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La FSSPX implora l’autorità che ha sfidato: vogliamo fare quello che vogliamo ma in comunione
Città Del Vaticano14 luglio 2026

La FSSPX implora l’autorità che ha sfidato: vogliamo fare quello che vogliamo ma in comunione

Dieci giorni dopo le consacrazioni senza mandato pontificio, Menzingen chiede al Dicastero di correggere il proprio giudizio e invoca le garanzie del diritto canonico che non riconosceva

Città del Vaticano - Il canone 1734 del Codice di diritto canonico riconosce a chiunque si ritenga leso da un decreto il diritto di chiederne, entro dieci giorni utili dalla notificazione, la revoca o l’emenda all’autore stesso dell’atto. È la cosiddetta remonstratio, condizione previa e obbligatoria per poter poi proporre il ricorso gerarchico. A questo canone si è appellata, l’11 luglio 2026, la Fraternità Sacerdotale San Pio X, depositando presso il Dicastero per la Dottrina della Fede una petizione contro il decreto del 2 luglio che dichiara la scomunica latae sententiae del vescovo consacrante, del conconsacrante e dei quattro presbiteri consacrati a Ecône il 1° luglio.

Il comunicato della Casa generalizia, diffuso il 13 luglio da Menzingen, precisa che l’iniziativa «ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del decreto, conformemente al can. 1353» e che la Fraternità intende agire «in spirito di rispetto verso l’autorità ecclesiastica».

Sono parole che hanno suscitato forte irritazione non soltanto nel Palazzo dell’ex Sant’Uffizio, ma anche tra molti fedeli cattolici, ormai costretti a osservare il modus agendi della Fraternità con un sentimento sospeso tra pietà e rabbia. In effetti, questa sequenza di atti e dichiarazioni appare priva di una reale coerenza logica e conferma ancora una volta, nel tradizionalismo patologico, la profonda frattura tra ciò che viene professato e ciò che viene concretamente compiuto.

L’ennesimo comunicato diffuso in questi mesi merita quindi di essere esaminato parola per parola. A parlare è infatti lo stesso istituto che, appena dieci giorni prima, per mano del proprio Superiore generale, aveva definito le medesime sanzioni «oggettivamente ingiuste e invalide».

Chi ritiene un atto invalido non ne chiede la rettifica: ne constata il nulla. Chi invece deposita una remonstratio riconosce, per ciò stesso, che l’atto esiste, produce effetti e promana da un’autorità competente a revocarlo. Le due posizioni non possono stare insieme, e il fatto che Menzingen le sostenga entrambe, a distanza di una settimana, dice molto sulla natura reale di questa mossa.

È lo stesso copione già visto con figure come padre Giorgio Maria Farè: prima si nega che l’autorità abbia il potere di sanzionare, poi si presenta ricorso proprio davanti a quella medesima autorità. Una contraddizione tanto evidente quanto rivelatrice. È il tratto ricorrente di ambienti che contestano le istituzioni ecclesiastiche quando ne subiscono le decisioni, ma tornano immediatamente a riconoscerle quando sperano di ottenere un risultato favorevole.

In questi mesi la Fraternità San Pio X ha portato questa logica fino alle sue conseguenze più grottesche, alimentando una comunicazione aggressiva e incessante, costruita per restare al centro dell’attenzione. A Ecône hanno compreso che lo scontro con Roma garantisce visibilità: per giorni la Fraternità ha occupato le prime pagine della stampa internazionale, ottenendo nuova attenzione, nuovi aderenti e, ovviamente, nuove donazioni. Ora che i riflettori si sono spenti, moltiplica comunicati, provocazioni e contraddizioni nel tentativo di riaccenderli. Più che una battaglia dottrinale, ormai, sembra una strategia di sopravvivenza mediatica.

La cronologia di una rottura annunciata

Per capire il ricorso occorre ripercorrere il semestre che lo precede. Il 2 febbraio 2026, durante la vestizione al seminario di Flavigny-sur-Ozerain, don Davide Pagliarani annuncia la decisione di procedere a nuove consacrazioni episcopali il 1° luglio, invocando «lo stato oggettivo di grave necessità in cui si trovano le anime». La decisione matura dopo due lettere inviate a Leone XIV a partire dall’agosto 2025, una richiesta di udienza mai accordata e una risposta della Santa Sede giudicata insoddisfacente.

Prevost ha scelto con lucidità una linea che impedisce alla Fraternità San Pio X di trasformare un’eventuale udienza pontificia in uno strumento di propaganda e, nello stesso tempo, la costringe a confrontarsi con le autorità che egli stesso ha deciso di confermare nei loro incarichi. Anzitutto con il cardinale prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, bersaglio abituale di quegli ambienti tradizionalisti, che continuano a rivolgergli insulti e accuse prive di qualunque fondamento.

Il 12 febbraio scorso, infatti, il cardinale Víctor Manuel Fernández ha ricevuto Pagliarani e ha proposto «un percorso di dialogo specificamente teologico» per individuare «i minimi necessari per la piena comunione», a condizione che le consacrazioni venissero immediatamente sospese. Il 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, il Superiore generale rifiutò con una lettera firmata dall’intero Consiglio generale. Il rifiuto era argomentato in questo modo: sappiamo già di non poterci accordare, il quadro interpretativo del Concilio è già fissato, la minaccia di sanzioni rende il dialogo non libero. Ma la lettera conteneva anche un passaggio destinato a pesare: definire i criteri di appartenenza alla Chiesa, scrive Pagliarani, «non ci appartiene», perché spetta al Magistero. In allegato, la Fraternità contestava il fondamento stesso del canone 375 § 2, e con esso la dottrina di Lumen gentium sul rapporto tra consacrazione episcopale e giurisdizione, giudicandola «non tradizionale» e «priva di fondamento solido».

Segue una primavera di documenti dottrinali: il 14 maggio la «Dichiarazione di fede cattolica» indirizzata a Leone XIV, il 24 giugno una professione di fede integrale in 154 punti, consegnata al Papa e a ciascun cardinale alla vigilia del Concistoro. Il 29 giugno Papa Leone XIV rivolge loro un appello accorato: «Prego per voi, perché lacerare la Tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Per l'autorità ricevuta da Cristo, con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento e affido queste intenzioni al Cuore Immacolato di Maria, Madre del Buon Consiglio».

La risposta di Pagliarani arriva il giorno seguente, da Ecône, e colpisce anzitutto per l'operazione retorica che compie sull'immagine scelta dal Pontefice. Dove Leone XIV parla di lacerazione della Tunica inconsutile, il Superiore generale rovescia la metafora e se ne appropria: è la Fraternità, scrive, a sentire il «preciso dovere» di «fare il possibile per ricucire la tunica di Cristo, lacerata da forze e pressioni incompatibili con uno spirito autenticamente cattolico». Lo strappo, dunque, non lo produrrebbero le consacrazioni imminenti, ma la crisi della Chiesa; e chi si appresta a disobbedire al Papa si presenta come il sarto. Il tono è filiale, quasi affettuoso: Pagliarani si dice «toccato» dalla sollecitudine paterna del Pontefice, assicura che l'intenzione di servire la Chiesa «non è per nulla fittizia», nega ogni volontà di separazione da Roma, che la Fraternità vorrebbe anzi servire «attraverso mezzi eccezionali, come una Madre in difficoltà». E chiede al Papa una sola cosa: tempo. «Mi permetto di chiederLe filialmente di prendere il tempo necessario per questo discernimento», scrive, ricordando che «la Santa Sede ha dato prova di poter capire situazioni molto complesse». È una richiesta singolare, formulata a ventiquattro ore da una data che la stessa Fraternità aveva fissato unilateralmente cinque mesi prima e mai messa in discussione: il tempo, in quella lettera, lo si domanda a Roma dopo averlo negato a sé stessi. Ventiquattro ore dopo, il 1° luglio, a Ecône, monsignor Alfonso de Galarreta, con Bernard Fellay come conconsacrante, consacra quattro presbiteri: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. La risposta romana arriva in ventiquattro ore. Il decreto del Dicastero, datato 2 luglio e firmato dal Prefetto Fernández con i due Segretari di sezione, dichiara che consacrante e consacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica riservata alla Sede Apostolica prevista dai canoni 1387 e 1364 § 1, e che Fellay, avendo aderito pubblicamente all’atto scismatico come conconsacrante, è incorso nella scomunica prevista dal canone 1364 § 1. Chierici e fedeli laici sono ammoniti a non aderire allo scisma. Il 3 luglio Pagliarani risponde a Leone XIV con la lettera del pane e della pietra, costruita su Luca 11: sanzioni «oggettivamente ingiuste e invalide», ma accolte senza «amarezza o ribellione»; «per noi nulla è cambiato e mai nulla cambierà». Otto giorni dopo, il ricorso.

Un ricorso contro un atto che si dice nullo

Qui sta il primo e più evidente corto circuito. La logica del provvedimento amministrativo conosce due strade: se l’atto è invalido, lo si ignora o se ne chiede la declaratoria di nullità; se è valido ma ingiusto, lo si impugna perché venga riformato. La Fraternità ha scelto la seconda strada continuando a proclamare la prima. E la contraddizione non è solo retorica: l’effetto sospensivo che Menzingen rivendica esiste soltanto dentro l’ordinamento canonico vigente, quello del Codice del 1983 come emendato nel 2021. Non si può incassare la protezione procedurale di un sistema giuridico e dichiararne insieme invalidi i provvedimenti quando colpiscono. O il Codice obbliga, e allora obbligava anche il canone 1387 che vietava le consacrazioni; o non obbliga, e allora nemmeno il canone 1353 sospende alcunché.

La seconda incoerenza riguarda il Codice stesso. Il 18 febbraio la Fraternità scriveva che il diritto canonico viene oggi «utilizzato non per confermare nella fede, ma per allontanare da essa», e in allegato demoliva il canone 375 § 2 in quanto frutto del Concilio. Cinque mesi dopo, la stessa Fraternità cita con precisione notarile i canoni 1734 e 1353 di quel medesimo Codice. Il diritto conciliare è dunque privo di fondamento quando qualifica lo scisma, ma pienamente vigente quando offre garanzie processuali. Un ordinamento à la carte.

La terza incoerenza è forse la più sottile. Se definire i criteri della comunione «non ci appartiene» perché spetta al Magistero, come si sostiene a febbraio, allora il giudizio del Dicastero che dichiara rotta quella comunione è precisamente l’esercizio di quella competenza che la Fraternità dice di riconoscere. Chiederne la «rettifica» significa pretendere di correggere l’autorità nell’unico ambito che le si era appena riservato.

L’analisi canonica: cosa sospende davvero il ricorso

Se, sul piano formale, i termini per la proposizione del ricorso risultano rispettati, occorre soffermarsi con maggiore attenzione su quanto la Fraternità afferma nel comunicato. In particolare, la questione dell’effetto sospensivo presenta un fondamento tecnico più articolato di quanto lasci intendere il testo diffuso.

Il can. 1353 stabilisce infatti che l’appello o il ricorso contro i decreti che irrogano o dichiarano una pena producono effetto sospensivo. A ciò si aggiunge il can. 1736 § 1, che riconosce il medesimo effetto anche alla petizione previa nei casi in cui il successivo ricorso gerarchico sospenda l’esecuzione del provvedimento.

Sul punto, dunque, il combinato disposto delle due norme dà ragione alla Fraternità: allo stato attuale, l’esecuzione del decreto deve ritenersi sospesa.

Ma occorre intendersi su che cosa significhi. La scomunica del canone 1387 è latae sententiae: è stata incorsa ipso facto nel momento stesso della consacrazione, il 1° luglio, prima e indipendentemente da qualsiasi decreto. Il provvedimento del Dicastero è dichiarativo, non costitutivo: accerta pubblicamente una pena già esistente e le aggiunge gli effetti aggravati che il canone 1331 § 2 riconnette alla scomunica dichiarata, tra cui l’invalidità degli atti di governo. La sospensione dell’esecuzione congela semmai questi effetti aggravati e la portata esecutiva della dichiarazione; non tocca, perché non può toccarla, la censura latae sententiae in sé, che continua a vincolare in coscienza e nel foro esterno nei limiti del canone 1331 § 1. Detto altrimenti: il ricorso sospende il decreto, non la scomunica. Presentare il canone 1353 come una moratoria generale delle sanzioni, come una lettura frettolosa del comunicato potrebbe suggerire ai fedeli, è canonicamente scorretto.

Nel merito, le difese prevedibili sono due, e sono le stesse del 1988. La prima è lo stato di necessità: i canoni 1323 n. 4 e 1324 § 1 n. 5 esimono o attenuano chi agisce spinto da grave necessità, e il canone 1324 § 3 esclude la pena latae sententiae in presenza di una circostanza attenuante. La seconda è l’assenza di animus schismaticus: la consacrazione senza mandato, si sostiene, non conferendo giurisdizione non costituirebbe di per sé rifiuto della soggezione al Pontefice ai sensi del canone 751. Entrambe le argomentazioni furono esaminate e respinte nel 1988: il motu proprio Ecclesia Dei afflicta giudicò infondata l’invocazione della necessità e qualificò l’atto come scismatico in ragione della disobbedienza al Romano Pontefice in materia gravissima per l’unità della Chiesa. Non si vede quale elemento nuovo possa oggi condurre lo stesso Dicastero, sotto un Pontefice che ha personalmente seguito la vicenda fino alla vigilia, a una conclusione opposta. E va aggiunto un dato spesso trascurato: quand’anche cadesse la qualifica di scisma ex canone 1364, resterebbe integra la scomunica ex canone 1387, che punisce il fatto materiale della consacrazione senza mandato pontificio. Quel fatto è pubblico, documentato, rivendicato con orgoglio dalla stessa Fraternità. Su di esso non c’è ricorso che tenga.

L’unico precedente favorevole in ambiente lefebvriano non aiuta Menzingen: nel 1993 l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede accolse il ricorso di sei fedeli delle Hawaii scomunicati dal loro vescovo per adesione allo scisma, ritenendo non provata l’adesione formale. Ma lì si trattava di laici e della prova di un elemento soggettivo; qui si tratta dei consacranti e dei consacrati, cioè degli autori materiali e confessi del delitto.

L’iter che attende il ricorso, e il muro finale

Il Dicastero ha ora trenta giorni per rispondere ai sensi del canone 1735; il silenzio equivale a rigetto ai fini del successivo ricorso gerarchico, da proporre entro quindici giorni utili. E qui la strada si restringe fino a chiudersi. Contro l’atto di un Dicastero non esiste un superiore gerarchico intermedio: al di sopra c’è soltanto il Papa. La via ordinaria è il ricorso contenzioso-amministrativo alla Segnatura Apostolica, entro sessanta giorni, ma con un perimetro ristretto: la Segnatura giudica la sola violazione di legge in procedendo o in decernendo, non riesamina il merito. Difficile immaginare vizi procedurali in un decreto di tre paragrafi che si limita a dichiarare pene latae sententiae previste testualmente dalla legge per fatti notori.

Resta la variabile decisiva, che il ricorso stesso costringerà a esplicitare: il grado di coinvolgimento pontificio nel decreto. Se Leone XIV lo ha approvato in forma specifica, facendolo proprio, ogni ricorso è radicalmente precluso, perché il canone 333 § 3 esclude appello e ricorso contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice, e la prima sede non è giudicata da nessuno. La pubblicazione del decreto sul sito della Santa Sede e la natura della materia, riservata alla Sede Apostolica, rendono questa ipotesi tutt’altro che teorica. In tal caso il Dicastero potrà rispondere alla remonstratio con una riga: approvato in forma specifica.

A che cosa serve, allora

Se l’orizzonte giuridico è pressoché nullo, quello comunicativo è già stato raggiunto. Il ricorso consente a Menzingen tre operazioni.

Primo: dire ai propri fedeli, scossi dalla parola scomunica, che «l’esecuzione del decreto è sospesa», formula tecnicamente vera e pastoralmente rassicurante, benché non significhi ciò che sembra.

Secondo: costruire il dossier della parte rispettosa che ha esperito ogni rimedio interno, utile domani davanti alla storia e, si spera a Ecône, davanti a un futuro pontificato più benevolo.

Terzo: guadagnare tempo, la risorsa che la Fraternità amministra con maggiore perizia dal 1988.

Rimane il paradosso degli esiti, che nessun comunicato potrà dissolvere. Il 1° luglio la Fraternità ha consacrato quattro vescovi sostenendo che la necessità delle anime la autorizzava a fare a meno del mandato di Roma. L’11 luglio la stessa Fraternità ha depositato, nei termini e nelle forme prescritte dal Codice che contesta, una supplica sulla scrivania del cardinale Fernández perché Roma rettifichi il proprio giudizio. Dieci giorni separano i due atti. Il primo dichiara che l'autorità di Roma può essere scavalcata quando la necessità lo esige; il secondo implora quella stessa autorità di tornare sui propri passi, citandone il Codice articolo per articolo. Delle due l'una: o Roma può giudicare la Fraternità, e allora l'ha giudicata il 2 luglio; o non può, e allora non c'è nulla da impugnare. Menzingen ha scelto di non scegliere. Ma il diritto, a differenza della retorica, non conosce la via di mezzo.

p.L.B. e S.V.
Silere non possum

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