Diocesi di Udine

Udine - L'arcivescovo Riccardo Lamba, ha firmato due decreti destinati a regolare aspetti concreti e quotidiani della vita delle parrocchie dell'Arcidiocesi. Entrambi i provvedimenti, protocollati lo stesso giorno, entreranno in vigore il 19 aprile 2026, terza domenica di Pasqua.

Le esequie cristiane: fede, non fatto privato

Il primo decreto (Prot. 0516/Can/26) stabilisce le norme che regolano la celebrazione delle esequie. Il documento parte da un principio ecclesiologico molto chiaro ma spesso sconosciuto a chi pratica poco la fede cattolica: il funerale cattolico non è un affare di famiglia, ma «un segno di fede ed espressione della comunione ecclesiale», come si legge nel testo. I familiari del defunto sono pertanto tenuti a contattare il parroco prima di qualsiasi altro adempimento - compreso il semplice suono delle campane che annuncia il decesso - per concordare orari, luogo e modalità della celebrazione. Le forme ammesse restano esclusivamente quelle previste dal Rituale: la Messa esequiale oppure la celebrazione nella Liturgia della Parola. In caso di rifiuto della famiglia verso entrambe le opzioni, il parroco o un diacono da lui incaricato potrà presenziare a un momento di preghiera prima della chiusura della bara, ma il decreto è esplicito: ciò «non equivale in alcun modo a un funerale cattolico».

Il decreto entra anche nei dettagli pratici: la fotografia del defunto è ammessa, ma deve restare laterale, in modo da non disturbare la celebrazione; le musiche e i testi estranei alla liturgia sono vietati. E poi c'è il nodo del saluto dei familiari, forse il punto più atteso e più coraggioso dell'intero provvedimento.

Il testo è chiaro: «Al termine dell'ultima raccomandazione e commiato, si autorizza che sia letto - non dall'ambone - un saluto da parte dei familiari per ricordare il defunto, concordando il testo con chi presiede la celebrazione». Per le personalità pubbliche, eventuali rappresentanti della comunità potranno intervenire, ma solo dopo la conclusione della liturgia, mai durante. Non dall'ambone. Tre parole che valgono più di un trattato. L'ambone non è un palco, non è un microfono aperto alle emozioni del momento: è il luogo da cui risuona la Parola di Dio. Riportarlo alla sua funzione è un atto di rispetto verso ciò che la celebrazione esequiale è davvero: non una cerimonia di commiato, non un tributo al defunto, ma la proclamazione della fede nella risurrezione. Ed è proprio questo il cuore di ciò che l'arcivescovo Lamba sta cercando di fare con questo decreto: restituire le esequie al loro significato reale. Troppo spesso il funerale cattolico è diventato uno spazio ibrido, in cui la liturgia fa da cornice a qualcosa d'altro: un momento privato, sentimentale, vissuto "per tradizione" da chi con la fede ha un rapporto intermittente e con la comunità ecclesiale nessuno. Il risultato è una cerimonia svuotata, in cui l'assemblea assiste invece di pregare, e l'altare rischia di diventare un teatro.

Lamba prova a invertire questa deriva. Lo fa con fermezza, ma anche con la pazienza del pastore: non sbatte le porte in faccia a nessuno, prevede spazi per la famiglia, per il saluto, per il ricordo. Ma tiene il centro. E il centro, in un funerale cattolico, è Cristo risorto, non il defunto, non i suoi meriti, non il dolore di chi resta.

Ceneri in cimitero: la Chiesa ribadisce una posizione già consolidata

Una sezione del decreto riguarda la cremazione, tema su cui l'arcivescovo Lamba non introduce novità, ma ribadisce con forza quanto già stabilito dai documenti ufficiali della Chiesa. Il riferimento esplicito è all'istruzione Ad resurgendum cum Christo della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 15 agosto 2016: le ceneri devono essere deposte nei cimiteri. Non è consentito conservarle in casa, spargerle in aria, in terra o in acqua, né trasformarle in oggetti commemorativi. Il decreto precisa inoltre che, qualora il defunto abbia scelto la cremazione «perché non riconosce la dignità del corpo in vista della risurrezione», o abbia disposto la dispersione delle ceneri intendendo la morte come «annullamento totale e definitivo della persona», queste scelte escludono la celebrazione del funerale cattolico. Si tratta, anche in questo caso, di una fedele applicazione di quanto già stabilito al numero 8 dell'istruzione della Santa Sede del 2016.

La posizione della Chiesa, in sostanza, non è contraria alla cremazione in sé - che viene tollerata - ma esige che essa non contraddica la fede nella risurrezione della carne, cardine del Credo cristiano.

Le campane: tradizione tutelata, con regole precise

Il secondo decreto (Prot. 0515/Can/26) aggiorna le norme sul suono delle campane, sostituendo il precedente provvedimento risalente al 22 dicembre 1995, firmato dall'allora arcivescovo mons. Alfredo Battisti.

Il testo muove da una premessa importante: il suono delle campane è espressione della libertà religiosa garantita dall'art. 19 della Costituzione italiana e dagli accordi tra la Santa Sede e lo Stato, ai sensi dell'art. 7 Cost. L'obiettivo dichiarato è proteggere questa tradizione, evitando che conflitti con i vicini possano portare a contenziosi legali o al silenzio dei campanili. In concreto: le campane non possono suonare prima delle 7.00 e dopo le 21.00 in tutte le chiese dell'Arcidiocesi, con un limite più restrittivo (dalle 7.30) la domenica e nei giorni festivi civili per le chiese nei centri con oltre 5.000 abitanti. Fanno eccezione per tradizione consolidata quattro chiese storiche: Santa Maria in Castello a Udine, la Pieve di Castello a San Daniele del Friuli, il Duomo di Cividale del Friuli e la Pieve di San Pietro in Carnia, dove il suono è ammesso fino alle 22.00.

Silenzio assoluto, invece, dal Gloria della Messa in Cena Domini fino al Gloria della Veglia Pasquale: nei giorni del Venerdì Santo e del Sabato Santo le campane tacciono, secondo l'antica e veneranda tradizione. Le norme si applicano anche ai sistemi meccanici ed elettronici, e la responsabilità della loro osservanza ricade sui parroci, «legali rappresentanti» delle campane delle rispettive chiese.

d.R.M.
Silere non possum






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