Continua il processo "del secolo" nello Stato della Città del Vaticano e a farne le spese sono gli imputati fra i quali svetta il nome del cardinale Angelo Becciu. Un processo ad hoc, con un vero tribunale speciale, permesso dallo stesso sovrano assoluto che ha scelto di derogare le norme procedural penali dell'ordinamento vaticano.
Con quattro rescritti ( il primo del 02 luglio 2019, il secondo del 05 luglio 2019, il terzo del 9 ottobre 2019 e l'ultimo del 14 febbraio 2020) il Pontefice ha dato "carta bianca" ai magistrati inquirenti senza garantire alcun diritto agli indagati, i quali si sono ritrovati intercettati e ascoltati senza che tali misure fossero neppure previste nell'ordinamento recepito nella città stato.
«Il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum institiae"»
Giovanni Paolo II
L'incipit e i rescritti
Le anomalie iniziarono già con l'apertura delle indagini quando Francesco firmò il primo rescriptum ex audientia ss.mi ove il 2 luglio 2019, a seguito di una richiesta arrivata all' Istituto Opere di Religione per "effettuare un finanziamento di consistente entità per ragioni istituzionali" venne fatta una segnalazione alla gendarmeria.
I magistrati vaticani fecero giungere al pontefice alcune considerazioni in merito alle problematiche normative, ovvero lamentarono l'impossibilità di compiere determinati atti per via dei "vuoti normativi". In sostanza dissero di avere le mani legate.
Presto fatto, il Pontefice ha stabilito che, solo in quel caso, lo IOR poteva "agire in deroga agli obblighi di segnalazione ad altre Autorità" e dare "dettagliata notizia di quanto a sua conoscenza al Promotore di Giustizia."
Nella stesso documento il monarca disponeva anche che "per le attività di indagine necessarie, l'ufficio del Promotore proceda (...) sino alla conclusione delle indagini stesse, con facoltà di adottare direttamente, ove necessario in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare".
In questo modo Francesco, come è solito fare, interveniva a gamba tesa e senza farsi assistere da alcun soggetto competente in materia ed è andato a ledere completamente tutti i diritti degli indagati. Difatti veniva meno il controllo del giudice istruttore sull'attività del promotore di giustizia e si introduceva una norma che andava ad agire retroattivamente.
Con un altro rescriptum, il secondo, del 05 luglio 2019 il pontefice ha poi autorizzato il promotore di giustizia a procedere ad intercettazioni, telefoniche e ambientali. Lo stesso ha disposto che "tra i poteri" del Promotore di giustizia "siano compresi l'adozione di strumenti tecnologici idonei a intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico".
Tutte misure, ancor oggi, non previste nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.
Il 9 ottobre 2019, con un terzo rescriptum, il Papa disponeva che i magistrati potessero "procedere (...) alla visione e utilizzazione ai fini giudiziari di tutti i documenti e materiali, cartacei ed elettronici, sequestrati nel corso degli adempimenti a oggi compiuti".
In questo modo i promotori di giustizia ottenevano dal pontefice il via libera a procedere anche ove si fosse posto il problema del segreto di stato sull'oggetto dell'inchiesta.
Con un ultimo rescritto, del 13 febbraio 2020, Francesco ha disposto la proroga delle indagini del processo per il palazzo di Londra.
È palese quindi che l'operato dei promotori di giustizia sia sotto la suprema visione del pontefice e lui abbia garantito tutte le tutele del caso a dei magistrati che violano completamente le norme del diritto vaticano.
I DOCUMENTI INEDITI DELL'UFFICIO DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA IN FONDO ALL'ARTICOLO
Tutto il processo è da annullare
L'articolo 362 del codice di procedura penale vaticano prevede che "durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose sequestrate la facoltà del presidente di prescrivere che rimangano nel luogo ove ne fu stabilita la custodia, fino a nuova disposizione." e il 362 cpp prevede che la citazione è nulla nel momento in cui non sono garantiti alle difese i diritti di visionare gli atti.
Qui mettiamo il link al codice di procedura penale vaticano così magari i promotori di giustizia lo possono comprare e studiarlo.