Strasburgo – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia (sentenza dell’8 gennaio 2026) per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che tutela la vita privata. Al centro del giudizio c’è il modo in cui l’Agenzia delle Entrate può accedere ai dati bancari dei contribuenti durante verifiche fiscali: secondo i giudici di Strasburgo, il quadro normativo italiano concede un margine di discrezionalità troppo ampio e non assicura garanzie procedurali sufficienti contro abusi e arbitrarietà.

Che cosa è successo

I ricorrenti, Matteo Ferrieri e Ornella Bonassisa, hanno scoperto delle richieste dell’amministrazione finanziaria non da un atto pubblico notificato dall’autorità, ma tramite le loro banche: nel luglio 2019 e nel luglio 2020 gli istituti di credito li informano di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di trasmissione di informazioni sui conti, storici delle operazioni e altri dati finanziari “riconducibili” agli interessati, per periodi circoscritti (2017 per Ferrieri; 2016-2017 per Bonassisa). Le banche comunicano che avrebbero adempiuto all’obbligo di legge.

Le richieste si fondavano sulle norme che consentono all’amministrazione finanziaria, previa autorizzazione interna dirigenziale, di ottenere direttamente dagli intermediari bancari un’ampia massa di dati utili ai controlli fiscali.

Perché Strasburgo condanna l’Italia

La Corte non mette in discussione il principio per cui lo Stato possa accedere a dati bancari per contrastare evasione e frodi: riconosce anzi che si tratta di un obiettivo legittimo e che gli Stati godono di un margine di apprezzamento ampio in materia fiscale. Il punto decisivo è un altro: l’ingerenza nella vita privata, per essere compatibile con l’articolo 8, deve essere “prevista dalla legge” non solo formalmente, ma anche in termini di “qualità della legge”, cioè chiarezza, prevedibilità e protezione effettiva contro arbitri.

Nel caso italiano, secondo la Corte, questi requisiti non sono rispettati per due ragioni principali.

1) Discrezionalità troppo ampia e criteri non vincolanti

Le disposizioni italiane richiamano in modo molto generale la finalità di verificare il rispetto degli obblighi tributari. Per Strasburgo, questa formulazione, presa da sola, non delimita davvero quando e a quali condizioni l’amministrazione possa aprire “la finestra” sui conti di un contribuente, né fissa limiti sufficientemente determinati sull’ampiezza della richiesta.

È vero che nel tempo l’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari con criteri operativi (tipologie di rischio, necessità di motivare la richiesta, valutazioni di opportunità). Ma la Corte osserva che tali criteri, nella pratica, non risultano giuridicamente vincolanti: la giurisprudenza nazionale (in particolare della Cassazione) considera l’autorizzazione un atto interno e “preparatorio”, che non deve essere motivato e non è impugnabile autonomamente. In questo modo, l’obbligo di “dare conto” delle ragioni dell’accesso viene meno e la discrezionalità diventa, di fatto, “senza briglie”.

2) Assenza di un controllo effettivo (soprattutto ex post)

Il secondo pilastro della condanna riguarda le garanzie procedurali: se non c’è un vaglio preventivo di un giudice o di un organismo indipendente (e qui l’autorizzazione è interna alla stessa amministrazione), allora deve esistere un controllo successivo effettivo e tempestivo.

La Corte passa in rassegna i rimedi indicati dal Governo e li giudica inadeguati:

Ricorso al giudice tributario: l’autorizzazione non è impugnabile da sola; si può contestare solo “di riflesso” quando (e se) arriva un eventuale avviso di accertamento, che può giungere anche a distanza di anni. Inoltre, la stessa giurisprudenza interna rende difficile ottenere una tutela concreta, perché irregolarità dell’autorizzazione (o perfino la sua mancanza) non comportano automaticamente l’invalidità dell’atto finale. Il rimedio, per Strasburgo, è quindi incerto e tardivo.

Ricorso al giudice civile: il Governo lo richiama in astratto, ma senza dimostrare con esempi giurisprudenziali che sia davvero disponibile e accessibile nella pratica; e, comunque, senza motivazione dell’autorizzazione iniziale, anche il tipo di scrutinio che un giudice civile potrebbe svolgere appare problematico.

Garante del contribuente: non ha poteri decisori vincolanti; può sollecitare chiarimenti e attivare l’autotutela, ma non sostituisce un controllo indipendente effettivo sull’atto di accesso ai dati bancari.

Conclusione della Corte: in questo contesto “non si può dire” che l’ingerenza fosse “conforme alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2, e quindi c’è violazione.

Un problema “sistemico” e l’indicazione di riforme (articolo 46)

La sentenza ha un passaggio politicamente e giuridicamente rilevante: Strasburgo qualifica la questione come di carattere sistemico, legata al contenuto della normativa e a come viene interpretata e applicata. Per questo, richiama l’articolo 46 e indica misure generali che l’Italia deve adottare per evitare nuove violazioni.

In sintesi, la Corte chiede che il quadro interno:

definisca in modo chiaro circostanze e condizioni che legittimano l’accesso ai dati bancari, imponendo alle autorità di rispettare criteri e limiti, e di motivare l’accesso in rapporto a tali criteri;

introduca un controllo effettivo (giudiziario o indipendente) sull’uso di questi poteri, in particolare sulla conformità ai criteri e sulla portata delle richieste di dati.

Risarcimenti: nessuna somma, ma “soddisfazione” nella constatazione della violazione

I ricorrenti avevano chiesto un ristoro per il danno non patrimoniale, rimettendo alla Corte la quantificazione. Strasburgo, però, decide che la sola constatazione della violazione è sufficiente a compensare il pregiudizio non patrimoniale; nessuna liquidazione anche per spese, perché non richieste.

La voce dissenziente: per due giudici si dovevano esaurire prima i rimedi interni

Non tutta la Camera era d’accordo: un’opinione dissenziente congiunta (Giudice belga e polacco) sostiene che i ricorrenti si siano rivolti direttamente a Strasburgo senza tentare alcun rimedio interno, chiedendo alla CEDU di agire come giudice di prima istanza, in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Che cosa cambia, in concreto

La sentenza non blocca in sé i controlli fiscali sui conti, ma impone un cambio di architettura: lo Stato può investigare, ma dovrebbe farlo dentro regole più determinate e verificabili, con motivazioni e un controllo indipendente che non sia solo teorico o rimandato a un futuro incerto. È questo, in ultima analisi, il motivo della condanna: non l’esistenza del potere, ma l’assenza di argini giuridici e di tutele effettive attorno al suo esercizio.


R.Z.
Silere non possum