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Cosa ha deciso il Garante sull'audio di Raoul Bova diffuso da Fabrizio Corona
Attualità06 settembre 2026

Cosa ha deciso il Garante sull'audio di Raoul Bova diffuso da Fabrizio Corona

Trattamento illecito, dolo, condotta sistematica e una sanzione di 4.950 euro. Nel provvedimento pubblicato il 3 settembre l'Autorità spiega perché il conto è così basso e traccia il confine fra ciò che di un personaggio noto si può raccontare e ciò che no

Roma - Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che Fabrizio Corona ha violato la legge quando, nell'estate del 2025, ha mandato in onda su YouTube, dentro una puntata del suo format «Falsissimo», un file audio che Raoul Bova aveva inviato in una chat privata a una terza persona. Il provvedimento porta la data del 3 luglio 2026 (n. 492 del registro dei provvedimenti), ma l'Autorità lo ha reso noto soltanto nelle scorse ore con un comunicato stampa. La sanzione ammonta solo a 4.950 euro, che scendono a 2.475 se Corona paga entro trenta giorni dalla notifica. Il tetto previsto dal Regolamento europeo per quel tipo di violazione è di venti milioni.

Per capire come si arriva a quella cifra bisogna leggere per intero il passaggio che i comunicati hanno compresso in una riga. Gli accertamenti svolti con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza non hanno individuato dichiarazioni dei redditi presentate da Corona, né redditi riconducibili a società a lui collegate, comprese quelle nel frattempo estinte o cessate. Per il periodo d’imposta 2025 risultano soltanto una quota di trattamento di fine rapporto e alcuni contributi previdenziali, per un ammontare che lo stesso Collegio definisce «estremamente esiguo».

Qualche paragrafo prima, però, il provvedimento inserisce tra le aggravanti «i benefici finanziari conseguiti in virtù della diffusione dell’audio»: una «plausibile monetizzazione» ottenuta attraverso le visualizzazioni, i contenuti riservati agli abbonati e gli inserti pubblicitari. Le due constatazioni convivono nello stesso atto, a poche righe di distanza. Da una parte il Garante ritiene plausibile che quella diffusione abbia prodotto ricavi e considera questo elemento un’aggravante; dall’altra, non trovando redditi fiscalmente dichiarati di rilievo, considera estremamente ridotta la capacità economica dell’interessato e ne fa un’attenuante. Il risultato finale è una sanzione di 4.950 euro.

È proprio questo cortocircuito a mostrare uno dei problemi più evidenti del sistema italiano. Quando l’effettività di una sanzione dipende anche dalla situazione patrimoniale formalmente accertabile, chi non presenta redditi o beni facilmente riconducibili a sé può finire per subire conseguenze economiche molto più contenute di quanto ci si aspetterebbe considerando la gravità della condotta e gli eventuali vantaggi che ne ha ricavato. Per chi ha subito quella condotta, il risultato è difficilmente comprensibile: l’autorità riconosce un illecito, prende persino in considerazione la possibilità che abbia generato un profitto, ma arriva infine a una sanzione di poche migliaia di euro perché il patrimonio e i redditi formalmente accertati risultano quasi inesistenti. È uno dei punti nei quali il sistema mostra tutta la distanza che può esistere tra l’accertamento di una responsabilità e la capacità concreta della risposta pubblica di produrre un effetto realmente deterrente. È anche per questo che l’Italia continua a essere percepita come un Paese poco affidabile per chi vuole investire o fare impresa: tempi lunghi, difficoltà nell’esecuzione delle decisioni e scarsa prevedibilità della risposta giudiziaria e/o amministrativa alimentano il timore che, quando nasce una controversia, ottenere tutela effettiva possa diventare estremamente difficile.

Il reclamo di Bova, presentato dal suo avvocato ai sensi dell'articolo 77 del GDPR e regolarizzato il 7 e l'8 agosto 2025, arrivava dopo che l'Autorità era già intervenuta d'ufficio. Il 4 agosto, con il provvedimento n. 467, il Garante aveva rivolto un avvertimento generale a chiunque avesse per le mani quel file: diffonderlo avrebbe verosimilmente violato il Regolamento e il Codice. L'audio ha continuato a circolare. Il 20 agosto è arrivato il provvedimento d'urgenza n. 479, questa volta indirizzato a Corona in persona: limitazione provvisoria del trattamento, obbligo di togliere il file dalla puntata a partire dal minuto indicato, divieto di riprodurlo in qualsiasi forma. Il giorno seguente il difensore di Corona ha comunicato la rimozione della parte audio dall'episodio, dei reel pubblicati sulle pagine Instagram sue e di «Falsissimo» e del frammento presente su TikTok. Il 12 settembre l'Autorità ha notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio. Il Garante annota che la condotta è cessata del tutto soltanto dopo quella notifica, e che l'intera puntata è stata rimossa in seguito.

La norma su cui poggia la decisione è quella dell'essenzialità dell'informazione. L'articolo 137, comma 3, del Codice privacy conserva, per chi diffonde dati personali nell'esercizio della libertà di espressione, i limiti del diritto di cronaca; l'articolo 6 delle Regole deontologiche dei giornalisti, al secondo comma, precisa che la sfera privata delle persone note va rispettata quando le notizie non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Bova è un attore, dunque un personaggio pubblico; il Garante non lo mette in discussione. Osserva però che l'audio e gli stralci di chat riguardano la sua «sfera affettiva e particolarmente intima», che non hanno alcun collegamento con la sua attività professionale e che non portano alcun contributo a un dibattito di interesse collettivo. Aggiunge un elemento che va oltre la privacy in senso stretto: dai commenti pronunciati da Corona nel corso della puntata emerge «una condotta derisoria, finalizzata a ridicolizzare comportamenti assunti nella vita intima dell'interessato». Il fatto che la diffusione sia stata accompagnata da meme e vignette con finalità di scherno compare fra le aggravanti, perché incide sulla reputazione e sull'immagine professionale oltre che sulla riservatezza.

Un punto del provvedimento riguarda chiunque pubblichi qualcosa in rete. Il Garante ricorda che il principio di essenzialità vincola chi esercita professionalmente il giornalismo ma anche chi procede alla pubblicazione o diffusione «anche occasionale» di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, «anche mediante l'utilizzo di piattaforme social». Le Regole deontologiche, insomma, si applicano a un canale YouTube e a un profilo Instagram, e il loro rispetto è, per l'articolo 2-quater del Codice, «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».

Il Collegio richiama poi la giurisprudenza della Cassazione sui personaggi famosi (le sentenze 1875 del 2019 e 17217 del 2021, l'ordinanza 19515 del 2022) per un passaggio che riguarda direttamente il genere di prodotto in questione. Anche quando i giudici hanno ritenuto lecito raccontare la vita privata di persone celebri, scrive il Garante, lo hanno fatto a condizione che quei contenuti servissero a veicolare una notizia di interesse pubblico, pur inserita in una narrazione di puro gossip. L'articolo 11, comma 2, delle Regole deontologiche viene letto nello stesso senso: un prodotto d'informazione «leggero» o di intrattenimento non giustifica il sacrificio della vita privata di chi ne è oggetto. La notorietà di Bova e della sua relazione, conclude il testo, non legittima di per sé qualunque raccolta e utilizzo dei dati che lo riguardano.

Il reclamo aveva un secondo capitolo, e su quello Corona ha avuto ragione. Nelle note integrative del 12 e 15 settembre 2025 Bova lamentava l'annuncio di una nuova puntata di «Falsissimo», riservata agli abbonati, in cui Corona avrebbe commentato le dichiarazioni che l'attore stesso aveva reso partecipando a una trasmissione televisiva. Su questo il Garante dichiara il reclamo infondato: commentare, anche in modo sgradevole, ciò che una persona ha detto davanti a una platea televisiva rientra nella libera manifestazione del pensiero, e chi parla in televisione vede attenuarsi le proprie aspettative di riservatezza. La linea è tracciata con precisione: l'audio sottratto a una conversazione privata resta protetto, le parole pronunciate in pubblico si possono discutere.

Il testo qualifica la violazione come dolosa. L'Autorità vi legge «l'intenzionale volontà di alimentare il gossip», e non la tratta come un episodio isolato: parla di una «modalità di trattamento sistematica, inserita nella prassi comunicativa adottata dal titolare» e che caratterizza i contenuti audiovisivi prodotti sui suoi canali. La scelta di selezionare e diffondere gli aspetti più intimi delle vicende altrui, «privilegiandone gli elementi maggiormente suscettibili di suscitare curiosità», viene giudicata incompatibile con i doveri di necessità, proporzionalità e minimizzazione che il Regolamento impone a chiunque tratti dati personali. Pesa anche la durata: la diffusione è proseguita dopo l'avvertimento del 4 agosto, indirizzato a tutti gli utenti della rete e «a fortiori» a chi quella diffusione l'aveva originata.

A favore di Corona il Garante registra la rimozione della puntata, sebbene tardiva, e le finalità informative riconducibili all'articolo 85 del Regolamento e agli articoli 136 e seguenti del Codice. Poi la situazione reddituale, che fa da spartiacque fra la severità del giudizio e l'esiguità dell'importo.

Il provvedimento è un'ordinanza ingiunzione: contro di essa Corona può proporre opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Garante ha disposto anche l'annotazione nel proprio registro interno delle violazioni e, cosa meno frequente nelle decisioni che riguardano singole persone fisiche, la pubblicazione integrale del testo sul sito dell'Autorità «a titolo di sanzione accessoria», motivata con il settore di attività del sanzionato, con la capacità diffusiva di YouTube e con la natura intima dei dati.

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