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Oratori e Terzo settore: che cosa prevede davvero la nuova legge sull’educazione non formale
Chiesa cattolica23 luglio 2026

Oratori e Terzo settore: che cosa prevede davvero la nuova legge sull’educazione non formale

Il 21 luglio il Senato ha licenziato in via definitiva la delega sul sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Le parrocchie compaiono nell’articolato attraverso gli «enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari». Il provvedimento attende ora promulgazione e pubblicazione; la sostanza arriverà con i decreti attuativi.

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Roma - Con centocinque voti favorevoli, nessun contrario e diciannove astensioni, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva, lo scorso 21 luglio, la delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali (A.S. 1766). Il testo, d’iniziativa della deputata Elena Bonetti e sottoscritto da esponenti di quasi tutti i gruppi, da Fratelli d’Italia al Partito Democratico, era stato varato dalla Camera il 22 gennaio ed è transitato al Senato senza modificazioni. Si chiude così un iter avviato il 17 luglio 2023, quando la proposta venne depositata a Montecitorio con un impianto assai diverso da quello odierno: le Commissioni riunite Cultura e Affari sociali lo hanno trasformato in una legge delega, affidando all’Esecutivo il compito di scrivere la disciplina di dettaglio. Unica voce dissonante, alla Camera, l’astensione del Movimento 5 Stelle, preoccupato di salvaguardare la natura pubblica e laica della funzione educativa.

Un ragionamento privo di qualsiasi fondamento, ma perfettamente in linea con le consuete storture ideologiche dei membri di questo partito. Non vi è nulla di confessionale in un progetto di legge che sostiene realtà chiamate ogni giorno a colmare le incapacità dello Stato italiano. Dove le istituzioni non riescono a educare, proteggere e accompagnare i giovani, la Chiesa interviene, investe risorse e si assume responsabilità concrete. Liquidare tutto questo come privilegio confessionale significa ignorare deliberatamente la realtà.

L’approvazione parlamentare è definitiva, ma la legge deve ancora essere promulgata dal Presidente della Repubblica, il quale dispone di un mese ai sensi dell’articolo 73 della Costituzione, e successivamente verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsa l’ordinaria vacatio di quindici giorni entrerà in vigore. Da quel momento decorreranno i nove mesi entro i quali il Governo dovrà adottare i decreti legislativi: è lì che si deciderà la portata concreta del provvedimento, oggi consegnata a princìpi e criteri direttivi.

Che cosa dispone l’articolato

Quattro articoli, struttura snella. Il primo enuncia le finalità: incentivare le attività educative e ricreative non formali rivolte a bambini e adolescenti, contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, favorire il protagonismo delle nuove generazioni, sostenere le famiglie con opportunità educative dalla nascita dei figli fino alla maggiore età. Va notato che l’Aula della Camera ha espunto dal testo ogni riferimento alle attività “formali”: la delega concerne esclusivamente il versante non formale, quello che vive fuori dall’aula scolastica.

L’articolo 2 costituisce il cuore del disposto. Il legislatore delegato dovrà aggiornare le misure già introdotte dalla legge di bilancio 2025 in favore dei comuni, accordando priorità ai nuclei familiari con figli portatori di bisogni speciali e alle famiglie numerose; le iniziative potranno svolgersi presso scuole, centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri ricreativi, anche mediante accordi fra comuni limitrofi, con particolare riguardo alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, senza trascurare sport, arte e musica, ed è ammessa l’erogazione dei servizi con modelli gestionali flessibili. Completano il quadro l’articolo 3, che autorizza i comuni a stipulare convenzioni per l’utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici, e l’articolo 4, che istituisce presso il Ministro per la famiglia un tavolo tecnico, da costituire entro novanta giorni, i cui componenti non percepiranno alcun emolumento.

Il passaggio che riguarda gli oratori

Per il mondo ecclesiale la disposizione decisiva si annida nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 2. I decreti dovranno «incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari» nelle iniziative finanziate, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore. Tradotto per i non addetti: le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici potranno sedere ai tavoli con le amministrazioni sin dalla fase in cui si individuano i bisogni del territorio (co-programmazione) e si costruiscono gli interventi (co-progettazione), secondo procedure collaborative che prescindono dalle ordinarie gare competitive.

La formula «attività similari» riecheggia alla lettera la legge 1° agosto 2003, n. 206, quella che riconobbe la funzione sociale ed educativa degli oratori e degli enti che svolgono attività analoghe. Il richiamo segnala continuità e, insieme, un salto di qualità: dove la normativa del 2003 si limitava a un riconoscimento di principio, integrato negli anni da diverse leggi regionali di finanziamento, dalla Lombardia al Piemonte, il nuovo provvedimento colloca l’oratorio dentro una cornice amministrativa precisa, quella del codice del Terzo settore.

Silere non possum ha approfondito questi temi in un articolo che esamina nel dettaglio la riforma e propone numerose indicazioni operative, anche alla luce delle disposizioni adottate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Resta un nodo che i decreti dovranno sciogliere: il d.lgs. 117/2017 si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente alle attività di interesse generale, con regolamento e patrimonio destinato, il cosiddetto “ramo ETS”. Occorrerà comprendere se la partecipazione alla co-progettazione presupporrà tale assetto o se verrà aperta una via più agevole.

Risorse e tempi

Il capitolo finanziario invita alla sobrietà. Per l’attuazione della delega sono autorizzati 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027 e appena 1 milione annuo a decorrere dal 2028, attinti dal Fondo per il sostegno alle attività educative istituito dalla manovra 2025 e dal Fondo per le esigenze indifferibili. La dotazione più consistente viaggia su un binario parallelo: la legge di bilancio 2026 ha creato un Fondo per le attività socio-educative dei minori da 60 milioni annui, destinato alle iniziative dei comuni per potenziare centri estivi e servizi territoriali. Sarà verosimilmente su quel canale che transiteranno le risorse cui gli enti gestori degli oratori potranno concretamente accedere in collaborazione con le amministrazioni locali.

La prima firmataria ha rivendicato che «lo Stato riconosce il lavoro di una rete che esiste da anni». L’affermazione fotografa la realtà di migliaia di comunità parrocchiali che, ogni estate e ogni pomeriggio d’inverno, accolgono ragazzi altrimenti privi di proposte educative. Ai parroci e agli uffici diocesani di pastorale giovanile conviene tuttavia vigilare durante i nove mesi della delega: gli schemi dei decreti passeranno dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari, e sarà in quelle sedi che si stabilirà quanto spazio, e con quali oneri burocratici, verrà effettivamente riservato agli oratori. Il riconoscimento ormai è sulla carta; la sua traduzione in strumenti concretamente fruibili dipenderà interamente dalla penna del legislatore delegato.

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Documento allegato
Disegno di Legge
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali
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