Nel contesto del XXXV Corso sul foro interno della Penitenzieria Apostolica (24-28 marzo 2025), Monsignor Incitti ha affrontato un tema di rilievo ed attualità all'interno della Chiesa: il sigillo sacramentale e il segreto, con particolare riferimento al rapporto tra foro interno e foro esterno.

Il prelato canonista ha sottolineato che il sigillo sacramentale è un principio inviolabile della confessione. Esso trova la sua origine nell'analogia con il sigillo che sigillava documenti riservati, ma la sua valenza è di natura teologica e giuridica. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, il sigillo sacramentale implica che quanto detto in confessione rimane assolutamente segreto e non può essere rivelato in alcun modo.

"Moralisti e canonisti hanno tradizionalmente fondato il sigillo sacramentale su due ordini di obbligazioni: ex iustitia ed ex religione. Il primo configura il sigillo nell’ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Con il secondo si evidenzia, invece, la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto"
ha chiarito. 

Violazione del Sigillo e Conseguenze

La violazione del sigillo può avvenire in modo diretto o indiretto.

- Violazione diretta: quando il confessore rivela il peccato e l'identità del penitente.
- Violazione indiretta: quando vengono rivelati dettagli che possono portare all'identificazione del penitente. 

Nel diritto canonico, la violazione diretta comporta la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. La violazione indiretta, pur meno grave, è comunque punita proporzionalmente alla sua gravità.

Diritto del penitente a gestire il Sigillo?

Un tema dibattuto è se il penitente possa liberare il confessore dal sigillo. Monsignor Incitti ha evidenziato che, sebbene alcuni teologi medievali abbiano ipotizzato questa possibilità, la posizione prevalente nella Chiesa è che il sigillo sacramentale protegge non solo il penitente, ma il sacramento stesso. Di conseguenza, il penitente non può autorizzare la rivelazione di quanto confessato.

Tutela del Sigillo e altre protezioni

Il diritto canonico stabilisce ulteriori misure per garantire l'inviolabilità del sigillo:
- Proibizione di usare le informazioni ottenute in confessione per decisioni di governo ecclesiastico.
- Divieto per i superiori di confessare i seminaristi e novizi sotto la loro responsabilità.
- Incapacità dei sacerdoti di testimoniare su quanto appreso in confessione nei processi canonici.

Foro interno e Foro esterno

Un aspetto fondamentale della tutela del sigillo sacramentale è il divieto assoluto per il confessore di utilizzare, in qualsiasi circostanza, le informazioni apprese in confessione. Il canone 984 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che il confessore non può mai servirsi delle conoscenze acquisite nel sacramento per arrecare danno al penitente, neanche quando non vi sia rischio di rivelazione.

Inoltre, il confessore non può in alcun modo impiegare tali informazioni nel governo della comunità, neppure per il bene del penitente stesso. Questo principio è essenziale per garantire la totale separazione tra foro interno (confessionale) e foro esterno (governo ecclesiastico). Il legislatore prevede che, nel caso in cui un sacerdote diventi superiore religioso o assuma responsabilità di governo, debba fare attenzione a non utilizzare informazioni che potrebbe aver appreso in confessione, anche inconsciamente. Tale previsione, a nostro avviso, non è sufficiente per tutelare la dignità umana dei chierici e dei religiosi ed evitare abusi di coscienza, spirituali e psicologici. Per questo motivo da anni chiediamo una norma specifica che vieti a chi si è occupato di foro interno di poter assumere ruoli che siano di governo delle medesime persone che ha guidato spiritualmente.

Il Sigillo e i casi di abuso sessuale

Un punto particolarmente delicato affrontato da Monsignor Incitti è il rapporto tra il sigillo e i casi di abuso sessuale su minori. Alcuni governi hanno proposto leggi che obbligherebbero i sacerdoti a denunciare abusi appresi in confessione. Tuttavia, la Chiesa ribadisce che il sigillo sacramentale non può essere violato, nemmeno per motivi gravi. Il confessore, tuttavia, deve incoraggiare la vittima a denunciare il delitto alle autorità competenti e fornire supporto morale e spirituale.

Monsignor Incitti ha concluso il suo intervento ribadendo che il sigillo sacramentale è un pilastro essenziale del sacramento della riconciliazione e della libertà di coscienza. La sua inviolabilità garantisce la fiducia dei fedeli e preserva la natura stessa del sacramento. In un'epoca in cui la riservatezza è sempre più messa in discussione, la Chiesa continua a difendere con fermezza questo principio, seguendo l'esempio dei santi martiri che hanno testimoniato la loro fede fino al sacrificio della vita.