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Attentato a Ranucci, cosa scrive il GIP su Lavitola: «Ideatore e promotore» del piano
Attualità10 agosto 2026

Attentato a Ranucci, cosa scrive il GIP su Lavitola: «Ideatore e promotore» del piano

Secondo l’ordinanza, l’ex direttore de L’Avanti! avrebbe organizzato l’azione per accrescere la popolarità dell’amico e favorirne una futura candidatura politica. Il giudice parla di «spregiudicatezza», «raffinatezza criminale» e di un concreto rischio di fuga e inquinamento delle prove.

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Roma - Nell’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola, il punto centrale non riguarda soltanto gli elementi raccolti dagli investigatori sull’esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. Il provvedimento firmato il 10 agosto dal giudice per le indagini preliminari Iole Moricca dedica una parte considerevole alla figura dell’ex direttore de L’Avanti!, ai suoi rapporti con gli altri indagati, al legame con il giornalista di Report e soprattutto al movente che, secondo la ricostruzione accolta dal GIP, avrebbe determinato un’azione apparentemente difficile da comprendere: organizzare un attentato contro una persona che Lavitola considerava un amico fraterno.

Si tratta, va precisato, di una ricostruzione cautelare. Le conclusioni contenute nell’ordinanza riguardano la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze necessarie per applicare una misura restrittiva e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.

L’impostazione accusatoria recepita dal giudice attribuisce a Lavitola un ruolo nettamente sovraordinato rispetto agli esecutori materiali. Nel capo d’imputazione provvisorio gli viene contestato di avere dato mandato a Clesio Tavares Gomes di individuare persone capaci di reperire un esplosivo e di farlo detonare davanti alla casa di Ranucci; l’ordinanza gli attribuisce inoltre la partecipazione, insieme allo stesso Tavares, a un sopralluogo compiuto il 15 settembre 2025 nei pressi dell’abitazione del giornalista.

È proprio il rapporto fra Lavitola e Tavares a costituire uno degli snodi sui quali il GIP costruisce la propria valutazione. Le indagini ricostruiscono una conoscenza risalente agli anni trascorsi insieme nel carcere di Secondigliano e, successivamente, una relazione nella quale Tavares si sarebbe occupato di interessi e incarichi di Lavitola anche all’estero. Il giudice arriva a definirlo, nella sostanza, un collaboratore stabile e un uomo di fiducia.

Il tenore delle conversazioni intercettate assume per il GIP un significato ulteriore. Tavares si rivolge a Lavitola chiamandolo “dottore”; Lavitola lo chiama “figlio mio”. In una chat del luglio 2026, Tavares gli scrive addirittura che per lui è “come un padre”. Secondo Moricca, il rapporto ha caratteristiche “para-familiari” e dimostra un patto di fiducia e lealtà tale da rendere verosimile che Tavares avrebbe soddisfatto le richieste provenienti dal proprio referente. Il GIP attribuisce particolare importanza anche alla circostanza che, dopo gli arresti dei presunti esecutori, Lavitola abbia indicato a Tavares i propri avvocati, gli stessi professionisti ai quali, secondo gli atti, gli esecutori avevano pensato di rivolgersi nel caso in cui fossero stati arrestati. Da qui prende forma la struttura che il giudice ritiene di poter ricostruire: Lavitola al vertice, Tavares quale intermediario, e a valle gli uomini incaricati di organizzare materialmente l’azione.

Il rapporto con Ranucci e il progetto politico

La parte più delicata dell’ordinanza riguarda il movente. Il telefono di Lavitola, sequestrato e sottoposto ad analisi forense, restituisce agli investigatori un rapporto molto stretto con Sigfrido Ranucci. Il GIP ricostruisce mesi di messaggi nei quali i due discutono del programma Report, delle difficoltà incontrate dal giornalista all’interno della Rai, degli attacchi ricevuti e della sua crescente popolarità.

Secondo il giudice, già nel 2024 Lavitola avrebbe cominciato a coltivare l’idea di portare Ranucci in politica. Nei messaggi gli prospetta una possibile candidatura, gli parla delle future elezioni e arriva a ipotizzare per lui un ruolo di vertice. Nell’ordinanza viene ricordato anche il progetto di commissionare un sondaggio per verificare il gradimento di Ranucci come possibile candidato. In alcuni scambi Lavitola gli prospetta apertamente una futura corsa politica, fino a suggerirgli la possibilità di diventare presidente.

Il GIP ritiene questo materiale particolarmente importante perché consente, nella sua lettura, di comprendere il modo in cui Lavitola osservava gli attacchi subiti dall’amico. A pagina 151 dell’ordinanza Moricca individua un passaggio che diventa decisivo per l’intera ricostruzione. Commentando le difficoltà professionali di Ranucci, Lavitola gli aveva scritto che ogni attacco ricevuto sarebbe servito a farlo “crescere ulteriormente”. Per il giudice il ragionamento sottostante sarebbe chiaro: in vista di una futura candidatura, presentare Ranucci come il giornalista colpito perché autore di inchieste scomode avrebbe rafforzato la sua immagine di difensore della libertà di stampa, alimentando solidarietà e consenso.

Il GIP parla in questo passaggio di un “lucido pensiero” di Lavitola e ritiene che egli avesse compreso, mesi prima dell’esplosione, come una forma di aggressione contro Ranucci potesse trasformarsi in un potente moltiplicatore di consenso. Un attentato, scrive il giudice, avrebbe potuto aumentarlo “in modo esponenziale”.

È questa la chiave attraverso la quale il provvedimento cerca di risolvere quella che altrimenti apparirebbe come una contraddizione: perché organizzare un attentato contro un amico che si vorrebbe aiutare?

Secondo il GIP, l’azione avrebbe avuto precisamente questa funzione. Dopo l’esplosione, osserva Moricca, il progetto politico non sarebbe stato abbandonato. Lavitola avrebbe anzi iniziato a renderlo più concreto, investendo tempo e denaro nella preparazione di un sondaggio sulla futura candidatura del conduttore di Report. Il giudice considera significativo che questo sia accaduto dopo l’attentato e dopo che Lavitola aveva potuto constatare l’aumento dell’attenzione pubblica intorno a Ranucci.

L’ordinanza arriva così a una conclusione particolarmente netta: l’attentato avrebbe rappresentato, rispetto al progetto perseguito da Lavitola, “un dato estremamente positivo e favorevole”.

Il doppio obiettivo individuato dal giudice

A pagina 166 il GIP riassume la propria interpretazione dell’intera operazione. Secondo Moricca l’azione avrebbe perseguito due obiettivi contemporaneamente.

Il primo consisteva nel rispondere agli attacchi e alle contestazioni che Ranucci stava subendo e che avrebbero potuto condurre alla sua estromissione da Report. Un attentato costruito in maniera tale da richiamare immediatamente la criminalità organizzata avrebbe trasformato il giornalista in una vittima da proteggere e avrebbe reso molto più difficile, secondo questa logica, qualsiasi iniziativa volta a rimuoverlo dalla conduzione del programma.

Il secondo obiettivo consisteva nell’aumentare in maniera radicale la popolarità di Ranucci, preparando quella “discesa in campo” che Lavitola gli proponeva ormai da tempo. Il giudice utilizza parole molto pesanti per descrivere la condotta che attribuisce all’indagato. Richiama precedenti vicende giudiziarie nelle quali Lavitola era stato coinvolto e afferma che avrebbe mostrato ancora una volta una “estrema audacia”, riuscendo ad affidare un’azione criminale all’uomo che considerava come un fratello e a costruire una scena capace di evocare immediatamente l’intervento della criminalità organizzata.

Nello stesso passaggio Moricca parla espressamente di “spregiudicatezza” e di “raffinatezza criminale”.

Per il GIP Lavitola conosceva le abitudini della famiglia Ranucci

Un altro elemento consente al giudice di distinguere nettamente l’attentato da un progetto omicidiario. Lavitola, secondo l’ordinanza, conosceva Ranucci, la sua famiglia e le loro abitudini. Il GIP ritiene quindi altamente ragionevole che il presunto mandante avesse impartito indicazioni affinché l’azione fosse grave, spettacolare e intimidatoria, ma non provocasse lesioni.

L’esplosivo utilizzato possedeva una notevole capacità offensiva. Tuttavia, la quantità impiegata era limitata, l’ordigno era stato collocato nella parte anteriore dell’automobile anziché in prossimità dell’impianto a gas e l’esplosione avvenne quando la strada era deserta e Ranucci con i familiari si trovava all’interno dell’abitazione.

Per questa ragione il GIP non accoglie la qualificazione più grave prospettata inizialmente con riferimento al reato di strage. Nel provvedimento si afferma che gli elementi disponibili non consentono di ritenere dimostrata la volontà di uccidere una persona o di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

Moricca giunge però a una conclusione altrettanto significativa sul movente: l’esplosivo sarebbe stato collocato davanti alle vetture della famiglia Ranucci “esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i suoi progetti in ambito politico”.

Nella ricostruzione del GIP, dunque, l’assenza di un intento omicidiario diventa coerente con la finalità stessa del piano. Ranucci doveva apparire vittima di un attentato estremamente grave, senza esserne fisicamente colpito.

L’apparenza di un attentato mafioso

Il giudice attribuisce molta importanza anche alla scelta dell’esplosivo e alle modalità dell’azione. Secondo l’ordinanza, il piano doveva produrre nell’opinione pubblica e negli investigatori l’impressione di un attentato legato alla criminalità organizzata. Il ricorso alla cosiddetta gelatina da cava, la provenienza degli esecutori dalla Campania, i sopralluoghi preventivi, lo studio delle vie di fuga e la detonazione notturna davanti alla casa del giornalista avrebbero conferito all’azione un’immediata connotazione mafiosa. Per il GIP questa caratterizzazione non sarebbe stata accidentale.

Lavitola avrebbe voluto che l’attentato venisse interpretato come la reazione di ambienti criminali alle inchieste di Report. In questo modo Ranucci avrebbe ricevuto una maggiore protezione, l’opinione pubblica avrebbe associato l’attacco alla sua attività giornalistica e la sua notorietà sarebbe cresciuta ulteriormente.

Moricca ritiene perciò che Lavitola non si sia limitato a impartire un generico ordine. Sarebbe stato lui a pretendere l'utilizzo dell'esplosivo e avrebbe lasciato agli esecutori margini di discrezionalità soltanto sulle modalità concrete della realizzazione. A pagina 191 il giudice scrive che “è certo” che l’azione fosse stata ideata da Lavitola e che il progetto, per funzionare, richiedesse contemporaneamente una forte capacità intimidatoria e la garanzia che Ranucci e i familiari restassero illesi.

L’ex direttore avrebbe inoltre organizzato il proprio coinvolgimento attraverso più livelli. Non avrebbe cercato personalmente gli uomini necessari per l’operazione: avrebbe utilizzato Tavares, il suo uomo di fiducia, il quale si sarebbe rivolto a D’Avino; quest’ultimo disponeva a sua volta dei contatti necessari per reperire l’esplosivo e coinvolgere gli altri soggetti. La struttura avrebbe avuto, secondo il GIP, anche una funzione di protezione del mandante nel caso in cui gli esecutori materiali fossero stati identificati.

Dopo l’attentato, il presunto depistaggio

La valutazione che Moricca compie di Lavitola diventa ancora più severa analizzando ciò che sarebbe accaduto dopo l’esplosione. Il giudice confronta infatti ciò che Lavitola diceva a persone diverse.

Con alcuni interlocutori, dopo avere saputo di essere sospettato, l’indagato avrebbe ragionato apertamente sul movente individuato dagli investigatori. In una conversazione registrata dopo la perquisizione ammette di avere commissionato il sondaggio per verificare le possibilità politiche di Ranucci e riferisce che gli investigatori potevano dunque considerare proprio quel progetto come il “movente”.

Quando parla con Ranucci, invece, secondo il GIP assume un atteggiamento completamente differente. Si mostra stupito, sostiene di non riuscire a comprendere perché gli investigatori possano considerarlo il mandante e non gli rappresenta con la stessa chiarezza la possibile connessione con il progetto politico.

Per Moricca questa differenza è indicativa. L’ordinanza ricostruisce anche numerosi messaggi successivi all’esplosione nei quali Lavitola prospetta all’amico piste legate ai servizi segreti stranieri, alla criminalità organizzata o ad altri ambienti, insiste sulla necessità di rafforzare la sua protezione e lo incoraggia a dare maggiore risalto alle minacce ricevute. Il GIP considera questa condotta compatibile con “un vero e proprio depistaggio”.

A suo avviso Lavitola avrebbe continuato a orientare la persona offesa verso ipotesi alternative, mostrandosi contemporaneamente molto preoccupato per la sua sicurezza. Il comportamento avrebbe avuto anche l’effetto di mantenere elevata la risonanza dell’attentato e di rafforzare nell’opinione pubblica l’immagine di Ranucci come giornalista minacciato da poteri criminali.

È un punto che il giudice riprende anche quando affronta il rischio di inquinamento delle prove: Lavitola, scrive Moricca, avrebbe continuato a “manipolare la persona offesa”, alimentando in Ranucci il convincimento che la ricostruzione degli investigatori fosse assurda e che il vero responsabile dovesse cercarsi altrove.

«Ideatore e promotore»

Al termine della lunga analisi dei messaggi, dei tabulati, dei sopralluoghi e delle intercettazioni, il GIP formula la propria valutazione complessiva. Lavitola viene indicato come “ideatore e promotore dell’azione delittuosa”; Tavares come colui che avrebbe ricevuto le istruzioni e assoldato il gruppo incaricato di organizzare ed eseguire l’attentato. Il giudice ritiene inoltre che entrambi conoscessero perfettamente l’identità della vittima e fossero consapevoli che l’azione sarebbe stata realizzata attraverso l’impiego di un esplosivo.

La posizione attribuita a Lavitola, quindi, non è quella di un soggetto rimasto ai margini della preparazione o successivamente informato. Nella costruzione indiziaria del GIP è il punto da cui nasce il progetto e dal quale partono le istruzioni, pur attraverso un sistema di intermediazioni.

Perché il GIP ritiene che Lavitola possa inquinare le prove

La parte finale dell’ordinanza riguarda le esigenze cautelari e contiene alcune delle valutazioni più dure sulla personalità dell’indagato. Moricca ritiene attuale, innanzitutto, il pericolo di inquinamento probatorio.

Il giudice richiama i tentativi, emersi dalle intercettazioni, di coordinare le condotte dei diversi soggetti, di garantire assistenza economica e legale e di mantenere il controllo sulle informazioni che potevano arrivare agli investigatori. Quanto a Lavitola, il GIP insiste nuovamente sulla sua capacità di avvicinare la propria posizione a quella di Ranucci. L’ex direttore, una volta emerso il suo coinvolgimento nell’inchiesta, avrebbe cercato di sottolineare ripetutamente l’assurdità dell’accusa proprio sulla base dell’amicizia con la vittima. Secondo il giudice, tuttavia, quella stessa amicizia sarebbe stata utilizzata per influenzare la percezione del giornalista e convincerlo dell’inverosimiglianza della ricostruzione investigativa. Il rapporto di profonda fiducia fra i due, nella lettura del GIP, renderebbe questa attività particolarmente efficace.

La conclusione è esplicita: esisterebbe un “concreto e attuale rischio di interferenza con le fonti di prova e di inquinamento delle stesse”.

Il pericolo di fuga

Il giudice ravvisa inoltre un concreto pericolo che Lavitola possa sottrarsi al procedimento. Il provvedimento richiama i suoi interessi economici in Camerun, i rapporti personali molto stretti che avrebbe nel Paese, la disponibilità di contatti in diversi continenti e i frequenti viaggi internazionali.

Particolare rilievo viene attribuito a ciò che accadde dopo l’arresto degli esecutori materiali. Secondo il GIP, Lavitola avrebbe improvvisamente acquistato un biglietto per partire verso l’Africa; il viaggio sarebbe stato impedito soltanto dalla notificazione del decreto di perquisizione. Moricca osserva inoltre che il fatto di essersi successivamente presentato all’autorità giudiziaria non sarebbe sufficiente a escludere il rischio: l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e le dichiarazioni spontanee rese vengono giudicate in parte irrilevanti e in parte incompatibili con le risultanze investigative. Il GIP ritiene quindi sussistente anche nei suoi confronti il pericolo di fuga previsto dall’articolo 274 del codice di procedura penale.

«Spregiudicatezza» e «capacità criminale di altissimo profilo»

È nella valutazione del pericolo di reiterazione che il linguaggio dell’ordinanza raggiunge i toni più severi. Il giudice afferma che entrambi gli indagati avrebbero dimostrato “una spregiudicatezza e una capacità criminale di altissimo profilo”. Con riferimento specifico a Lavitola, il provvedimento richiama i suoi precedenti penali, tra i quali vengono menzionati associazione per delinquere, truffa, bancarotta fraudolenta, reati tributari, tentata estorsione e corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio. Ma la valutazione del GIP non si fonda soltanto sui precedenti. Moricca sottolinea quella che considera la capacità organizzativa dimostrata nella vicenda: la facilità di individuare persone disposte a partecipare ad attività illecite, la possibilità di ottenere un esplosivo di elevata capacità offensiva, la costruzione di una catena di intermediari e l’attenzione preventiva posta nel garantire il silenzio degli esecutori.

Tutto ciò conduce il giudice a ritenere concreto il rischio che Lavitola possa commettere nuovamente reati. È proprio questa valutazione a spiegare perché il GIP consideri insufficienti misure meno afflittive. Gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presupporrebbero secondo Moricca un grado di collaborazione e accettazione delle prescrizioni che le caratteristiche oggettive e soggettive emerse dall’indagine non consentirebbero di ipotizzare.

Nel dispositivo il giudice accoglie dunque solo parzialmente la richiesta del Pubblico Ministero e dispone per Valter Lavitola e Clesio Tavares Gomes la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati indicati nel capo A, rigettando per il resto la richiesta.

Il punto forse più rilevante dell’intera ordinanza rimane però la lettura che il GIP offre della figura di Lavitola. Moricca lo descrive come il presunto ideatore di un progetto nel quale amicizia personale, ambizione politica, capacità organizzativa e utilizzazione di soggetti provenienti da ambienti criminali si sarebbero intrecciati. Un attentato costruito, secondo il giudice, per sembrare abbastanza grave da evocare la mafia e trasformare Ranucci in una vittima simbolica, ma programmato in modo da preservarne l’incolumità. Il risultato perseguito sarebbe stato quello che Lavitola aveva già teorizzato nei propri messaggi: trasformare gli attacchi contro l’amico in consenso e quel consenso, successivamente, in capitale politico.

M.P.

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