Il Santo Padre Francesco, durante l'Angelus di questa Domenica 6 ottobre 2024 ha annunciato un nuovo concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali che si terrà il 7 dicembre 2024 alle ore 16 nella Basilica Vaticana. Si tratta del decimo concistoro del suo pontificato. L'ultimo risale al 30 settembre 2023 e il Papa lo annunciò il 9 luglio 2023. Nei concistori precedenti il Pontefice ha creato 142 cardinali di cui 113 elettori.
Chi sono i nuovi cardinali?
Roberto Repole, Arcivescovo di Torino; Baldassare Reina, nuovo vicario generale per la Diocesi di Roma; Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore basilica Santa Maria Maggiore; Angelo Acerbi, Prelato emerito del Sovrano Militare Ordine di Malta; Timothy Peter Joseph Radcliffe O.P., maestro dell'Ordine dei Predicatori dal 1992 al 2001; Fabio Baggio C.S., sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale; George Jacob Koovakad, officiale Segreteria di Stato; Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima; Vicente Bokalic Iglic C.M., arcivescovo di Santiago del Estero e primate di Argentina; Luis Gerardo Cabrera Herrera OFM, arcivescovo metropolita di Guayaquil; Fernando Natalio Chomalí Garib, arcivescovo metropolita di Santiago del Cile; Tarcisius Isao Kikuchi S.V.D., arcivescovo di Tokyo; Pablo Virgilio Siongco David, vescovo di Kalookan; László Német S.V.D., arcivescovo metropolita di Belgrado; Jaime Spengler OFM, arcivescovo di Porto Alegre; Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo metropolita di Abidjan; Jean-Paul Vesco O.P., arcivescovo di Algeri; Paskalis Bruno Syukur OFM, vescovo di Bogor; Dominique Joseph Mathieu O.F.M.Conv., arcivescovo di Teheran-Ispahan; Frank Leo, arcivescovo di Toronto e Mykola Byčok, C.SS.R., eparca dell’ Eparchia dei Santi Pietro e Paolo di Melbourne degli Ucraini.
Come nasce il Sacro Collegio?
I Cardinali, sorti dai presbiteri dei 25 titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, dai 7 (poi 14) diaconi regionali e 6 diaconi palatini e dai 7 (secolo XII: 6) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa. Dal 1150 formarono il Collegio Cardinalizio con un Decano, il quale è il Vescovo di Ostia, e un Camerlengo che era amministratore dei beni. Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del Papa. Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma.
Precedono dal secolo XII ai Vescovi ed Arcivescovi, dal secolo XV anche ai Patriarchi (Bolla Non mediocri di Eugenio IV, anno 1439); hanno, anche se semplici sacerdoti, voto nei concili. Il numero dei Cardinali, nei secoli XIII-XV ordinariamente non superiore ai 30, fu fissato da Sisto V a 70: 6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi (Costituzione Postquam verus, 3 dicembre 1586). Nel Concistoro Segreto del 15 dicembre 1958, Giovanni XXIII derogò al numero dei Cardinali, già stabilito da Sisto V e confermato dal Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 231). Ancora Giovanni XXIII, col Motu Proprio Cum gravissima del 15 aprile 1962, stabilì che tutti i Cardinali fossero insigniti della dignità episcopale.
Paolo VI, col Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum dell'11 febbraio 1965, determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio. Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 novembre 1970, dispose che con il compimento dell'80º anno di età i Cardinali:
a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
b) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave.
Nel Concistoro Segreto del 5 novembre 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120. Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis del 22 febbraio 1996 ha ribadito tali disposizioni.
I Cardinali appartengono ai vari Dicasteri romani: sono considerati Principi del sangue, col titolo di Eminenza; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini di questo Stato (Trattato Lateranense, art. 21).
I Cardinali conservano le loro tradizioni e prerogative di essere elettori e consiglieri del Sommo Pontefice nel governo della Chiesa universale (can. 349). Sono divisi nei tre ordini: episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350), e vengono liberamente creati dal Papa tra i chierici che abbiano ricevuto almeno il presbiterato (can. 351, § 1 CJC). Presiede il Collegio Cardinalizio il Decano o, se egli si trova impedito, il Sottodecano (can. 352 CJC). I Cardinali prestano collegialmente la loro collaborazione al Supremo Pastore della Chiesa nei concistori, ordinari e straordinari (can. 353); se presiedono Dicasteri o istituti della Curia Romana o dello Stato della Città del Vaticano, sono tenuti a presentare la loro rinuncia al compimento dei 75 anni (can. 354 CJC). In caso di vacanza della Sede Apostolica i Cardinali hanno soltanto le potestà loro attribuite dalle vigenti leggi particolari.
I cardinali al servizio della Chiesa
Nonostante questo pontificato abbia, de facto, esautorato il sacro Collegio di una delle sue più importanti funzioni, il codice di diritto canonico - al canone 349 - afferma che "assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale".
Lo stesso Codice di Diritto Canonico, al paragrafo 353, delinea le forme di riunione (Concistoro) dei cardinali:
§ 1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari.
§ 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.
§ 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
§ 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.
Mentre i predecessori di Francesco - soprattutto san Giovanni Paolo II - convocarono diversi concistori straordinari (Giovanni Paolo II ben 6), il Pontefice in carica non ha mai usato questo strumento ma ha scelto di avvalersi di un consiglio, ribattezzato il "Consiglio del Re", composto da 9 cardinali che lo aiutano nell'affrontare le questioni che lui intende sottoporre.