Quando alcuni giornalisti parlano «dell’ordine dei Gesuiti» o delle «suore di Madre Teresa», danno spesso l’impressione che si tratti della stessa cosa. Nei giornali, del resto, termini come ordine, congregazione, istituto e società vengono quasi sempre usati in modo indistinto, quasi fossero sinonimi.

Nel linguaggio comune può anche essere così. Nel diritto della Chiesa, invece, non lo sono affatto. La distinzione non è una pedanteria da maestrini: dietro ciascuna di queste parole vi sono regole diverse, identità precise e oltre millecinquecento anni di storia della vita consacrata.

La vita consacrata

Tutto nasce da una scelta che la Chiesa chiama professione dei consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza. Chi la compie non riceve un sacramento - non si diventa consacrati come si diventa preti - ma assume, con un vincolo sacro riconosciuto dalla Chiesa, una forma di vita stabile che il Codice di diritto canonico definisce «consacrazione più intima» a Dio (can. 573).

Il Codice del 1983 raccoglie tutte queste realtà sotto un'unica grande categoria: gli istituti di vita consacrata, disciplinati dai canoni 573 a 730, cui si affiancano le società di vita apostolica (cann. 731-746). È il termine tecnico che oggi comprende tutto: dai benedettini alle suore che gestiscono una scuola, dalle suore francescane alle monache carmelitane di clausura. Dentro questa categoria, però, le differenze restano. E sono sostanziali.

L'istituto religioso: voti pubblici e vita comune

Il canone 607 §2 definisce l'istituto religioso come una società i cui membri «emettono i voti pubblici» e «conducono vita fraterna in comunità». Due elementi, dunque, che devono esserci entrambi: i voti - pubblici, cioè consegnati nelle mani della Chiesa - e la vita comune. Il religioso non è un libero professionista della fede: vive con altri, sotto una regola, sotto un superiore.

È qui che si innesta la distinzione tra ordine e congregazione, che il Codice attuale ha giuridicamente superato ma che la tradizione - e l'Annuario Pontificio - conservano.

Gli ordini religiosi sono gli istituti di antica fondazione, quelli in cui almeno una parte dei membri emette voti solenni: benedettini, agostiniani, francescani, domenicani, carmelitani, gesuiti. I loro membri si chiamano regolari, perché vivono sotto una regula, e le donne che vi appartengono sono propriamente le monache (i gesuiti non hanno un ramo femminile). Il voto solenne, nella tradizione, comportava effetti radicali: la rinuncia definitiva alla proprietà, per esempio, non solo al suo uso.

Le congregazioni religiose sono invece, storicamente, gli istituti nati soprattutto tra Sei e Ottocento, i cui membri emettono voti semplici: salesiani, redentoristi (in origine con una fisionomia propria), le innumerevoli congregazioni femminili dedite a scuole, ospedali, missioni. La grande stagione delle congregazioni è il XIX secolo, quando la vita religiosa esce dal chiostro e si riversa nelle opere.

Il Codice del 1983 non ha cancellato questa distinzione - il can. 1192 §2 la conserva: il voto «è solenne, se è riconosciuto tale dalla Chiesa; altrimenti è semplice» - ma ha smesso di costruirvi sopra l'intera disciplina, unificando tutto sotto il termine unico di «istituto religioso». La differenza però resta, e non è solo simbolica. L'effetto più netto riguarda la povertà: chi emette la professione solenne negli istituti che per loro natura comportano la rinuncia totale ai beni perde la capacità stessa di acquistare e possedere, e gli atti contrari al voto sono invalidi (can. 668 §§4-5); il professo di voti semplici, invece, conserva la proprietà dei propri beni - ne cede l'amministrazione e l'uso, ma resta proprietario. Sul matrimonio, al contrario, il Codice vigente ha parificato: ogni voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso, semplice o solenne, è oggi impedimento dirimente (can. 1088). Nel 1917 le cose stavano diversamente: solo il voto solenne rendeva il matrimonio invalido (can. 1073 CIC 1917), mentre il voto semplice si limitava a renderlo illecito, quale impedimento impediente (can. 1058 CIC 1917) - salvo il celebre privilegio dei voti semplici degli scolastici della Compagnia di Gesù, dirimenti per concessione pontificia. In ogni caso, la parola «ordine» resta corretta solo per gli istituti di antica fondazione con voti solenni: chiamare «ordine» le Missionarie della Carità è, tecnicamente, un errore.

Monaco, frate, prete: tre parole, tre mondi

Ed eccoci alla confusione più diffusa.

Il monaco (dal greco monachos, solitario) è il religioso della prima grande stagione della vita consacrata: vive stabilmente in un monastero, legato a esso dal voto di stabilità, e la sua giornata è ordinata alla preghiera liturgica e al lavoro. Benedettini, cistercensi, trappisti, certosini sono monaci. Il monastero è il suo mondo: un monaco appartiene alla sua abbazia prima ancora che al suo ordine.

Il frate (da frater, fratello) nasce nel Duecento con gli ordini mendicanti: francescani, domenicani, carmelitani, agostiniani. A differenza del monaco, il frate non è legato a un luogo: è itinerante, predica nelle città, vive di elemosina - almeno in origine. La parola stessa dice il programma: non più dom (signore), come si chiama il monaco, ma fratello tra fratelli.

Il prete, infine, non c'entra con la vita consacrata: è un ministro ordinato, che ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Un prete può essere diocesano (o «secolare»), incardinato in una diocesi sotto un vescovo, senza voti; oppure religioso, se appartiene ad una delle precedenti realtà illustrate. Un francescano può essere prete oppure no: san Francesco stesso non fu mai ordinato sacerdote ma solo diacono. E viceversa: la stragrande maggioranza dei consacrati nel mondo - le religiose - non è ordinata affatto. Il canone 588 lo dice con formula lapidaria: lo stato di vita consacrata, per sua natura, «non è né clericale né laicale».

Gli istituti secolari: consacrati in borghese

Nel 1947, con la costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia di Pio XII, la Chiesa ha riconosciuto una forma nuova: gli istituti secolari (oggi cann. 710-730). I loro membri professano i consigli evangelici, ma senza vita comune e senza abito: restano nel mondo - nel «secolo», appunto - nel proprio lavoro, talvolta nella propria famiglia d'origine, e la loro consacrazione può persino rimanere riservata. Il canone 711 precisa che il membro di un istituto secolare non cambia la propria condizione canonica: il laico resta laico, il prete resta prete diocesano. È la forma più discreta e forse meno conosciuta della vita consacrata.

Le società di vita apostolica: insieme, ma senza voti

Ultima categoria, spesso dimenticata: le società di vita apostolica (cann. 731-746), i cui membri conducono vita fraterna in comune e perseguono un fine apostolico, ma senza voti religiosi. Il modello nasce nella Francia del Seicento: i preti della Missione di san Vincenzo de' Paoli (i lazzaristi), le Figlie della Carità, i sulpiziani. Formalmente non sono religiosi, anche se a occhio nudo nessuno noterebbe la differenza.

Chi governa tutto questo

Sul piano del governo, ogni istituto è o di diritto pontificio - eretto o approvato dalla Santa Sede, e a essa direttamente soggetto - o di diritto diocesano, sotto la cura del vescovo (can. 589). A Roma, la competenza su tutto il pianeta della vita consacrata spetta al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che approva le costituzioni, vigila sulla disciplina e accompagna gli istituti.

I numeri, del resto, impongono una struttura: secondo l'Annuario Pontificio, i religiosi e le religiose nel mondo sono ancora centinaia di migliaia, pur in netto calo in Europa. Ma la vita consacrata non è un fenomeno del passato è il cuore stesso della vita della Chiesa.

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