Il video dura pochi secondi e circola ormai su ogni piattaforma social: Antonio Hueber, in arte Tony Boy, chiede agli agenti che stanno perquisendo casa sua «Avete un mandato? Mostratemelo. Quanti siete ragazzi?». Una voce tra quelle presenti nell'abitazione risponde di avere un mandato e lo invita a non peggiorare la situazione. Il rapper 26enne originario di Padova verrà arrestato poco dopo, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di un'arma clandestina trovata nella sua camera da letto.
La domanda che quel breve scambio lascia aperta riguarda, però, meno la fondatezza delle accuse che la procedura seguita: una modalità che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato e ricorre in numerose vicende analoghe in Italia.
Ricostruire la sequenza aiuta a collocare il problema. Poco dopo le 5 di sabato 22 agosto, una volante della Polizia di Stato nota Hueber e un amico di 32 anni, di nazionalità sudanese, seduti in auto davanti all'abitazione del rapper, in piazza Ferravilla, quartiere Città Studi di Milano. Alla vista degli agenti, i due scendono dalla vettura dicendo di dover recuperare i documenti, salgono in casa, chiudono il cancello alle proprie spalle e ridiscendono pochi minuti dopo. Nel frattempo, sul sedile posteriore dell'auto viene trovata una bustina di cocaina. Il controllo sui precedenti dell'amico rivela denunce pregresse per droga: è a questo punto che gli agenti procedono alla perquisizione dell'abitazione, dove trovano quattro grammi di cocaina, otto di hashish, un grammo di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa nascosta sopra l'armadio in camera da letto, un caricatore con sette cartucce e altre quarantuno munizioni di calibro diverso. Interviene anche l'unità cinofila della polizia locale.
In questa sequenza, racchiusa in una manciata di minuti tra il controllo stradale e l'ingresso in casa, si annida l'anomalia. Il codice di procedura penale italiano prevede due strade alternative per una perquisizione domiciliare. La prima passa per un decreto motivato del pubblico ministero, da consegnare in copia alla persona interessata prima di dare inizio alle operazioni, secondo gli articoli 247 e 250. La seconda, riservata ai casi d'urgenza, consente alla polizia giudiziaria di agire di propria iniziativa quando si è in flagranza di reato o quando esiste il fondato timore che tracce o cose pertinenti possano essere disperse prima che arrivi un provvedimento dell'autorità giudiziaria, secondo l'articolo 352. In questo secondo caso non esiste alcun decreto da esibire: l'atto viene verbalizzato e trasmesso al pubblico ministero, che ha quarantotto ore per convalidarlo.
I tempi raccontano più di quanto dicano le parole pronunciate sul posto. Tra il ritrovamento della cocaina in auto e l'ingresso nell'abitazione passano minuti, non ore: uno spazio incompatibile con la redazione e la trasmissione di un decreto motivato, che avrebbe richiesto la reperibilità di un pubblico ministero alle cinque di un sabato mattina, la valutazione degli elementi indiziari e la formalizzazione di un atto scritto. Gli elementi ricostruiti finora dalla cronaca portano a un'unica lettura procedurale plausibile: la perquisizione è stata compiuta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria sulla base della flagranza accertata in auto, secondo lo schema dell'articolo 352.
Se questa ricostruzione regge, l'affermazione pronunciata dagli agenti nel video, l'esistenza di un mandato, non descrive la situazione reale. L'articolo 352 esclude l'esibizione di un decreto, perché quel decreto non esiste; richiede però che l'iniziativa della polizia giudiziaria sia riconducibile a un'ipotesi di urgenza verificabile a posteriori dal pubblico ministero in sede di convalida. Dichiarare l'esistenza di un titolo che l'intera cronologia dei fatti sembra escludere sposta il problema dalla forma alla sostanza: dalla mancata esibizione di un atto legittimo alla veridicità di quanto viene comunicato al cittadino durante un'operazione che incide sulla sua libertà domiciliare.
Senza dubbio, in questo caso sembravano esserci tutti gli elementi per procedere a una perquisizione domiciliare. Proprio per questo, però, resta una domanda: perché fornire al cittadino un’informazione non corretta? Perché non spiegargli con chiarezza che cosa prevede la legge, quali poteri hanno gli investigatori e quali diritti spettano alla persona sottoposta all’atto?
La questione non è affatto secondaria. In Italia non sono rari i procedimenti nei quali errori commessi durante le indagini, o il mancato rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale, finiscono per avere conseguenze rilevanti sul processo: possono determinare nullità, inutilizzabilità di prove o contestazioni sulla legittimità degli atti compiuti. E proprio quando si indaga su fatti potenzialmente gravi, il rispetto delle regole dovrebbe essere ancora più rigoroso.
Posso video riprendere la polizia?
La vicenda presenta anche un altro profilo controverso: la diffusione in diretta dell’operazione. Tra le accuse contestate a Hueber, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale e alla ricettazione, figura infatti il trattamento illecito di dati personali, riferito alla diretta sui social durante la quale si sentono le voci degli agenti intervenuti.
In Italia, tuttavia, non esiste un divieto generale che impedisca a un cittadino di riprendere le forze dell’ordine mentre svolgono un’attività istituzionale, compreso un controllo di polizia. Eppure, in rete circolano frequentemente video nei quali gli agenti intimano alle persone di smettere di filmare o di spegnere la telecamera. Un ordine di questo tipo non può essere giustificato dalla semplice circostanza che sia in corso un’attività di polizia: il cittadino, in linea generale, può documentare ciò che avviene durante l’intervento. Questione diversa, e giuridicamente più delicata, è ciò che viene fatto successivamente con quelle immagini o registrazioni, soprattutto quando vengono diffuse pubblicamente e coinvolgono dati personali di terzi.
Una sentenza della Cassazione del 2024, la numero 49218, ha escluso che il solo fatto di riprendere integri il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in assenza di condotte irriguardose o di intenti di scherno. Perfino il sindacato di polizia Siulp, sul proprio sito, ricorda agli iscritti che filmare le forze dell'ordine in servizio non costituisce reato.
Diffondere quel materiale, però, è un'operazione diversa perché coinvolge immagini e voci di persone identificabili e ricade nella disciplina della protezione dei dati personali. Il perimetro lecito, però, è più ampio di una semplice denuncia formale già presentata. Il diritto di cronaca copre la divulgazione di fatti di interesse pubblico, purché essenziale e veritiera; a questo si affianca, secondo un orientamento consolidato, la tutela di un proprio diritto, categoria che si applica a chi documenta e rende pubblico un atto compiuto nei propri confronti. Hueber riprendeva un atto compiuto nei propri confronti, dentro la propria abitazione, la situazione a cui la giurisprudenza associa più agevolmente la tutela di un proprio diritto. È il terreno su cui si giocherà, con ogni probabilità, la contestazione dell'accusa di trattamento illecito di dati.
L'udienza di convalida dell'arresto, che si celebrerà davanti al gip, riguarderà innanzitutto le accuse di spaccio e detenzione d'arma.



