'adire i tribunali interni. Il codice civile belga prevede che la richiesta di risarcimento del danno sia caratterizzata da specifiche caratteristiche, fra le altri, ci deve essere un interesse personale. La richiesta generica di alcuni soggetti che ritengono responsabili altri non può trovare accoglimento. La loro domanda, ha quindi stabilito la corte, non ha soddisfatto il requisito procedurale di dimostrare l'esistenza di un interesse personale derivante da un pregiudizio personale (cfr. paragrafo 29 della sentenza).
Inoltre, chiedendo un risarcimento per una mancanza nella politica generale, senza riferimento al loro caso individuale, i ricorrenti non avevano sostenuto l'esistenza di una colpa che potesse far sorgere la responsabilità civile dei convenuti (vedi paragrafi 27-28 della sentenza).
I ricorrenti hanno, peraltro, goduto di una procedura arbitrale istituita appositamente dalla Chiesa cattolica belga. Questo organismo si è occupato delle richieste individuali per trovare una soluzione per risarcire le vittime che non potevano intraprendere un'azione legale a causa della prescrizione o della morte del colpevole. Finanziato con fondi pubblici e contributi ecclesiastici, il centro, istituito per un periodo temporaneo (i reclami potevano essere presentati fino al 31 ottobre 2012), comprendeva una camera arbitrale permanente, che controllava l'ammissibilità dei reclami e aveva una funzione conciliatrice, e collegi arbitrali, che potevano emettere lodi, tutti composti da esperti multidisciplinari.
Poiché la Chiesa in Belgio non ha personalità giuridica e le diocesi sono costituite come associazioni senza scopo di lucro nel diritto civile, è stata creata una fondazione di pubblica utilità (la fondazione "Dignity") per rappresentare le autorità ecclesiastiche come convenute nel procedimento del centro arbitrale.
Il 6 marzo 2017, il centro arbitrale ha presentato il suo rapporto finale. Il risultato è stato che sono state presentate 628 domande. Di questi 628 casi, 121 sono stati chiusi senza alcuna compensazione finanziaria, 506 sono stati chiusi con una compensazione finanziaria, e in 1 caso uno dei richiedenti ha ricevuto una compensazione ma l'altro no.
I giudici tengono poi a precisare che ciò di cui i ricorrenti accusano la Santa Sede non sono atti di tortura, ma la mancata adozione di misure per prevenire o porre rimedio ad atti che costituiscono ciò che essi definiscono un trattamento inumano.
Una sentenza storica
La sentenza è molto importante nel panorama giuridico perchè è la prima della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si trova ad esprimersi sulla Santa Sede, inoltre mira a chiarire come la responsabilità indiretta può essere, al massimo, ricondotta al vescovo diocesano o al superiore religioso ma non alla Santa Sede.
Sulla base di un'analisi dei principi del diritto internazionale pubblico, del diritto canonico e della prassi belga, ha ritenuto che le colpe e le omissioni di cui la Santa Sede è stata accusata, direttamente o indirettamente, erano nell'esercizio di poteri amministrativi e di autorità pubblica, e che quindi riguardavano "acta iure imperii". In questi casi, in molteplici sentenza, la Corte Europea ha stabilito che gli Stati godono dell'immunità di giurisdizione.
La Corte poi conclude rammentando ai ricorrenti che il tribunale belga non ha giurisdizione sulla Santa Sede e pertanto la sede opportuna per un eventuale causa può essere solo e soltanto il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. In merito al caso specifico invece si rammenta che è la Chiesa belga ad essere chiamata in causa e non la Santa Sede.