Roma - Un sistema di raccolta di denaro presentato come investimento, la promessa di rendimenti molto elevati, la restituzione solo parziale delle somme versate e una struttura secondo l’accusa fondata sulla capacità di convincere nuovi aderenti. È questo il quadro ricostruito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell’ordinanza con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di Mario Adinolfi.
Il procedimento riguarda quattro principali ipotesi di reato: esercizio abusivo dell’attività finanziaria, raccolta abusiva del risparmio, dichiarazione infedele ai fini fiscali e truffa aggravata continuata.
Secondo l’accusa, Adinolfi avrebbe promosso attraverso canali telematici e social network un sistema denominato «Scommessa Collettiva», articolato nelle formule «Vip Coppa» e «Vip Plus», raccogliendo somme di denaro da numerosi soggetti. La Procura contesta che tali attività siano state svolte senza le autorizzazioni richieste dalla normativa bancaria e finanziaria.

Le contestazioni: dalla raccolta di denaro alla truffa
Nel primo capo d’imputazione viene contestata la violazione dell’articolo 166 del Testo unico della finanza, cioè l’esercizio abusivo di attività finanziarie riservate. Secondo gli inquirenti, il sistema avrebbe presentato caratteristiche proprie della promozione e del collocamento di prodotti finanziari, pur senza autorizzazione.
Il secondo capo riguarda invece l’articolo 130 del Testo unico bancario: per la Procura vi sarebbe stata una raccolta di risparmio tra il pubblico attraverso i versamenti effettuati dagli aderenti.
Il terzo profilo riguarda la materia fiscale. Il GIP richiama la contestazione di dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 74/2000, relativa all’indicazione di elementi attivi inferiori rispetto a quelli ritenuti effettivi dall’autorità giudiziaria.
Il capo più rilevante sul piano della ricostruzione accusatoria è quello relativo alla truffa aggravata continuata. Secondo il giudice, gli aderenti sarebbero stati indotti a versare somme di denaro attraverso una rappresentazione dell’investimento come sicuro, con capitale garantito e possibilità di ottenere rendimenti elevati. L’ordinanza richiama inoltre diverse aggravanti: la continuazione delle condotte, l’utilizzo di modalità considerate idonee a ostacolare la difesa delle persone coinvolte e il rilevante danno patrimoniale contestato alle vittime.
Il giudizio del GIP sulla personalità di Adinolfi
Una parte significativa dell’ordinanza riguarda non soltanto i fatti contestati, ma la valutazione della personalità dell’indagato e delle esigenze cautelari. Il GIP descrive un soggetto dotato di una particolare capacità comunicativa e di influenza nei confronti degli interlocutori. Secondo il giudice, tale capacità sarebbe stata utilizzata per costruire un rapporto fiduciario con gli aderenti al sistema, favorendo la raccolta delle somme.
Nell’ordinanza viene sottolineato il carattere sistematico delle condotte contestate: non una singola iniziativa isolata, ma un’attività protratta nel tempo e rivolta a una pluralità di persone. Il giudice evidenzia inoltre la presenza di una struttura organizzativa e comunicativa basata sull’utilizzo di strumenti digitali, social network e contatti diretti con gli aderenti.
Il GIP parla di un concreto rischio di reiterazione, ritenendo che le modalità operative ricostruite dall’accusa possano essere riproposte attraverso gli stessi strumenti comunicativi già utilizzati. La valutazione cautelare si fonda anche sulla quantità di persone coinvolte e sulla durata temporale delle condotte contestate.
Secondo il giudice, inoltre, il comportamento successivo alle contestazioni avrebbe mostrato elementi di criticità sotto il profilo della collaborazione e della gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti. L’ordinanza richiama il pericolo che eventuali nuovi contatti possano consentire ulteriori attività analoghe.
Il sequestro di oltre 400 mila euro
Accanto alla misura cautelare personale, il GIP ha disposto il sequestro preventivo della somma di 402.828 euro, individuata come profitto del reato tributario contestato. Il provvedimento precisa che la misura riguarda la disponibilità economica ritenuta collegata al procedimento e potrà essere eseguita sui beni e sulle somme nella disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza dell’importo indicato.
L’inchiesta ora proseguirà nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate dalla Procura e accolte dal GIP nell’ambito della misura cautelare dovranno essere sottoposte al successivo vaglio processuale, nel quale l’indagato potrà esercitare pienamente il diritto di difesa.
M.P.
Silere non possum



