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Dagospia, Casalino e quel post omofobo che per il giudice non era satira
Attualità29 agosto 2026

Dagospia, Casalino e quel post omofobo che per il giudice non era satira

Il Tribunale di Brindisi ha condannato il sito volgare e scandalistico di Roberto D’Agostino a 75 mila euro di risarcimento e ha spiegato perché la libertà di critica incontra un limite nella dignità della persona

Brindisi - Per capire la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi ha condannato il sito italiano di gossip e scandali Dagospia, il suo direttore Roberto D’Agostino e la società editrice Dagospia S.p.A. a risarcire Rocco Casalino, bisogna partire da una precisazione che il giudice fa immediatamente: una testata giornalistica può criticare duramente una persona che ricopre un incarico pubblico, utilizzare l’ironia e, entro certi limiti, ricorrere anche alla deformazione propria della satira. Ciò che non può fare è attribuire fatti non veri, costruire insinuazioni attraverso accostamenti allusivi oppure trasformare la critica in una forma di aggressione personale priva di rapporto con il tema di interesse pubblico.

La causa era stata avviata da Casalino nel gennaio 2021 contro D’Agostino, direttore responsabile di Dagospia, e contro la società editrice. L’ex portavoce del presidente del Consiglio contestava due articoli e un post pubblicato su Instagram dal profilo Dagocafonal. Il Tribunale ha deciso il 21 agosto 2026, condannando i convenuti al pagamento di 75 mila euro di risarcimento, oltre alle spese processuali, e ordinando la pubblicazione del dispositivo su Corriere della Sera, Sole 24 Ore e Gazzetta del Mezzogiorno.

Il punto di partenza: reputazione e libertà di informazione

Il giudice apre i motivi della decisione con una lunga riflessione sulla reputazione. La considera parte della dimensione personale dell'individuo e, soprattutto, del modo in cui quella persona viene percepita dagli altri. Da qui deriva il danno prodotto dalla diffusione pubblica di circostanze false: la lesione non rimane confinata al rapporto tra chi parla e chi viene colpito, perché l'informazione entra nella conoscenza di un numero potenzialmente indeterminato di persone e modifica il giudizio sociale sul soggetto interessato.

Il giudice riconosce espressamente il valore della stampa nel rendere pubblici fatti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. La libertà di informazione, però, viene ricondotta ai tre criteri tradizionali utilizzati dalla giurisprudenza italiana: verità, anche putativa, dei fatti; interesse pubblico alla loro conoscenza, cioè pertinenza; continenza, vale a dire una forma espositiva compatibile con la tutela della reputazione.

Secondo il Tribunale, le pubblicazioni contestate non superano questa verifica. Sardiello scrive che gli articoli non risultano caratterizzati «dalla verità (oggettiva o putativa) dei fatti narrati, dall’interesse pubblico all’informazione (pertinenza) e dalla forma civile dell’esposizione (continenza)». È su questa griglia che vengono esaminati separatamente i contenuti pubblicati da Dagospia.

Il caso Convertini: l'insinuazione può essere diffamatoria anche senza un'accusa esplicita

Il primo articolo risale al 9 giugno 2019 e riguardava l'affidamento a Beppe Convertini della conduzione estiva de La Vita in Diretta. Il titolo chiedeva come Convertini fosse riuscito a ottenere l'incarico e aggiungeva che avrebbe dovuto la propria fortuna alla «solida amicizia» con Rocco Casalino e Vincenzo Spadafora.

Il ragionamento del giudice si concentra proprio sulla costruzione del titolo. Dagospia non affermava espressamente che Casalino avesse telefonato a qualcuno della Rai o avesse formalmente raccomandato Convertini. Per il Tribunale questo non basta, perché l'accostamento tra il nuovo incarico televisivo e l'amicizia con Casalino produce comunque nel lettore una conclusione precisa: Casalino avrebbe utilizzato il proprio ruolo per favorire Convertini.

La sentenza osserva infatti che non viene indicato quando sarebbe avvenuta questa presunta raccomandazione, a chi sarebbe stata rivolta e attraverso quale intervento concreto. Le fotografie che mostravano insieme Casalino e Convertini contribuivano, secondo il giudice, a rafforzare quell'associazione. Il risultato era la rappresentazione di un uomo politico che avrebbe interferito nell'assegnazione dell'incarico a scapito della meritocrazia.

È un passaggio interessante perché il Tribunale non valuta soltanto il significato letterale delle parole. Richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui anche l'accostamento allusivo di fatti può creare una rappresentazione falsa della realtà. La continenza viene meno quando la comunicazione utilizza sottintesi, insinuazioni o accostamenti capaci di confondere fatti e opinioni e di dare ai primi un significato che non possiedono autonomamente.

In altri termini, per il giudice non è necessario scrivere apertamente «Casalino ha raccomandato Convertini». Se titolo, immagini e costruzione del pezzo conducono il lettore proprio a quella conclusione, la testata deve essere in grado di dimostrare il fondamento fattuale dell'insinuazione.

«Arrogante», «volgare» e la vita «da nababbo»: dove il giudice colloca il limite della critica

Il secondo articolo era stato originariamente pubblicato da L'Espresso il 10 agosto 2019 e successivamente ripreso da Dagospia. Il titolo descriveva Casalino come «il più implausibile, arrogante, volgare, portavoce della Presidenza del Consiglio che la storia ricordi», sosteneva che viaggiasse in business e vivesse «come un nababbo» e attribuiva alle sue «manipolazioni» la costruzione politica dell'immagine di Giuseppe Conte. Qui il Tribunale segue una strada diversa rispetto al caso Convertini. Il problema non è soltanto l'insinuazione di un fatto non dimostrato. Il giudice considera direttamente sproporzionato il linguaggio utilizzato.

La motivazione parla di venir meno «in modo eclatante» della continenza e ritiene diffamatori gli aggettivi adoperati nei confronti di Casalino. Nella rappresentazione offerta al lettore, secondo il giudicante, l'allora portavoce di Palazzo Chigi diventava un personaggio «arrogante e senza scrupoli» che conduceva una vita da nababbo durante un momento difficile per il Paese. Il giudice insiste sulla funzione della continenza: la critica può essere severa, ma l'esposizione deve rimanere collegata ai fatti e non trasformarsi in aggressione. Nella sentenza la continenza viene descritta come il requisito che impone un'esposizione «corretta, misurata e non aggressiva».

La notorietà della persona criticata, quindi, amplia lo spazio della critica politica ma non elimina completamente la protezione della reputazione.

Il post con la scritta «RI***ONI» e il limite della satira

Il passaggio più esteso riguarda il post pubblicato il 21 maggio 2020 sul profilo Instagram Dagocafonal. Nel fotomontaggio comparivano Giuseppe Conte e Rocco Casalino davanti a un'insegna sulla quale era visibile la scritta «RI***IONI». Sotto il post erano poi comparsi centinaia di commenti, alcuni esplicitamente omofobi.

Per il Tribunale non è sufficiente invocare la satira. La motivazione riconosce che la satira gode di una libertà maggiore rispetto alla cronaca. Proprio perché utilizza deformazione, paradosso e metafora, non può essere assoggettata allo stesso obbligo di verità previsto per una normale notizia. Ma quella libertà incontra comunque dei limiti. Sardiello individua la continenza, la funzionalità dell'espressione rispetto alla critica sociale o politica e la necessità di valutarne il contesto. L'immagine satirica può essere pungente; non può ridursi, secondo questa impostazione, a un insulto gratuito o a un'aggressione volgare priva di un rapporto intelligibile con la critica che si intende formulare.

Da qui la domanda che il giudice pone direttamente nella sentenza: quale contenuto satirico avrebbe avuto il mostrare Conte e Casalino davanti alla scritta «Ri***ioni»?

La risposta del Tribunale è netta. Quella parola sarebbe servita esclusivamente a veicolare un contenuto denigratorio e omofobo. Il fatto che si trattasse di un fotomontaggio non attenua, nella ricostruzione del giudice, la responsabilità; al contrario, rende quella presenza una componente della costruzione grafica che avrebbe dovuto essere controllata prima della pubblicazione.

I commenti degli utenti vengono utilizzati nella motivazione anche per mostrare come il messaggio sia stato recepito. Il giudice cita sia commenti omofobi sia quelli di utenti che accusavano apertamente il profilo di aver pubblicato un contenuto omofobo. Ne ricava la conseguenza che la pubblicazione aveva esposto Casalino al «ludibrio» degli utenti del social network. Questo, però, non significa che Dagospia venga considerata responsabile civilmente di tutto ciò che gli utenti hanno successivamente scritto.

Dagospia non risponde dei commenti scritti dagli utenti

La distinzione compare quando il giudice affronta la responsabilità di D'Agostino. Per le pubblicazioni inserite direttamente dalla testata, il Tribunale ritiene possibile individuare una responsabilità di chi dirige e gestisce il giornale. Diversa è la situazione delle pubblicazioni «passive», cioè dei contenuti inseriti autonomamente dagli utenti, sui quali non sarebbe possibile esercitare lo stesso controllo preventivo. La conclusione è esplicita: D'Agostino e Dagospia devono rispondere dei danni provocati dai contenuti pubblicati dalla testata, «e non per i commenti ingiuriosi postati dall'utenza».

La sentenza traccia quindi una separazione tra la responsabilità per il contenuto originariamente immesso online dalla testata e quella per le reazioni successive degli utenti. I commenti servono nella motivazione per valutare gli effetti della pubblicazione e il suo contenuto, ma non vengono automaticamente imputati al direttore.

Un giornale online e la responsabilità del direttore

Un altro passaggio riguarda una questione specifica delle testate telematiche. Il Tribunale ricorda che la Cassazione ha escluso l'applicazione automatica dell'articolo 57 del codice penale ai direttori dei giornali online. Non basta dunque essere formalmente direttore responsabile perché venga attribuita ogni diffamazione pubblicata sul sito. Occorre accertare un coinvolgimento attivo e consapevole nella pubblicazione.

Ed è precisamente questo elemento che Sardiello ritiene dimostrato nel caso Dagospia. Casalino aveva prodotto nel processo numerose altre pubblicazioni della testata che lo riguardavano. La sua difesa sosteneva che esistesse una vera e propria campagna denigratoria. Il giudice utilizza la reiterazione delle pubblicazioni per escludere che D'Agostino si sia trovato davanti a episodi isolati dei quali ignorava il contenuto.

Secondo la sentenza, la ripetizione degli attacchi costituisce «la prova oggettiva di una condotta cosciente» e permette di qualificare le pubblicazioni come il risultato di una condotta attiva: «il soggetto/testata pubblicante sapeva del contenuto di ciò che veniva reso noto».

È questo il passaggio attraverso il quale il Tribunale supera l'argomento difensivo relativo all'impossibilità di applicare automaticamente al direttore di un giornale online la disciplina prevista per la stampa tradizionale. La responsabilità, nella costruzione del giudice, non nasce dalla carica di direttore in quanto tale, ma dalla partecipazione consapevole a una linea editoriale ripetuta.

Riprendere l'articolo di un altro giornale non elimina la responsabilità

Dagospia aveva inoltre sostenuto che uno degli articoli contestati proveniva da un'altra testata. Anche questa difesa viene respinta. Per il giudice, ripubblicare una notizia diffamatoria significa contribuire nuovamente alla sua diffusione. La citazione della fonte originaria non costituisce quindi, da sola, una causa di esonero dalla responsabilità. La motivazione afferma che la ripresa di un contenuto diffamatorio «amplifica la lesione della reputazione» e che il secondo soggetto che lo pubblica può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti dalla nuova diffusione.

Per una testata questo significa che l'attribuzione della notizia a un altro giornale non sostituisce la verifica sul contenuto che si decide autonomamente di rilanciare.

Come il giudice arriva al risarcimento

Per quantificare il danno il Tribunale di Brindisi utilizza i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la diffamazione a mezzo stampa. Le tabelle distinguono i casi in base, tra l'altro, alla gravità dell'offesa, alla notorietà dei soggetti, alla diffusione del mezzo, alla risonanza della notizia, all'intensità dell'elemento soggettivo e alle conseguenze professionali e personali per la vittima. Le fasce vanno dalle diffamazioni di tenue gravità, tra mille e 10 mila euro, fino a quelle di eccezionale gravità, per le quali è possibile superare i 50 mila euro.

Il Tribunale ha quindi condannato Roberto D’Agostino e Dagospia S.p.A., in solido, a risarcire Rocco Casalino con 75 mila euro, oltre al pagamento di 14.103 euro di spese processuali. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e La Gazzetta del Mezzogiorno, a spese dei convenuti, e la rimozione degli scritti e dei post diffamatori per i quali è stata riconosciuta la responsabilità. In caso di ritardo nella rimozione, è prevista una penale di 500 euro al giorno per ogni violazione, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Roberto D'Agostino ha annunciato ricorso in Corte d'Appello. 

V.B.

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