I due articoli pubblicati da Silere non possum nelle ultime ore hanno affrontato da lati diversi una stessa questione. Il primo si è soffermato sul fondamento del primato petrino e sulla concezione della potestà vicaria che ha trovato in Praedicate Evangelium una formulazione particolarmente esplicita, anche attraverso la lettura proposta negli ultimi anni dal cardinale Gianfranco Ghirlanda. Il secondo ha guardato al vescovo diocesano, al quale il canone 381 riconosce «tutta la potestà ordinaria, propria e immediata» richiesta per il governo della Chiesa particolare, salvo quanto il diritto o il Romano Pontefice riservino ad altra autorità.
La difficoltà emerge quando quelle due affermazioni vengono osservate nella loro applicazione. Il vescovo esercita una potestà propria e immediata sulla diocesi; gli organismi della Curia romana possono intervenire sulla stessa realtà esercitando una potestà ricevuta dal Pontefice. Il problema, allora, riguarda lo spazio effettivo che resta alla potestà episcopale quando la riserva romana diventa estesa e l’autorità vicaria del centro dispone di strumenti più incisivi di quelli del pastore locale.



