Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, a seguito di numerosi anni di vacatio legis e abusi da parte di Mauro Gambetti, il Pontefice ha scelto di rendere pubblici lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Con questa riforma si è definitivamente attuata l'eliminazione di quei canonici, anziani e da tempo a servizio della Basilica, che al fraticello d'Assisi non piacevano perchè non gli permettevano di fare ciò che voleva con soldi che non erano suoi. Di seguito tutti i testi, ci sarà modo di riparlarne. 

Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

La Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, edificata sulla tomba del Principe degli Apostoli, è officiata da un Capitolo di Canonici che ne custodiscono il decoro e ne promuovono la vita spirituale, pastorale, caritativa e culturale.

Questo servizio è rivolto, con particolare attenzione, ai numerosi pellegrini che, animati da una sincera devozione, accorrono a confermare la loro fede sul luogo della Confessione dell’Apostolo, ma anche ai tanti visitatori, spesso appartenenti a diverse culture e religioni, interessati alla contemplazione delle bellezze artistiche e architettoniche custodite nel Tempio vaticano e al messaggio cristiano che esse trasmettono.

Dopo un processo di rinnovamento di alcuni aspetti della vita capitolare che ho avviato con le Norme Transitorie pubblicate il 28 agosto 2021, corredate dai Criteri Provvisori, desiderando portare a compimento l’opera iniziata, ho chiesto che fosse stilato un nuovo Statuto e predisposto un nuovo Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, ispirato ai principi e ai criteri della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, e che, con il presente Chirografo, approvo.

Tutto quanto qui ho stabilito ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione, entra in vigore con la pubblicazione su L’Osservatore Romano e, successivamente, sarà inserito negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno 2024, Solennità dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, dodicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

Rescriptum ex Audientia SS.mi

Il Sommo Pontefice Francesco

nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, dando seguito alle Norme Transitoriee ai relativi Criteri Provvisori del Capitolo della menzionata Basilica, pubblicati il 28 agosto 2021, ha deciso che:

1. I Canonici e i Coadiutori, nominati senza limiti di tempo prima dell’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento approvati in data odierna, che hanno compiuto o che compiranno ottanta anni di età, assumono lo status di Canonici onorari e di Coadiutori onorari. Ad essi si applicano le seguenti norme:

a. sono esonerati da tutti gli obblighi verso il Capitolo e, di conseguenza, non prendono parte alle Sessioni;

b. possono partecipare, secondo il proprio status, alle celebrazioni liturgiche della Basilica, nonché all’attività pastorale;

c. non percepiscono alcun emolumento;

d. possono usufruire della sepoltura nella Cappella del Capitolo Vaticano;

e. conservano il titolo, il trattamento e le vesti proprie.

2. Inoltre, i Coadiutori nominati prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto:

a. rimangono in servizio fino al compimento degli ottanta anni, salvo diversa disposizione dell’Autorità Superiore;

b. non ricevono un emolumento fisso, ma un gettone di presenza per il servizio prestato.

Il Santo Padre ha infine stabilito che le previsioni del punto 1 si applichino anche a quei Canonici e a quei Coadiutori che, pur non avendo ancora compiuto l’ottantesimo anno di età, da oltre un anno non assistono alle celebrazioni liturgiche e non partecipano alle Sessioni Capitolari.

Dal Vaticano, 29 giugno 2024

Mauro Card. Gambetti

Arciprete

STATUTO DEL CAPITOLO DELLA BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO

29 giugno 2024



PREAMBOLO

Le Basiliche Papali, le chiese cattedrali e collegiali, da tempo immemorabile, sono state officiate da un collegio di sacerdoti dedicati al culto divino e alla cura pastorale del Popolo di Dio. La loro missione contempla l’accoglienza dei pellegrini, la predicazione della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e la condivisione dei beni nella carità. Tra questi collegi, costituiti in Capitoli dall’Autorità ecclesiastica, si è sempre distinto, per probità di vita, dottrina e servizio a Dio e ai fratelli, quello istituito presso l’omonima Basilica Vaticana disciplinato dal presente Statuto.

NATURA E COSTITUZIONE

Articolo 1

§ 1. Il Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano gode di personalità giuridica canonica pubblica.

§ 2. Il Capitolo è formato dall’Arciprete, dal Vicario dell’Arciprete e da un Collegio di ventiquattro Canonici, provenienti da varie parti del mondo che, responsabilmente e secondo i compiti a ciascuno affidati, animano stabilmente la Basilica.

FINALITÀ

Articolo 2

§ 1. I Canonici, sotto la guida e l’Autorità dell’Arciprete, celebrano la liturgia, esercitano il ministero pastorale, operano la carità e promuovono lo studio e la ricerca storica e teologica, a norma del Diritto canonico e di questo Statuto.

§ 2. Nella gestione delle attività e nell’amministrazione dei propri beni, il Capitolo, insieme alla Fabbrica di San Pietro, è chiamato a servire il Romano Pontefice e la Basilica Vaticana.

§ 3. Al fine di conservare e valorizzare il complesso monumentale e garantire l’accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, nelle attività che coinvolgono anche le competenze della Fabbrica di San Pietro, i Responsabili delle Aree e i Canonici si coordinano con gli Uffici della suddetta Fabbrica nelle modalità da essa stabilite.

AREE DI ATTIVITÀ

Articolo 3

§ 1. Per coordinare l’espletamento dei diversi settori di servizio in cui viene esercitato il ministero dei Canonici sono istituite quattro Aree di Attività del Capitolo: Area Liturgica, Area Pastorale, Area Caritativa e Area Culturale e Teologica.

§ 2. Ogni Area di Attività è coordinata da un Officiale del Capitolo denominato “Responsabile dell’Area”.

§ 3. L’attuazione delle finalità e delle competenze delle singole Aree, come definite dal presente Statuto, viene disciplinata dal Regolamento del Capitolo.

§ 4. I Responsabili possono avvalersi di altri sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici, valorizzando le rispettive competenze, per collaborare nelle singole Aree di Attività del Capitolo.

Area Liturgica

Articolo 4

L’Area Liturgica comprende quelle attività che i Canonici, nell’osservanza delle norme liturgiche e dell’Ordo Missae celebrandae et Divino Officii persolvendi della Basilica Vaticana, sono chiamati ad assicurare:

a) celebrare la Messa capitolare e recitare le Lodi e i Vespri, coinvolgendo il Popolo di Dio e animandone la partecipazione, le domeniche, le festività stabilite e ogni qualvolta lo richieda l’Arciprete;

b) celebrare le Messe quotidiane di orario in Basilica, curando l’omelia e il decoro della liturgia;

c) collaborare, se richiesto, con il Parroco e con i Penitenzieri, anche per la celebrazione degli altri sacramenti e adoperarsi affinché nella Basilica si mantenga un clima di preghiera e di raccoglimento;

d) curare l’animazione di pii esercizi e di pratiche di pietà;

e) accogliere e accompagnare i fedeli e i gruppi di pellegrini, soprattutto quelli numerosi, d’intesa con l’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro, per le celebrazioni nei luoghi e negli orari stabiliti.

Area Pastorale

Articolo 5

L’Area Pastorale sovrintende l’attività dei Canonici relativa all’accoglienza, all’ascolto e all’evangelizzazione dei pellegrini e dei visitatori, e volta a:

a) essere presenti in Basilica e disponibili all’ascolto e al dialogo;

b) favorire l’accostarsi dei fedeli ai sacramenti, ai sacramentali e alle pratiche di devozione e di pietà popolare;

c) offrire ai fedeli che si recano in pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo Pietro, secondo l’opportunità, momenti di catechesi e di riflessione, anche per promuoverne la devozione;

d) curare la formazione catechetica e spirituale di coloro che prestano servizio nella Basilica di San Pietro, nonché di quanti vi prestano opera di volontariato.

Area Caritativa

Articolo 6

L’Area Caritativa comprende le attività dei Canonici volte a:

a) assicurare, per quanto possibile, assistenza umana, spirituale e materiale ai Canonici e ai sacerdoti in necessità;

b) sostenere i pellegrinaggi di persone e gruppi con scarse possibilità economiche, soprattutto quelli provenienti da territori disagiati;

c) aiutare altre Chiese sparse nel mondo, in particolare in aree bisognose.

Area Culturale e Teologica

Articolo 7

L’Area Culturale e Teologica coordina l’opera dei Canonici in ambito culturale e scientifico e comprende, tra l’altro, lo studio dei documenti dell’Archivio Storico e lo Studium Petri.

COMPOSIZIONE E ORGANI

L’Arciprete della Basilica

Articolo 8

§ 1. L’Arciprete è scelto e nominato dal Romano Pontefice.

§ 2. L’Arciprete gode della potestà ordinaria vicaria sulla Basilica Papale di San Pietro e sulla relativa Parrocchia, sul Capitolo, sul clero e su coloro che vi operano.

§ 3. L’Arciprete prende possesso canonico del suo Ufficio, esibendo al Capitolo la Lettera Pontificia di nomina.

§ 4. L’Arciprete presiede il Capitolo e ne cura i lavori, promuove occasioni d’incontro tra i membri, favorendo fra loro lo spirito sinodale e la fraternità.

§ 5. L’Arciprete convoca il Capitolo, stabilisce l’ordine del giorno, modera le discussioni e promuove lo studio delle questioni più importanti che riguardano la vita e l’azione del Capitolo.

§ 6. L’Arciprete cura che il Capitolo adempia fedelmente i propri compiti a norma dello Statuto.

§ 7. L’Arciprete ha la legale rappresentanza del Capitolo.

Il Vicario dell’Arciprete

Articolo 9

§ 1. Il Romano Pontefice, su richiesta dell’Arciprete, sceglie e costituisce ad nutum, quale Vicario dell’Arciprete, uno fra i Canonici o un Ecclesiastico esterno al Capitolo, il quale tuttavia non sia già membro di un altro Capitolo.

§ 2. Il Vicario sostituisce l’Arciprete, assente o impedito, nelle questioni ordinarie, sempre dopo aver consultato l’Arciprete e lo informa di quanto è stato fatto.

§ 3. Il Vicario necessita di un mandato speciale dell’Arciprete per le questioni straordinarie.

§ 4. Il Vicario sottoscrive gli atti del Capitolo su mandato dell’Arciprete.

§ 5. Rendendosi vacante l’Ufficio dell’Arciprete, il Vicario resta in carica come Delegato Pontificio in ordinariis, sino alla presa di possesso dell’Ufficio del nuovo Arciprete.

I Canonici

Articolo 10

I Canonici sono nominati, su proposta dell’Arciprete e tramite la Segreteria di Stato, dal Romano Pontefice, per un quinquennio, rinnovabile, decorrente dalla data della nomina stessa.

Articolo 11

§ 1. Prima di prendere possesso dell’Ufficio, il Canonico è tenuto ad emettere la Professione di Fede e a giurare di adempiere fedelmente i propri doveri.

§ 2. Della rituale presa di possesso dell’Ufficio, il Segretario redigerà un Verbale da conservarsi nell’Archivio del Capitolo.

Articolo 12

I Canonici, durante munere, sono equiparati ai Protonotari Apostolici Soprannumerari.

Articolo 13

§ 1. Per favorire la partecipazione alle attività del Capitolo e per esercitare la voce attiva e passiva nel medesimo, i Canonici sono tenuti all’obbligo di risiedere in Urbe.

§ 2. Scaduto il quinquennio, i Canonici tornano a disposizione delle rispettive Chiese particolari o comunità di incardinazione e perdono i diritti e i doveri connessi all’Ufficio.

Articolo 14

§ 1. I Canonici godono di trenta giorni di ferie all’anno, continui o interrotti. Le ferie e le altre assenze vanno concordate con l’Arciprete.

§ 2. I Canonici usufruiscono anche di sei giorni all’anno per gli esercizi spirituali.

Articolo 15

§ 1. I Canonici partecipano alla concelebrazione in Basilica della Messa esequiale per un Canonico defunto. Chi per giusta causa, fosse assente, quanto prima celebri una Messa per il defunto.

§ 2. La salma di un Canonico, deceduto durante munere, è inumata nella cappella del Capitolo Vaticano nel cimitero del Verano, se non altrimenti disposto dallo stesso defunto o dai suoi eredi.

§ 3. I suffragi per i congiunti e i benefattori defunti sono determinati dal Capitolo.

Articolo 16

§ 1. I Canonici devono svolgere il proprio servizio fedelmente e diligentemente, e partecipare alla preghiera corale, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

§ 2. Il Canonico che frequentemente, senza giusta e provata motivazione, non partecipa alle attività del Capitolo, viene ammonito in forma scritta dall’Arciprete.

§ 3. Trascorso un mese, l’Arciprete ammonisca nuovamente colui che, già ammonito non si sia ravveduto; dopo un mese, se occorre, lo ammonisca per la terza volta.

§ 4. Se anche la terza ammonizione risulta vana, l’Arciprete proponga al Romano Pontefice, tramite la Segreteria di Stato, di revocare dall’Ufficio il Canonico ammonito.

Articolo 17

§ 1. Il Canonico perde l’Ufficio per scadenza del tempo prestabilito, al compimento dell’ottantesimo anno di età, per rinuncia, per trasferimento, per rimozione, per privazione, nonché per revoca da parte del Romano Pontefice.

§ 2. La rinuncia deve essere presentata al Romano Pontefice e trasmessa, tramite l’Arciprete, alla Segreteria di Stato. Avrà effetto dalla data della comunicazione dell’accettazione fatta al rinunciante.

Le Sessioni del Capitolo

Articolo 18

§ 1. Il Capitolo si riunisce di norma una volta al mese e può essere convocato ogni volta che si ritenga opportuno.

§ 2. Il Canonico ha il dovere di partecipare a ciascuna Sessione del Capitolo, salvo impedimento comunicato all’Arciprete.

§ 3. Perché sia valida qualsiasi Sessione del Capitolo, si richiede la presenza della maggioranza dei Canonici, escluso l’Arciprete.

§ 4. L’Arciprete o il Vicario, presiede la riunione del Capitolo; se entrambi sono legittimamente impediti, presiede il Canonico più anziano per nomina.

§ 5. Tutti coloro che partecipano alle Sessioni del Capitolo devono mantenere la massima riservatezza su quanto ivi avvenuto.

§ 6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Quando si tratta di questioni relative alle persone, le decisioni si assumono con voto segreto. Nelle questioni di minore importanza le decisioni possono essere assunte con voto palese. Il Vicario non Canonico non ha diritto di voto.

§ 7. Per l’elezione degli Officiali, l’Arciprete presenta al Capitolo una terna di nomi. È eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, si ritenga eletto il Canonico più anziano di nomina o, in via subordinata, più anziano di età.

§ 8. Per le decisioni ordinarie, se dopo due scrutini i voti sono in parità, colui che presiede può dirimerla con il suo voto.

Il Consiglio per le Attività

Articolo 19

§ 1. Il Consiglio per le Attività è un organo con funzioni consultive sulle questioni riguardanti le attività delle Aree Liturgica, Pastorale, Caritativa e Culturale e Teologica e su quelle relative alla vita del Capitolo e dei Canonici.

§ 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dall’Arciprete ed è composto dal Vicario, dall’Economo, dai Responsabili delle quattro Aree e da due membri eletti dal Capitolo.

GLI OFFICIALI

Articolo 20

Al fine di definire gli incarichi da esercitare riguardo le attività e l’amministrazione dei beni del Capitolo, i Canonici eleggono un certo numero di capitolari, chiamati Officiali.

Articolo 21

Sono Officiali del Capitolo:

a) il Segretario;

b) l’Economo;

c) il Vice-Economo;

d) il Responsabile dell’Area Liturgica;

e) il Responsabile dell’Area Pastorale;

f) il Responsabile dell’Area Caritativa;

g) il Responsabile dell’Area Culturale e Teologica.

Articolo 22

§ 1. Per la nomina degli Officiali si procede a norma dell’art. 18 § 7.

§ 2. Il mandato degli Officiali dura per tre anni e comunque non oltre la durata della nomina di Canonico.

§ 3. Se risulta vacante uno degli Uffici del Capitolo, si elegga un altro Officiale entro un mese dall’inizio della vacanza.

§ 4. L’Officiale che sia stato assente senza giustificazione per oltre tre mesi, decade dall’Ufficio e il Capitolo ne elegge un altro.

Articolo 23

§ 1. Gli Officiali sono tenuti a collaborare fra loro.

§ 2. Nel disbrigo degli affari che esulano dalle proprie mansioni, l’Officiale necessita del consenso della competente Autorità.

Articolo 24

L’Officiale, che sia impedito per breve tempo, può essere sostituito da un Canonico designato dall’Arciprete, dopo aver sentito il Capitolo.

Il Segretario

Articolo 25

§ 1. Spetta al Segretario:

a) redigere i documenti relativi alla presa di possesso dell’Ufficio dei Canonici e sottoscriverli con l’Arciprete o con il Vicario;

b) protocollare la corrispondenza e, se l’Arciprete lo richiedesse, informarne il Capitolo e predisporre l’eventuale risposta;

c) preparare nella debita forma gli atti e i documenti capitolari, i quali devono essere sempre congiuntamente sottoscritti dall’Arciprete o dal Vicario e dal medesimo Segretario, curarne l’esecuzione e l’archiviazione;

d) inviare la lettera di convocazione del Capitolo, redigere i Verbali delle Sessioni e sottoscriverli insieme all’Arciprete o al Vicario;

e) comunicare agli assenti le decisioni capitolari che li riguardano;

f) curare che siano annotati in uno specifico registro le fondazioni, i legati e le altre obbligazioni che riguardano il Capitolo;

g) esibire gli originali degli atti e dei documenti a coloro che legittimamente ne fanno richiesta e preparare le copie conformi all’originale;

h) registrare gli avvenimenti più importanti del Capitolo e della Basilica e informarne i Canonici.

§ 2. Il Segretario è Responsabile dell’Archivio Storico del Capitolo.

L’Economo

Articolo 26

§ 1. L’Economo tiene la contabilità del Capitolo, annota le entrate e le uscite sugli appositi libri e li conserva in maniera ordinata, redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell’amministrazione.

§ 2. L’Economo ha il compito di riferire periodicamente al Capitolo circa la conservazione ed amministrazione del patrimonio immobiliare e finanziario.

Articolo 27

§ 1. L’Economo può effettuare le spese previste nel bilancio preventivo annuale.

§ 2. Le spese che eccedono i limiti stabiliti nel bilancio richiedono un’espressa deliberazione del Capitolo.

§ 3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono deliberati dal Capitolo, a norma del diritto.

Articolo 28

Il Capitolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, attenendosi ai termini stabiliti dalla normativa e dalle Autorità competenti.

Il Vice-Economo

Articolo 29

Il Vice-Economo collabora con l’Economo e ne fa le veci se assente o impedito.

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Articolo 30

§ 1. Il Capitolo è dotato di un patrimonio costituito da beni immobili e mobili.

§ 2. Il patrimonio serve a garantire il conseguimento delle finalità statutarie, nonché altre attività e iniziative stabilite dal Capitolo.

Articolo 31

§ 1. Il Capitolo può delegare la gestione del patrimonio immobiliare all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o ad altro Ente, sottoscrivendo un regolare contratto commerciale.

§ 2. Il Capitolo può delegare la gestione del patrimonio finanziario, nel rispetto della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano, sottoscrivendo un regolare accordo.

Articolo 32

Ai Canonici è consentito ricevere un solo emolumento, erogato dalla Fabbrica di San Pietro, in misura equiparata allo VIII livello del Mansionario della Curia Romana.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

§ 1. Il presente Statuto ha valore di legge, senza che nulla in contrario possa essere d’ostacolo.

§ 2. Per effettuare cambiamenti allo Statuto, da sottoporre al Romano Pontefice, si richiedono i due terzi dei voti dei Canonici presenti alla riunione capitolare.

Articolo 34

§ 1. La più dettagliata esecuzione delle norme contenute nel presente Statuto è demandata ad un apposito Regolamento, approvato dal Romano Pontefice.

§ 2. Successive modifiche al Regolamento stesso potranno essere proposte da almeno due terzi dei Canonici, e approvate dal Segretario di Stato.

Dal Vaticano, 29 giugno 2024

FRANCESCO

REGOLAMENTO DEL CAPITOLO DELLA BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO

29 giugno 2024



PREAMBOLO

Per l’attuazione dello Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, il Romano Pontefice ha approvato il presente Regolamento.

AREA LITURGICA

Articolo 1

L’Area Liturgica, coordinata dal proprio Responsabile, si compone della Commissione per la Liturgia, del Comitato dei Cerimonieri e del Comitato della Cappella Musicale ed opera secondo le disposizioni previste da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

Articolo 2

Il Responsabile dell’Area Liturgica:

a) coordina la Commissione per la Liturgia;

b) assicura lo svolgimento delle liturgie capitolari, nelle forme dovute, d’intesa con i Cerimonieri, con il Direttore della Cappella Musicale, con gli Organisti, con i Sacristi e con il personale della Basilica;

c) vigila sulla scelta dell’accompagnamento e dei canti adatti alle varie celebrazioni, d’intesa con il Direttore della Cappella Musicale;

d) sovraintende all’edizione di sussidi di preghiera e di altre pubblicazioni ad uso liturgico.

Articolo 3

§ 1. La Commissione per la Liturgia è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e dai seguenti membri: Capo e Vice Capo Cerimoniere, Direttore e Vice Direttore della Cappella Musicale, Responsabile dei ministranti.

§ 2. La Commissione propone le linee guida per le diverse celebrazioni, tenendo conto del tempo e del grado liturgico. Predispone, inoltre, i sussidi e il necessario materiale liturgico.

Articolo 4

§ 1. I Cerimonieri sono nominati dall’Arciprete e compongono il Comitato dei Cerimonieri, presieduto dal Capo Cerimoniere, aiutato da un Vice Capo Cerimoniere e dal Responsabile dei ministranti.

§ 2. I Cerimonieri curano il decoroso svolgimento delle celebrazioni liturgiche più solenni della Basilica, in collaborazione con l’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 5

I Sacristi, nominati dall’Arciprete, sono i responsabili della sacrestia, accolgono i sacerdoti e garantiscono quanto necessario per le Celebrazioni liturgiche della Basilica, secondo il programma fornito dall’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 6

Il Comitato della Cappella Musicale è composto dal Direttore, dal Vice Direttore, da un Segretario e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

Articolo 7

§ 1. Il Direttore e i membri della Cappella Musicale (Organisti, Cantori), nominati dall’Arciprete, per un quinquennio, saranno contrattualizzati secondo il Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro.

§ 2. Il Direttore della Cappella Musicale cura che l’animazione musicale delle celebrazioni liturgiche si svolgano con dignità e nel rispetto delle Norme vigenti. Inoltre, vigila sulla custodia dei libri musicali e dell’archivio musicale, nonché sulla manutenzione degli organi della Basilica, proponendo alla Fabbrica di San Pietro gli interventi necessari.

§ 3. Il Segretario della Cappella Musicale, in accordo con il Direttore, invierà all’Amministrazione della Fabbrica di San Pietro l’elenco delle presenze per gli adempimenti previsti. Ogni spesa deve essere previamente autorizzata dalla predetta Amministrazione.

AREA PASTORALE

Articolo 8

§ 1. L’Area Pastorale è coordinata da un proprio Responsabile che, con il supporto della Commissione per la Pastorale:

a) gestisce i turni delle celebrazioni delle Messe d’orario e della presidenza delle altre azioni liturgiche e devozionali;

b) stabilisce i turni relativi al servizio dei Canonici per l’accoglienza dei pellegrini e dei visitatori;

c) assicura la presenza di sacerdoti, in determinati luoghi della Basilica, per le benedizioni, per l’annotazione delle intenzioni di Sante Messe e per l’ascolto e il dialogo;

d) coordina i momenti di catechesi e di riflessione;

e) organizza la formazione cristiana di quanti operano in Basilica e dei dipendenti della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 9

§ 1. La Commissione per la Pastorale è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da due Vice Presidenti, da un Segretario e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 2. La Commissione per la Pastorale:

a) concorda le linee guida, le modalità di servizio e la formazione per i Canonici (spiritualità, predicazione, ecc.), per i dipendenti della Fabbrica di San Pietro (vita cristiana, catechesi, ecc.) e per i volontari;

b) prepara i sussidi pastorali;

c) stabilisce i criteri per le turnazioni.

§ 3. Il funzionamento interno dell’Area Pastorale è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

AREA CARITATIVA

Articolo 10

§ 1. L’Area Caritativa è coordinata da un proprio Responsabile che, con il supporto della Commissione per la Carità:

a) coordina i Canonici nell’espletamento del servizio caritativo;

b) cura, con particolare attenzione, i Canonici che versano in situazione di bisogno;

c) gestisce le attività caritative, avvalendosi dei necessari supporti.

§ 2. Il funzionamento interno dell’Area Caritativa è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

Articolo 11

§ 1. La Commissione per la Carità è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 2. La Commissione propone le linee guida e le modalità per conseguire le proprie finalità.

AREA CULTURALE E TEOLOGICA

Articolo 12

L’Area Culturale e Teologica, coordinata da un proprio Responsabile, si compone della Commissione per l’Area Culturale e Teologica, dall’Archivio Storico e dallo Studium Petri.

Articolo 13

Il Responsabile dell’Area Culturale e Teologica:

a) coordina la Commissione della medesima Area;

b) sovraintende all’edizione di pubblicazioni promosse dallo Studium Petri;

c) agisce, d’intesa con il Segretario del Capitolo, per la valorizzazione del patrimonio documentale e librario conservato presso l’Archivio Storico;

d) cura i rapporti di collaborazione con altre Istituzioni e persone.

Articolo 14

§ 1. La Commissione per l’Area Culturale e Teologica è composta dal Coordinatore, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 3. La Commissione promuove le attività di studio proprie della medesima Area tramite pubblicazioni, convegni, concorsi, esposizioni, concerti, e altri eventi culturali.

§ 4. Il funzionamento interno dell’Area Culturale e Teologica è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

L’ARCHIVIO STORICO DEL CAPITOLO

Articolo 15

§ 1. L’Archivio Storico, sotto la responsabilità del Segretario del Capitolo, custodisce e valorizza il patrimonio documentale e librario del Capitolo.

§ 2. Il personale dell’Archivio è assunto e retribuito dalla Fabbrica di San Pietro.

§ 3. Il funzionamento interno dell’Archivio storico è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

STUDIUM PETRI

Articolo 16

§ 1. Lo Studium Petri promuove l’approfondimento, la pubblicazione e la divulgazione di studi e ricerche in ambiti culturali e teologici inerenti il mistero della Chiesa, il ministero petrino e la Basilica di San Pietro, attingendo particolarmente al patrimonio artistico, culturale, documentale e librario della Basilica.

§ 2. Il personale dello Studium Petri è assunto e retribuito dalla Fabbrica di San Pietro.

§ 3. Il funzionamento dello Studium Petri è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

I CANONICI

Articolo 17

L’Ufficio di Canonico può essere conferito sia a Vescovi sia a Presbiteri, anche se svolgono attività presso la Santa Sede o altre Enti, purché compatibili con il pieno adempimento dei doveri legati all’Ufficio.

Articolo 18

I Canonici sono tenuti a partecipare alle celebrazioni capitolari domenicali e festive, secondo il calendario approvato dall’Arciprete, e alle altre attività obbligatorie deliberate nelle Sessioni capitolari.

Articolo 19

I Canonici, benché dediti ad un incarico peculiare, siano disponibili a collaborare in tutte le attività: liturgiche, pastorali, caritative e teologiche e culturali della Basilica.

Articolo 20

I Canonici insigniti dell’Ordine episcopale godono del diritto di precedenza; tra gli altri quest’ultimo è determinato in base alla data del Biglietto di nomina; nel caso di nomina nella stessa data, in base a quella dell’Ordinazione presbiterale.

Articolo 21

§ 1. I Canonici devono garantire la loro presenza, durante tutto il corso dell’anno, in misura non inferiore ai due terzi dei membri del Capitolo, al fine di offrire un servizio dignitoso nelle azioni liturgiche e di consentire il regolare svolgimento delle attività pastorali della Basilica.

§ 2. I Canonici concordano con l’Arciprete (cfr. art. 14 dello Statuto) la programmazione delle assenze e delle ferie in modo da tener conto delle esigenze delle diverse aree di attività.

§ 3. I Canonici che per giusta causa non possono essere presenti agli impegni capitolari devono informare l’Arciprete tramite il Segretario del Capitolo.

Articolo 22

I Canonici sono vivamente invitati a partecipare alle celebrazioni in occasione delle Cappelle papali. La Concelebrazione, quando prevista, è raccomandata per rendere manifesto lo spirito di comunione con il Romano Pontefice e con la Chiesa universale.

Articolo 23

Il Responsabile dell’Area Pastorale assicura che i Canonici, tramite un calendario predisposto sotto la supervisione del Vicario dell’Arciprete, partecipino alle attività pastorali, siano disponibili a presiedere le azioni liturgiche in Basilica, le altre preghiere, quali ad esempio il Rosario, la Preghiera petrina, l’Adorazione eucaristica, la Via crucis, la Via Petri, e a distribuire la Comunione ai fedeli nelle Messe più partecipate.

Articolo 24

I Canonici impegnati in altri Uffici, garantiscano la loro disponibilità, quanto meno per il lavoro nelle Commissioni e nello svolgimento di alcune attività capitolari.

Articolo 25

§ 1. L’emolumento capitolare non può sommarsi ad altri se non nella misura che concorra a percepire l’equivalente della somma massima stabilita per l’VIII livello funzionale retributivo del Mansionario della Curia Romana.

§ 2. L’emolumento capitolare è erogato ogni mese, per dodici mensilità annuali.

§ 3. Il Canonico deve comunicare ogni anno all’Economo del Capitolo eventuali variazioni della propria posizione economica e previdenziale.

Articolo 26

§ 1. I Canonici, durante munere, godono dell’assistenza sanitaria del Fondo di Assistenza Sanitaria.

§ 2. Per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale secondo le norme previste per tutto il personale della Curia Romana o secondo quanto convenzionalmente stabilito tra le Parti.

Articolo 27

§ 1. Le offerte per le intenzioni di Sante Messe ad mentem offerentis, celebrate o concelebrate esclusivamente in Basilica, saranno destinate ai Canonici in misura stabilita da un apposito Decreto dell’Arciprete. L’eventuale eccedenza sarà devoluta per le attività caritative del Capitolo.

§ 2. Il Responsabile dell’Area Pastorale rileva le firme apposte sul registro delle Messe ad uso dei Canonici.

LE SESSIONI CAPITOLARI

Articolo 28

Il Segretario del Capitolo, su incarico dell’Arciprete, invia la convocazione almeno 7 giorni prima, con l’ordine del giorno e l’eventuale materiale utile per le questioni da trattare.

Articolo 29

L’Arciprete, o un suo delegato, illustra l’argomento da trattare. Ogni membro potrà intervenire nella discussione, apportando il proprio contributo per il raggiungimento di una decisione il più condivisa possibile.

Articolo 30

§ 1. Le decisioni capitolari sono prese a norma dell’art. 18 dello Statuto.

§ 2. Le votazioni si svolgono per voto segreto, mediante scheda, o per voto palese per alzata di mano, in base alla natura delle questioni.

§ 3. Il Capitolo, su proposta del Presidente, con votazione per alzata di mano, determina quali sono le questioni di minore importanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

L’interpretazione del presente Regolamento compete all’Arciprete, secondo le disposizioni dello Statuto e i principi generali del Diritto canonico.

Articolo 32

Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta di almeno due terzi dei Canonici, e con l’approvazione del Segretario di Stato.

Dal Vaticano, 29 giugno 2024

FRANCESCO