Con una nota firmata dal prefetto, Mons. Filippo Iannone, e dal segretario, Mons. Juan Ignacio Arrieta, il Dicastero per i Testi Legislativi è intervenuto per chiarire, con fermezza, la natura e la funzione del Registro dei Battesimi, sottolineando come non sia possibile modificare o cancellare le iscrizioni in esso contenute, salvo che per la correzione di errori materiali.
La precisazione, datata 7 aprile 2025, richiama l’obbligo previsto dal can. 535 del Codice di Diritto Canonico, secondo cui ogni parrocchia deve conservare un registro dei battesimi amministrati. Questo registro, spiega il Dicastero, ha lo scopo di garantire certezza giuridica e teologica circa i sacramenti ricevuti, i quali, come il Battesimo, la Cresima o l’Ordine sacro, non sono ripetibili. La documentazione serve anche per la corretta amministrazione dei sacramenti futuri, in particolare nei casi del matrimonio o della vita religiosa.
Il documento precisa che il Registro non è un elenco di adesione o appartenenza alla Chiesa. La sua funzione è storica e sacramentale: attesta che una persona è stata validamente battezzata, senza implicare che essa aderisca attualmente alla fede cattolica. Infatti, il fatto che un individuo abbandoni successivamente la Chiesa — anche formalmente — non giustifica né comporta la cancellazione dell’atto sacramentale avvenuto. Tutt’al più, è possibile aggiungere nel Registro una nota che riporti la volontà di abbandonare la Chiesa, qualora tale intenzione sia manifestata in un atto formale e documentato, come previsto dalla normativa canonica.
Un passaggio significativo è riservato anche alla corretta amministrazione del Battesimo “sub conditione”, previsto dal can. 869 CIC nei casi in cui vi sia incertezza sull’avvenuto battesimo. Anche in tali circostanze, precisa il Dicastero, non si tratta di una nuova amministrazione, ma di un atto subordinato alla verifica della sua eventuale validità, con l’esplicita intenzione di non ripetere ciò che è già avvenuto.
Il Dicastero sottolinea come la registrazione corretta e completa degli atti sacramentali sia un elemento imprescindibile per la vita della Chiesa. Non solo permette la certezza pastorale e giuridica, ma tutela anche i diritti del soggetto e di eventuali terzi coinvolti, in particolare nei casi di matrimonio o consacrazione religiosa. L’assenza di registrazioni, o la loro alterazione indebita, comprometterebbe la validità stessa dei sacramenti futuri. Questa nota, oltre ad avere un valore interpretativo importante, si colloca nel contesto di alcune richieste — talvolta provenienti anche da ambiti civili — di cancellazione del proprio nome dai registri ecclesiastici, in un’ottica che, però, non tiene conto della natura teologica e canonica del sacramento del Battesimo.
La Chiesa, si legge in conclusione, ha l’obbligo di custodire con rigore questi dati non per “trattenere” chi ha deciso liberamente di allontanarsi, ma per garantire l’integrità del suo ordinamento sacramentale e la validità dei suoi atti. “Il Registro di Battesimo — ricorda il Dicastero — permette la certezza dell’amministrazione di un sacramento che non si può ripetere. Il suo valore è oggettivo e storico, non ideologico né identitario".
Una posizione chiara, che riafferma come l’identità giuridico-sacramentale della Chiesa non possa essere piegata a istanze soggettive o a letture riduttive del dato religioso.