Da alcune ore questa redazione è stata contattata da giornalisti e lettori. I primi per chiedere conto di un non meglio precisato procedimento penale a carico del proprio direttore pendente innanzi al Tribunale del Papa. I secondi per esprimere la loro solidarietà e manifestare il proprio sostegno. Le informazioni che sono state divulgate ai media – e non all’interessato o a questa redazione – riguarderebbero una accusa per diffamazione, reato punito e previsto dall'articolo 393 e ss. cpv.
La stampa mette in correlazione questa accusa con il lavoro compiuto da Silere non possum in merito al Vicariato di Roma. Attività che ha permesso al Santo Padre di rimuovere chi ha commesso gravi abusi e progettare la cacciata di altrettanti soggetti spavaldi. Non essendo stato notificato alcunché alla residenza dell’interessato non ci è possibile entrare nel merito. Non è una novità che all’interno dello Stato della Città del Vaticano non vi sia alcuna tutela della libertà di stampa e l’attività di Silere non possum ha infastidito ed infastidisce coloro che hanno sempre agito a danno di questo Stato e per propri interessi personali. Se così fosse si tratterebbe di un grave tentativo di intimidazione che certamente non fermerà l’operato di questo sito di informazione.
Come noto, in qualunque Stato di diritto l’avvio di un procedimento penale a carico di una persona deve essere comunicato in primis all’interessato (alla sua residenza) e non alla stampa. Per questo motivo sarebbe auspicabile che, piuttosto che rilasciare dichiarazioni ed inviare il ruolo delle udienze ai giornalisti accreditati, il Promotore di Giustizia iniziasse a studiare il codice di procedura penale di questo Stato e comunicasse agli interessati quanto prevede la normativa vigente.
Premesso che Silere non possum ha sempre affermato il vero ed ha documentato quanto ha pubblicato, è bene comunque rammentare – in via generale – che questo sito di informazione ha come proprio responsabile un cittadino italiano e residente nella Repubblica Italiana. La sede del sito è nella Repubblica Italiana. La giurisprudenza – a livello internazionale – ha ribadito che la competenza per territorio, in riferimento al reato di diffamazione che si consuma online, è determinata dal luogo di domicilio dell’imputato. Pur volendo dar seguito ad alcune sentenze che si sono discostate da questo orientamento, la competenza dovrebbe essere in capo al luogo di residenza della persona offesa. La domanda, quindi, sorge spontanea: chi sarebbe la persona offesa? Un cittadino o residente vaticano?
Pur ribadendo questi principi che quindi affermano la completa incompetenza del tribunale vaticano a giudicare in materia, vorremmo ricordare all’avvocato Alessandro Diddi (il quale non ha conseguito alcun titolo né in diritto canonico né in diritto vaticano) che proprio per volontà sua è stata modificata la procedura penale – materia che ha dimostrato in questi anni di non conoscere - con Legge DXXXI del 06 settembre 2022. L’articolo 113 cppv ora recita: “Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora all’estero un imputato di delitto, il Promotore di Giustizia gli trasmette, mediante lettera raccomandata ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione, avviso del procedimento iniziato a suo carico…”.
A due giorni dall’udienza che sarebbe stata fissata innanzi al Tribunale Vaticano, non è giunto all’indirizzo PEC o e-mail del direttore alcunché. Tantomeno - ribadiamo - al suo indirizzo di residenza. Silere non possum tiene, inoltre, a riaffermare che la questione della libertà di stampa all’interno dello Stato della Città del Vaticano è qualcosa di serio e preoccupante ed auspica vivamente che anche la stampa inizi a gettare luce su questo tema, motivo per cui questo sito ha milioni di lettori che hanno abbandonato i media tradizionali perché stanchi di leggere ricostruzioni false o edulcorate dell’attuale pontificato. Del tema ne parlammo anche in questo articolo.
Infine, ma non meno importante, è doveroso anche rammentare che qualora vi fosse realmente un procedimento incardinato presso il Tribunale Vaticano e ribadita la completa incompetenza di questo Stato nel giudicare l’operato di un sito che ha sede in uno Stato estero, in forza degli articoli 40-52 del Titolo II Capo IV del codice di procedura penale vaticano, soprattutto l’avvocato Alessandro Diddi - ma non solo -non potrebbero svolgere le proprie funzioni né requirenti né giudicanti in un procedimento a carico del responsabile di questo portale.
La redazione di Silere non possum
Per sostenere l'informazione libera di Silere non possum supportaci con una donazione.