Ventimila euro di risarcimento, l’obbligo di rimuovere le pubblicazioni incriminate entro trenta giorni, la pubblicazione del dispositivo sul Corriere della Sera a proprie spese e, per sessanta giorni consecutivi, sulla medesima pagina Facebook dalla quale l’intera vicenda aveva preso avvio. Con la sentenza pronunciata il 19 luglio 2026 (R.G. 3428/2026), il Tribunale ordinario di Torino, in persona del giudice Lorenza Calcagno, ha dichiarato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni diffuse da Mario Adinolfi sul proprio profilo social, accogliendo il ricorso presentato dall’ASGI, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.
Sulla pagina del leader del Popolo della Famiglia, però, non è ancora apparso nulla.
Il ricorso
L’associazione, presieduta dall’avvocato Lorenzo Trucco e difesa dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna, aveva adito il tribunale piemontese ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 150/2011, la norma che disciplina le controversie in materia di discriminazione. Nel mirino, due post apparsi sul profilo Facebook del giornalista e già leader del Popolo della Famiglia il 19 e il 26 gennaio 2026. Nel primo, Adinolfi menzionava «i tunisini e algerini che spacciano e stuprano» e definiva la predicazione dell’Islam «crimine verso la dignità della persona umana», bollando l’islamismo come «il male del mondo» e accostandolo, in un unico affresco, al regime talebano, ad Hamas e all’ISIS. Nel secondo, commentando un fatto di cronaca, l’autore evocava l’«ennesimo nordafricano islamico delinquente».

Secondo la ricorrente, simili affermazioni travalicavano i confini della critica politica o religiosa, giacché attribuivano indistintamente agli appartenenti al mondo islamico una condizione di inferiorità civile e culturale, oltre a una propensione a delinquere ancorata alla nazionalità dei soggetti. Le dichiarazioni, riprese dagli organi di stampa e rilanciate su altri canali, avrebbero prodotto un clima intimidatorio e offensivo ai danni di una pluralità indeterminata di persone, integrando altresì una discriminazione cosiddetta diffusa, capace di scoraggiare la partecipazione alla vita sociale di chi appartiene ai gruppi colpiti.
Adinolfi ha scelto di non costituirsi in giudizio, sottraendosi al contraddittorio e tenendosi lontano dalle aule di tribunale. Un comportamento fin troppo simile a quello di chi, protetto da una tastiera, alza la voce, lancia accuse e ostenta sicurezza, salvo poi rendersi irreperibile quando è chiamato a rispondere formalmente delle proprie condotte. Tutto questo mentre continua a rivendicare titoli e appartenenze a ordini professionali che dovrebbero comportare responsabilità, correttezza e rispetto delle istituzioni.
A sostegno dell’ASGI sono invece intervenute due realtà associative riconducibili alla comunità islamica, Progetto Aisha APS, impegnata nella tutela delle donne musulmane, e Promus APS, dedita alla valorizzazione dei professionisti di fede islamica. Il giudice ha tuttavia rilevato l’irregolarità processuale dei loro atti di intervento, poiché le procure alle liti risultavano depositate in data anteriore al ricorso; nulla è stato perciò disposto in loro favore quanto alle spese.
Le ragioni della decisione
La dottoressa Calcagno muove dalla nozione di molestia discriminatoria: comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, che abbiano lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di generare un clima degradante, umiliante od offensivo. Richiama quindi la Cassazione (sent. n. 14836/2023), secondo la quale può assumere rilievo discriminatorio anche la condotta priva di uno specifico intento persecutorio, e rientra nella molestia l’attribuire agli appartenenti a una determinata etnia, in quanto tali, una maggiore inclinazione a commettere reati. Principi già applicati dallo stesso tribunale subalpino nella sentenza n. 5290 del 5 dicembre 2025, resa in una controversia parzialmente analoga, avente a oggetto dichiarazioni riferite in modo generalizzato alle persone musulmane e straniere.
Il cuore del ragionamento riguarda il bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero, presidiata dall’art. 21 della Costituzione, che copre anche le opinioni critiche, provocatorie o sgradite. Tale libertà, osserva il giudice, incontra però un limite nella dignità delle persone e nel divieto di ascrivere a interi gruppi caratteristiche di inferiorità o una generalizzata attitudine criminale. È precisamente questo il vizio che la sentenza ravvisa nei contenuti contestati: il riferimento ai «tunisini e algerini che spacciano e stuprano» salda la perpetrazione di reati gravissimi alla provenienza nazionale, senza alcun aggancio a individui o a fatti determinati; l’espressione «il male del mondo» eccede la critica di una dottrina religiosa o di specifiche situazioni geopolitiche, investendo indistintamente un’intera comunità di credenti; la formula «ennesimo nordafricano islamico delinquente» rende ancor più palese la generalizzazione.
Un ulteriore elemento ha pesato sul giudizio. Dopo la notifica del ricorso, il 17 maggio, Adinolfi è tornato a scrivere che «l’islamismo è il male del mondo». La domanda dell’ASGI non era stata estesa a quel contenuto, ma il tribunale lo ha valorizzato quale indice della «pervicacia del convenuto» nel reiterare condotte di molestia discriminatoria.
Ad accrescere la portata lesiva delle esternazioni concorrono, ad avviso del giudice, la notorietà dell’autore, che ha rivestito anche ruoli istituzionali, il seguito di cui gode sui social e la ripresa mediatica delle sue parole: circostanze che ne hanno amplificato la diffusione, alimentando una rappresentazione negativa e generalizzata delle persone nordafricane e musulmane e un clima ostile nei loro confronti.
Il dispositivo
Il tribunale dichiara dunque il carattere discriminatorio della condotta e ordina la rimozione dei post del 19 e del 26 gennaio entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ristoro del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. tenendo conto della notorietà del convenuto, della sua esposizione pubblica, del mezzo adoperato e della reiterazione della condotta, è stato fissato in ventimila euro, in conformità con la richiesta della ricorrente. Segue l’ordine di pubblicazione del dispositivo, per una sola volta e a spese di Adinolfi, sul Corriere della Sera, nonché sulla sua pagina Facebook per sessanta giorni consecutivi, «con modalità idonee ad assicurarne adeguata visibilità».



