Con la lettera apostolica Mutua Concordia, datata 29 agosto 2026, Leone XIV interviene sui canoni 106 e 126 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, il codice che dal 1990 disciplina le Chiese cattoliche orientali. La riforma colma un vuoto rimasto aperto per trentasei anni: fino a oggi, il diritto orientale non prevedeva alcuna procedura per far cessare l'ufficio di un Patriarca contro la sua volontà.
Il can. 126 elencava due sole cause di vacanza della sede patriarcale: la morte e la rinuncia. Per la rinuncia, competente ad accettarla era il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sentito il Romano Pontefice, a meno che il Patriarca si rivolgesse direttamente a lui. Un dissenso grave e persistente tra il Patriarca e il proprio episcopato, in assenza di dimissioni spontanee, non aveva alcuno sbocco giuridico previsto dal Codex.
Il preambolo della lettera apostolica presenta questa assenza come una lacuna da colmare, e la colloca in un doppio orizzonte: la tradizione sinodale delle Chiese orientali, dove il Patriarca è definito “Primo e non mero Presidente dell'Assise dei Vescovi”, e la sensibilità delle Chiese ortodosse, presso le quali la responsabilità del vertice patriarcale verso il proprio Sinodo ha radici più profonde. Il testo cita Sant'Ignazio di Antiochia quando parlava dell’armonia tra il Vescovo e i suoi presbiteri, e Leone XIV precisa di aver agito dopo aver sentito il Dicastero per i Testi Legislativi e il Dicastero per le Chiese Orientali.
Chi convoca il Sinodo se il Patriarca non lo fa
Il primo intervento riguarda il can. 106, che stabilisce quando il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale va convocato: per materie di competenza sinodale esclusiva, su iniziativa del Patriarca con il consenso del Sinodo permanente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Convocare il Sinodo, tuttavia, resta per il can. 103 una prerogativa esclusiva del Patriarca.
Il nuovo §3 apre una breccia in questa esclusiva: se il Patriarca omette di convocare il Sinodo quando ne ha l'obbligo, la facoltà passa al vescovo più anziano di ordinazione episcopale tra quelli con diritto di voto deliberativo; se anche costui si sottrae, scende ai vescovi successivi per anzianità disponibili a farsene carico. È una norma di servizio, funzionale a evitare che la procedura di rimozione prevista dal can. 126 resti bloccata sul nascere da un Patriarca che si limiti a non convocare l'organo chiamato a giudicarlo.
La procedura di rimozione
I tre paragrafi aggiunti al can. 126 costituiscono il nucleo della riforma. Il §3 prevede che, per causa grave riconosciuta da un Sinodo convocato con la soglia di un terzo dei membri fissata dai cann. 106 §1 n. 3 e 108 §3, il Sinodo possa chiedere al Patriarca di rinunciare al proprio ufficio. Resta, a questo stadio, un invito privo di effetti giuridici automatici.
Se il Patriarca rifiuta, interviene il §4: il vescovo più anziano di ordinazione fa eleggere un nuovo presidente del Sinodo, che sottopone la rimozione a scrutinio segreto. Occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri con diritto di voto deliberativo, e il Patriarca mantiene il diritto di difendersi davanti al Sinodo prima della votazione. Il neopresidente deve poi informare “al più presto” il Romano Pontefice, al quale spetta l'assenso che rende effettivamente vacante la sede.
Qui si misura una differenza puntuale rispetto alla rinuncia volontaria, dove il coinvolgimento del Papa si limita a una consultazione: per la rimozione coattiva serve il suo assenso esplicito, condizione di validità dell'intero atto. Il Sinodo istruisce il caso, elegge il proprio presidente pro tempore, vota; l'atto che chiude la vicenda resta comunque riservato a Roma.
Il nuovo §5 chiude il quadro affidando al Sinodo, non a un automatismo, la decisione se estendere al Patriarca rimosso le tutele che il can. 62 riserva a chi rinuncia spontaneamente: titolo onorifico, sede di residenza, sostentamento a carico della Chiesa patriarcale.
Il perimetro della riforma
Il can. 152 del Codex estende per analogia alle Chiese arcivescovili maggiori quanto il diritto comune stabilisce per le Chiese patriarcali e per i Patriarchi. La procedura introdotta da Mutua Concordia si applica dunque anche a Chiese come quella siro-malabarese o quella ucraina, guidate da un Arcivescovo maggiore anziché da un Patriarca.
Restano fuori le Chiese metropolitane sui iuris disciplinate dal titolo VI del Codex, dove il vertice è un Metropolita nominato direttamente dal Romano Pontefice e non eletto dal proprio Sinodo: il meccanismo di responsabilità sinodale costruito da questa riforma presuppone un'elezione a monte che in quelle Chiese assume una forma diversa.



