Lussemburgo – Il 17 marzo 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza che ha degli aspetti interessanti da tenere in considerazione. Il caso riguardava la Katholische Schwangerschaftsberatung, un’associazione cattolica tedesca che offre consulenza alle donne in gravidanza. L’ente richiedeva ai propri dipendenti di rispettare le direttive cattoliche secondo cui questo servizio deve orientarsi alla tutela della vita del nascituro e all’incoraggiamento a proseguire la gravidanza. Una delle consulenti, cattolica, ha lasciato formalmente la Chiesa; l’associazione l’ha quindi licenziata, richiamando il dovere di lealtà previsto per chi lavora in un organismo cattolico. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e il Bundesarbeitsgericht, la Corte federale del lavoro tedesca, ha chiesto a Lussemburgo di chiarire se quella scelta fosse compatibile con il diritto UE sulla parità di trattamento in materia di lavoro.
Nel fascicolo richiamato dalla Corte c’è un elemento che pesa molto: la consulente aveva spiegato il suo abbandono della Chiesa con una ragione economica, ossia il prelievo, da parte della diocesi di Limburgo, di un contributo ecclesiastico aggiuntivo oltre alla normale imposta ecclesiastica, applicato ai cattolici sposati con un coniuge non cattolico e con reddito elevato. E questo conferma quanto da anni viene lamentato da molti cattolici, fedeli a Roma, in merito alla Chiesa in Germania. La questione della tassa ecclesiastica è un problema. C’è poi un secondo dato, forse ancora più decisivo: nello stesso servizio di consulenza l’associazione impiegava anche dipendenti non cattolici, sottratti a quel medesimo obbligo di appartenenza e quindi non esposti al rischio di licenziamento per le medesime ragioni.
La Corte non ha detto che le chiese non possono pretendere fedeltà alla propria identità. Ha detto qualcosa di più circoscritto e, insieme, più incisivo: quando un ente religioso licenzia un lavoratore invocando la propria etica, il giudice nazionale deve verificare se quel requisito sia davvero genuino, legittimo e giustificato in rapporto alle mansioni concrete. In altri termini, non basta richiamare in astratto l’identità cattolica dell’istituzione; occorre dimostrare che, per quella specifica attività e nel concreto contesto in cui viene svolta, il requisito religioso sia realmente necessario. La Corte aggiunge che i giudici statali non devono sindacare la legittimità dell’ethos della Chiesa in sé, ma spetta a loro, e non all’ente religioso da solo, verificare se il requisito professionale invocato soddisfi le condizioni poste dal diritto dell’Unione.
Applicando questi criteri al caso tedesco, Lussemburgo ha osservato che il requisito di non lasciare la Chiesa cattolica non appare, in linea di principio, genuino per l’attività di consulenza sulla gravidanza, proprio perché quegli stessi incarichi erano affidati anche a persone non cattoliche. La Corte ha inoltre rilevato che l’uscita della lavoratrice dalla Chiesa, motivata dal prelievo economico aggiuntivo, non mostrava di per sé un rigetto dei valori fondamentali della Chiesa cattolica né faceva emergere che la dipendente non fosse più disposta a rispettare le regole del consultorio che aveva accettato nel contratto di lavoro. In più, l’associazione non può limitarsi ad allegare in modo generico una lesione della propria autonomia: deve dimostrare che il rischio per il proprio ethos sia probabile, serio, e tale da rendere il licenziamento necessario e proporzionato. Per questo la Corte ha concluso che il diritto UE osta a una normativa nazionale che consenta a un’organizzazione privata fondata su una religione di imporre a un dipendente, sotto pena di licenziamento, di non uscire da quella Chiesa o di rientrarvi, quando l’ente impiega altre persone nelle stesse mansioni senza esigere da loro quella stessa appartenenza e quando il lavoratore non tiene pubblicamente comportamenti ostili verso la Chiesa. La decisione finale sul caso concreto resta al giudice tedesco, ma l’indirizzo dato da Lussemburgo è molto chiaro.
Alcune considerazioni
La sentenza, però, non vuole colpire l’autonomia del diritto canonico e non pretende di dichiararlo invalido. Il Codice di diritto canonico continua a stabilire che la Chiesa giudica con diritto proprio ed esclusivo le cause che riguardano le materie spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche. Allo stesso tempo, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 17, precisa che l’Unione rispetta e non pregiudica lo status delle chiese previsto dal diritto nazionale. Il punto, dunque, non è se Lussemburgo possa “giudicare il diritto canonico”, ma fino a che punto possa controllare gli effetti civili che uno Stato riconosce a una regola ecclesiale nel rapporto di lavoro. Ed è su questo punto che vorremmo soffermarci. La posizione dell’associazione cattolica tedesca si è indebolita da sola: se la stessa attività viene affidata anche a non cattolici, diventa molto difficile sostenere davanti a un giudice civile che l’appartenenza formale alla Chiesa sia indispensabile proprio per quel lavoro. Su questo punto la Corte coglie una contraddizione reale e ne fa un punto di forza per colpire la Chiesa stessa.
Resta tuttavia una domanda di fondo: fino a che punto un giudice civile può spingersi nel valutare se una determinata appartenenza sia davvero necessaria per l’identità di un’opera ecclesiale? È proprio qui che si colloca il profilo più delicato della decisione. Perché, nel momento in cui il giudice entra a misurare dall’esterno ciò che sarebbe essenziale o non essenziale per la fisionomia confessionale di un ente, il controllo sugli effetti civili rischia di avvicinarsi sempre più a un sindacato sull’autocomprensione della Chiesa. Se un’opera ecclesiale è organizzata in modo coerente secondo una precisa identità confessionale, ci si chiede allora se il margine riconosciuto ai giudici civili non debba essere più ampio, ma soprattutto più prudente. Altrimenti il confine tra la legittima verifica della disciplina lavoristica e l’ingerenza nella definizione dell’identità ecclesiale finisce per diventare estremamente sottile.
p.R.T.
Silere non possum