In data odierna, 18 novembre 2024, alle ore 17 è stato notificato il provvedimento di dimissione dall'ordine dei Carmelitani Scalzi, firmato dal Reverendissimo Padre Miguel Marquez Calle O.C.D., al sacerdote Giorgio Maria Faré. Come aveva anticipato Silere non possum, infatti, il documento era stato firmato dal Preposito Generale, è giunto a Roma per essere controfirmato nella Curia Generalizia, ed ora è stato consegnato all'interessato come prevede il diritto.
Nei giorni scorsi il religioso aveva aizzato i propri adepti contro Silere non possum, accusato dal sacerdote di aver detto il falso. Faré aveva anche letto (senza alcuna autorizzazione) una mail personale inviatagli dal Preposito Generale e ne aveva volutamente stravolto il significato per far intendere ai propri follower che questo portale di informazione aveva detto il falso e lo aveva calunniato. Oggi, la smentita arriva direttamente dall'Ordine che ha compiuto i passi necessari e che noi avevamo anticipato.
Giorgio Maria Faré, sacerdote appartenente all'Ordine dei Carmelitani Scalzi, è accusato di "scisma", ovvero quel delitto previsto dal Codice di Diritto Canonico al Canone 751: «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». La sua attività scismatica è iniziata, almeno ufficialmente, il 13 ottobre 2024 quando ha pronunciato una omelia di un'ora e ventotto minuti nella quale sostiene l'invalidità dell'elezione di Papa Francesco. Tali teorie, canonisticamente non supportate, sono false e frutto di distorsioni gravi della storia e delle intenzioni di Benedetto XVI. Faré, infatti, non ha alcuna competenza in diritto canonico e questo emerge chiaramente dalle sue teorie.
Stabilisce il diritto: «L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale» Can. 1364 CJC.
Come ricorda il Codice di Diritto Canonico al canone 701, il religioso dimesso dal proprio ordine «non può esercitare gli ordini sacri se prima non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri». Tale possibilità non è contemplata nel caso di specie a motivo delle posizioni scismatiche del chierico. Egli potrà fare ricorso all'autorità competente entro trenta giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo (Can. 700 CJC).
Trattandosi di delitto grave di competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, lo stesso dicastero potrà procedere, ex officio, a presentare al Santo Padre la richiesta di dimissione dallo stato clericale pro bono Ecclesiae.
d.G.L.
Silere non possum