Le recenti iniziative di alcune Procure della Repubblica che si presentano nelle curie diocesane per acquisire documentazione riservata - inclusi fascicoli custoditi negli archivi segreti degli ordinari diocesani - riaprono una questione delicata: il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento canonico. Non si tratta soltanto di una dinamica investigativa, ma di un nodo istituzionale che coinvolge autonomia ecclesiastica, tutela dei dati sensibili e rispetto delle prerogative riconosciute alla Chiesa.
Negli ultimi anni, con la motivazione di perseguire reati particolarmente gravi, diverse procure della Repubblica hanno avanzato richieste di accesso a documentazione custodita presso tribunali ecclesiastici, curie diocesane e ordinari. Si tratta però di atti acquisiti nell’ambito di procedimenti di un ordinamento giuridico autonomo e indipendente, quale è quello canonico.
L’ordinamento canonico gode infatti di una propria autonomia giuridica, riconosciuta anche dagli accordi concordatari stipulati tra la Santa Sede e diversi Stati, Italia compresa. L’Accordo di revisione del Concordato del 1984 stabilisce che la Chiesa cattolica è libera di organizzarsi secondo le proprie norme, esercitando indipendenza nelle attività pastorali, disciplinari e amministrative. In questo quadro rientra anche la gestione degli archivi ecclesiastici, soprattutto quelli destinati alla tutela della riservatezza interna, dove confluiscono procedimenti canonici, segnalazioni disciplinari, informazioni personali e documentazione sensibile relativa al clero e ai fedeli. L’accesso diretto dell’autorità giudiziaria civile a questi archivi apre un problema di equilibrio tra ordinamenti e tra poteri. Lo Stato ha il dovere di perseguire i reati, ma deve farlo attraverso i propri strumenti investigativi, senza trasformare gli atti di un procedimento canonico in una scorciatoia probatoria. Se un testimone ha reso dichiarazioni nell’ambito di un’inchiesta ecclesiastica, il Pubblico Ministero non può presentarsi in un tribunale ecclesiastico e acquisire d’autorità verbali e fascicoli: la strada corretta, semmai, è risentire quel testimone o attivare canali formali di cooperazione. Per chiarezza: se lo stesso testimone fosse stato ascoltato, per i medesimi fatti, da un tribunale francese, il PM italiano non farebbe irruzione in quel tribunale per prendere i verbali. Utilizzerebbe gli strumenti previsti - una rogatoria, una richiesta di assistenza giudiziaria - chiedendo la trasmissione degli atti secondo procedure e garanzie. Con l’ordinamento canonico dovrebbe valere la stessa logica: cooperazione, non irruzione negli spazi istituzionali altrui. Questo modus agendi rischia di generare una frizione istituzionale seria. Non si tratta di rivendicare immunità generalizzate, ma di impedire che l’iniziativa investigativa finisca per comprimere ambiti che il diritto concordatario e il quadro internazionale riconoscono come propri della giurisdizione ecclesiastica e della sua amministrazione interna.
Anche perché, se questa diventa la prassi - in Italia come altrove - l’effetto sarà controproducente. Si pensi al caso della procura tedesca, che ha perquisito l’abitazione del cardinale Rainer Maria Woelki pur sapendo che difficilmente avrebbe trovato elementi decisivi per le indagini avviate dopo accuse legate, anche sul piano mediatico, a un clima di forte conflittualità ecclesiale. Davanti a questo scenario, molti vescovi faranno in fretta a mettere al riparo i fascicoli, trasmettendo tutto in Vaticano. A quel punto vedremo se l’autorità giudiziaria italiana tenterà di replicare lo stesso schema fino al cuore della Curia romana. Vogliamo davvero arrivare al paradosso di una procura che pretende di entrare nel Dicastero per la Dottrina della Fede, per acquisire atti riservati? È esattamente questo che rende urgente fissare un principio: cooperazione sì, forzature no.
Un ulteriore profilo riguarda la natura stessa dell’archivio segreto canonico. Secondo il Codice di diritto canonico (can. 489-490 CJC), esso custodisce documenti particolarmente riservati, accessibili solo al vescovo o a persone da lui delegate. La finalità primaria è la tutela delle persone coinvolte e la salvaguardia della libertà dell’azione pastorale. La divulgazione indiscriminata di tali atti può incidere sulla reputazione dei soggetti, sul foro interno e sulla fiducia che molti fedeli ripongono nelle strutture ecclesiastiche. Anche perché, mentre nel foro canonico questi atti restano riservati e non accessibili a terzi, nel momento in cui vengono acquisiti dalle procure non solo vengono passati dalle procure stesse ai giornalisti ma quando le indagini si concludono diventano accessibili a tutte le parti.
Va poi considerata la dimensione diplomatica. La Chiesa cattolica non è soltanto una realtà religiosa diffusa territorialmente: attraverso la Santa Sede è anche soggetto di diritto internazionale. Le modalità con cui le autorità civili interagiscono con istituzioni ecclesiastiche locali hanno inevitabilmente una ricaduta nei rapporti tra Stati e Santa Sede, soprattutto quando si percepisce uno scavalcamento delle procedure concordatarie o una sottovalutazione della specificità canonica. Ciò non significa negare la necessità di collaborazione con la giustizia civile, collaborazione che negli ultimi anni molte diocesi hanno rafforzato proprio perché convinti che alcune tipologie di reati debbano essere perseguite anche dall’autorità statale. Tuttavia, la cooperazione richiede strumenti chiari, protocolli condivisi e rispetto reciproco delle competenze. L’azione unilaterale, specie quando assume forme invasive e autoritarie, rischia di incrinare un equilibrio costruito in decenni di prassi concordataria.
Il tema, dunque, non riguarda la volonta di coprire reati, ma la tenuta di un principio più ampio: l’esistenza di un pluralismo giuridico riconosciuto dagli ordinamenti democratici. Ignorarlo o ridimensionarlo attraverso iniziative giudiziarie poco coordinate espone a tensioni istituzionali che, nel lungo periodo, difficilmente giovano né alla giustizia né alla credibilità delle istituzioni coinvolte.
d.S.L.
Silere non possum