Sette mesi dopo il rogo del Constellation, gli sviluppi giudiziari della tragedia di Crans-Montana consentono ormai di tracciare un primo bilancio delle iniziative con cui Palazzo Chigi ha inteso accompagnare il dolore delle famiglie coinvolte. Tre episodi, succedutisi nel tempo, mi hanno lasciato una particolare amarezza: la levata di scudi contro le fatture ospedaliere recapitate ai feriti, il richiamo dell’ambasciatore italiano dopo la scarcerazione del gestore del locale e, da ultimo, il tentativo - respinto dalla procura svizzera - di ottenere la costituzione dello Stato italiano quale parte civile nel procedimento penale.
A uno sguardo superficiale, simili iniziative potrebbero apparire come la manifestazione di un Governo sollecito nel tutelare i propri cittadini e nel farsi interprete delle loro ragioni. Osservate più attentamente, restituiscono invece l’impressione di una postura istituzionale nella quale la rappresentazione pubblica della prossimità alle vittime finisce per prevalere sulla solidità giuridica degli atti compiuti. È un’impressione corroborata dagli esiti: iniziative capaci di produrre un’eco considerevole sul piano mediatico, ma assai meno persuasive quando vengono sottoposte al vaglio delle regole, delle competenze e delle procedure.
Cominciamo dalle cosiddette «fatture». In aprile alcune famiglie italiane dei ragazzi feriti nel rogo ricevettero dall’Ospedale del Vallese copie dei documenti contabili relativi alle cure prestate a Sion, con importi che raggiungevano diverse decine di migliaia di franchi. La notizia provocò immediatamente la reazione di Roma e dell’ambasciatore italiano in Svizzera. Eppure, proprio su quei documenti era indicato che le somme non dovevano essere pagate dalle famiglie.
La Farnesina, però, usò quella fake news per scatenare una crisi diplomatica. Nel sistema sanitario svizzero come in quello italiano, per le prestazioni ospedaliere la fattura viene indirizzata al soggetto chiamato a sostenerne il costo, mentre al paziente viene trasmessa una copia affinché possa verificare le prestazioni contabilizzate. Le autorità vallesane precisarono infatti che nessun onere sarebbe ricaduto sui familiari e ricordarono di averli già informati della procedura prevista per eventuali documenti sanitari ricevuti a domicilio.
La controversia vera riguardava semmai un altro livello: il successivo regolamento delle spese fra Svizzera e Italia secondo i meccanismi di coordinamento sanitario internazionale. Palazzo Chigi trasformò invece anche l’invio delle copie alle famiglie in un caso politico. Il 4 maggio Berna decise infine che tali documenti non sarebbero più stati trasmessi direttamente ai familiari, dichiaratamente «per evitare qualsiasi malinteso». Una scelta di opportunità e di sensibilità, dunque, non la cancellazione di un debito che alle famiglie non era mai stato richiesto di saldare.
Trattarla come un caso diplomatico ha avuto più valore comunicativo che sostanziale, tanto che nello stesso periodo Roma discuteva con Berna anche il fronte opposto: una richiesta svizzera di rimborso di circa 100mila franchi per la cura di tre ragazzi italiani, respinta da Palazzo Chigi in nome di una reciprocità peraltro reale, vista l'assistenza fornita in Italia a cittadini svizzeri coinvolti nello stesso rogo. Una controversia amministrativa fra due sistemi sanitari, non uno scandalo morale.
Il secondo episodio riguarda la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale, decisa dal Tribunale di Sion in gennaio. Il governo ha reagito richiamando in Italia l'ambasciatore Cornado, subordinandone il rientro all'avvio di una collaborazione giudiziaria più stretta fra le due magistrature. La misura cautelare, però, è materia che appartiene per intero al potere giudiziario: una decisione sulla libertà di un indagato in attesa di processo non rientra fra le competenze dell'esecutivo, né in Vallese né a Roma, dove anzi il principio di separazione fra politica e magistratura viene invocato con frequenza quando è un governo straniero a criticare un provvedimento di un giudice italiano.
Insomma, dall’Italia si pretende di impartire lezioni ad altri ordinamenti, con una disinvoltura difficilmente comprensibile se si considera che, con ogni probabilità, a Roma la medesima vicenda avrebbe conosciuto sviluppi assai meno lineari di quelli registrati in Svizzera.
Il terzo capitolo è quello della parte civile, respinta dalla Procura di Sion il 29 luglio con un richiamo esplicito all'articolo 115 del Codice di procedura penale svizzero: sono danneggiati i frequentatori del locale, colpiti nella propria incolumità; la cittadinanza delle vittime e le spese sostenute da Roma per assisterle restano estranee a questa nozione giuridica.
Non è stata una sorpresa per chi seguiva il fascicolo e conosce il codice svizzero: la stessa procura, e poi il Tribunale cantonale, avevano già negato lo stesso status al Comune di Crans-Montana, cioè a un ente pubblico ben più prossimo ai fatti dello Stato italiano. La richiesta romana nasceva quindi su un terreno giuridico già segnalato come impervio, mentre la tutela effettiva delle vittime italiane passa da tempo per un'altra strada, quella delle costituzioni di parte civile individuali dei familiari, assistiti da propri legali e già presenti nel procedimento a titolo personale.
Un ospedale che rendiconta le cure prestate, un giudice che dispone la scarcerazione di un indagato in attesa di giudizio, una procura che applica semplicemente le norme sulla legittimazione processuale: nulla di tutto questo costituisce, di per sé, un’anomalia. È la fisiologia ordinaria di un ordinamento giuridico, la medesima che tribunali, procure e strutture sanitarie italiane applicano quotidianamente ai cittadini stranieri coinvolti in vicende consumatesi sul territorio della Repubblica.
Trasfigurare ciascuno di questi passaggi in un affronto all’Italia, quasi che ogni decisione sgradita delle autorità svizzere sottendesse una lesione della dignità nazionale, appare allora come un’operazione destinata soprattutto al consumo politico interno. Parla a quella parte dell’opinione pubblica che la comunicazione meloniana ha abituato a leggere questioni giuridicamente complesse attraverso categorie assai più elementari: l’orgoglio nazionale ferito, lo straniero che ci manca di rispetto, lo Stato italiano chiamato a mostrare i muscoli. È una grammatica politicamente redditizia, ma giuridicamente povera.
E soprattutto offre ben poco alle sei famiglie che hanno perduto i propri figli. La loro tutela concreta procede infatti lungo binari assai meno spettacolari e molto più seri: la rappresentanza legale individuale, l’esercizio dei diritti riconosciuti alle persone offese e la cooperazione giudiziaria tra le autorità dei due Paesi. Strumenti che continuano a operare indipendentemente dal fatto che lo Stato italiano, nell’ennesimo tentativo di sciacallaggio, venga ammesso o meno come parte civile nel procedimento.
Rimane così una sensazione difficile da eludere: nel racconto pubblico della vicenda di Crans-Montana, l’indignazione istituzionale ha progressivamente assunto un peso maggiore della sua effettiva efficacia sul piano giuridico. Molta enfasi, molte dichiarazioni, qualche gesto diplomatico di forte impatto simbolico; assai più difficile, invece, individuare dietro questa scenografia un beneficio processuale altrettanto concreto per le famiglie che si pretende di tutelare.



