Roma - Il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026 lascia intatta la soglia dei quattordici anni e conserva la diminuzione di pena riservata ai minorenni riconosciuti imputabili. La riforma investe il metodo di accertamento, e proprio per questa ragione incide più a fondo di quanto lascino intendere le rassicurazioni ministeriali.
Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Nella disciplina in vigore il giudice deve verificare positivamente, fascicolo per fascicolo, che l’adolescente fosse in grado di cogliere il disvalore della propria condotta e di determinarsi conformemente a tale consapevolezza. Con la novella quella capacità si presume, salvo che dagli elementi acquisiti nel procedimento risulti il contrario. Muta di conseguenza anche l’articolo 9 del d.P.R. 448 del 1988, che disciplina gli accertamenti sulla personalità: pubblico ministero e giudice potranno raccogliere elementi anche ai fini del giudizio sull’imputabilità.
Il guardasigilli Carlo Nordio ha insistito sulla natura iuris tantum del meccanismo, ribadendo che la soglia dei quattordici anni resta immutata e che nessuna pena viene inasprita. Colpisce che proprio Nordio, garantista di lunga e dichiarata coerenza, fautore di una rarefazione del carcere estesa perfino agli agenti di polizia e ai pubblici ufficiali finiti sotto processo, presti oggi la firma a un intervento che stringe le maglie del sistema quando i destinatari hanno quindici anni.
La premier ha sintetizzato la trasformazione con una formula limpida: prima si presumeva l’incapacità, adesso si presume la responsabilità. Vale la pena precisare, poiché la cronaca lo ha spesso trascurato, che si tratta di un disegno di legge e non di un decreto: dovrà percorrere l’intero cammino parlamentare prima di produrre effetti.
Che cosa insegna il precedente di Caivano
L’ottavo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile, intitolato «Io non ti credo più» e presentato nel febbraio scorso, offre una fotografia chiara. Alla fine del 2022 gli istituti penali per minorenni ospitavano trecentottantuno ragazzi; alla fine del 2025 erano cinquecentosettantadue, con un incremento del cinquanta per cento e con il primo sovraffollamento della storia del circuito minorile italiano. Fra il 2023 e il 2024 la presenza media quotidiana è cresciuta di quasi il trentuno per cento. Oltre l’ottanta per cento dei minorenni reclusi si trova in istituto per effetto di una misura cautelare (ciò significa che non sono ancora stati ritenuti colpevoli da una sentenza definitiva).
Il dato che smonta la premessa fattuale della stagione repressiva è però un altro: nell’anno del decreto Caivano le segnalazioni a carico di minorenni risultavano in calo di oltre quattro punti percentuali rispetto al periodo precedente, e la relazione del Viminale registrava un fenomeno sostanzialmente stabile. La curva che si è impennata non è quella dei reati commessi dagli adolescenti, bensì quella della reazione custodiale dello Stato.
C’è poi una cifra che ridimensiona la portata pratica della riforma in discussione. Save the Children ha ricordato che le sentenze di non luogo a procedere per immaturità sono scese da duecentocinquantasei nel 2004 a sessanta nel 2024. L’accertamento caso per caso, che il governo descrive come un varco di impunità, era già nei fatti una valvola quasi sigillata. Rovesciarne l’onere probatorio produrrà conseguenze statistiche modeste e un effetto simbolico rilevante, che è poi ciò che si intendeva ottenere.

Gli ordinamenti europei: tre famiglie
Il raffronto più fecondo con il resto del continente non riguarda l’età minima, sulla quale l’Italia si colloca perfettamente in media, bensì il congegno probatorio. Sotto questo profilo gli ordinamenti europei si dispongono in tre famiglie.
La prima adotta una soglia anagrafica secca. Varcata l’età, la capacità è acquisita e non si discute; l’immaturità rileva semmai nella scelta della sanzione. È il sistema estone, dove il paragrafo 33 del codice penale considera colpevole chi al momento del fatto sia imputabile e abbia almeno quattordici anni, mentre lo sviluppo morale e mentale del quattordicenne torna a pesare soltanto in sede di esonero dalla pena e di applicazione di misure alternative. Vi appartengono la Spagna della legge organica 5 del 2000, i Paesi nordici, i Paesi Bassi e il Portogallo, il più garantista dell’Unione con la sua soglia a sedici anni affiancata dal regime tutelare educativo per la fascia inferiore. Se il disegno di legge sarà approvato, l’Italia entrerà in questa famiglia.
La seconda esige l’accertamento positivo della maturità. È il modello oggi vigente in Italia e, in forma paradigmatica, in Germania: il paragrafo 3 della legge sui tribunali per la gioventù subordina la responsabilità penale del minorenne alla verifica che egli fosse abbastanza maturo, secondo il proprio sviluppo morale e intellettuale, da comprendere l’illiceità del fatto e da agire in conformità a tale comprensione. La giurisprudenza di Karlsruhe è netta: se quella maturità non risulta positivamente accertata, la condanna è preclusa. Analogo l’impianto austriaco.
La terza articola presunzioni diverse per fasce di età. Merita rimarcare che Parigi ha compiuto nel 2021 esattamente la scelta che Roma propone oggi, sebbene a un’età inferiore. L’articolo L11-1 del codice della giustizia penale minorile presume privi di discernimento gli infratredicenni e dotati di discernimento i minori di almeno tredici anni, definendo capace di discernimento colui che ha compreso e voluto il proprio atto e che sappia intendere il senso del procedimento a suo carico. Entrambe le presunzioni sono semplici. Sul versante opposto si muove la Romania, dove il minore fra i quattordici e i sedici anni risponde soltanto se una perizia medico-legale psichiatrica dimostri che ha agito con discernimento.
Fuori schema resta la Polonia, che fissa la regola generale a diciassette anni compiuti e ammette deroghe discrezionali a quindici per un catalogo tassativo di delitti, esteso dall’ottobre 2023 fino a quattordici anni per l’omicidio aggravato.
| Ordinamento | Età minima | Meccanismo di accertamento |
|---|---|---|
| Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord | 10 | Soglia anagrafica secca |
| Svizzera | 10 | Soglia secca (diritto penale minorile del 2003) |
| Scozia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio | 12 | Soglia secca; in Belgio sistema protezionale, con possibile rinvio al giudice ordinario a sedici anni |
| Ungheria | 12 / 14 | Verifica della capacità di comprensione per un catalogo ristretto di delitti gravi sotto i quattordici anni |
| Francia | 13 | Doppia presunzione semplice (art. L11-1 del codice della giustizia penale minorile) |
| Italiadisciplina vigente | 14 | Accertamento positivo della capacità caso per caso |
| Italiadisegno di legge 2026 | 14 | Presunzione relativa di capacità |
| Germania, Austria | 14 | Accertamento positivo della maturità morale e intellettuale |
| Estonia, Lettonia, Spagna, Slovenia, Croazia, Slovacchia, Bulgaria, Cipro, Serbia, Albania | 14 | Soglia secca; in Bulgaria permane un vaglio sulla comprensione del fatto |
| Romania | 14 / 16 | Presunzione relativa di incapacità fra i quattordici e i sedici anni, superabile con perizia |
| Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Cechia, Grecia, Lussemburgo | 15 | Soglia secca |
| Lituania | 16 / 14 | Soglia con deroghe per catalogo di reati gravi |
| Portogallo | 16 | Soglia secca, con regime tutelare educativo fra i dodici e i sedici anni |
| Polonia | 17 / 15 / 14 | Deroghe discrezionali fondate sul grado di sviluppo dell'autore |
Il paradosso ginevrino
Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, nel commento generale numero 24 del 2019, critica proprio i sistemi che collocano il minore in una fascia intermedia presumendolo irresponsabile finché non se ne dimostri la sufficiente maturità: congegni concepiti come protettivi che nella pratica, osserva il Comitato, non hanno dato buona prova. La raccomandazione è di adottare una soglia unica e di collocarla ad almeno quattordici anni, con elogio per gli Stati che si attestano a quindici o sedici.
Ne discende una posizione singolarmente ambivalente. Sul piano della tecnica probatoria il disegno di legge italiano si avvicina a una raccomandazione internazionale; nella ratio dichiarata e nel contesto politico che lo genera si iscrive invece in una traiettoria dichiaratamente repressiva, avviata con il decreto Caivano e proseguita con l’ipotesi di estendere ai minorenni il fermo di prevenzione.
Le ragioni del governo, sul punto strettamente tecnico, non sono peregrine: l’accertamento individualizzato aveva assunto i tratti di un rito notarile, dispendioso in termini di tempo processuale e povero di esiti.

Il codice penale non ha mai educato
L’ordinamento penale minorile costruito nel 1988 rappresentò un unicum osservato con interesse in tutta Europa, perché assumeva una premessa antropologica prima ancora che giuridica: l’adolescente che delinque è un soggetto in formazione, e la risposta dello Stato deve accompagnarne il completamento anziché fissarlo in un’identità. La messa alla prova, il perdono giudiziale, l’irrilevanza del fatto discendevano da quella premessa. Nessuno di quegli istituti pretendeva di educare per via sanzionatoria: presupponevano che l’educazione avvenisse altrove, nella famiglia, nella scuola, nella comunità territoriale, e si limitavano a non ostacolarla.
La pretesa pedagogica del diritto penale è un’illusione ricorrente e regolarmente smentita. Il carcere seleziona, stigmatizza, addestra alla sopravvivenza dentro un ambiente chiuso e produce socialità devianti. Rieducare, nel senso dell’articolo 27 della Costituzione, presuppone che un’educazione ci sia stata e che si tratti di ripararne le crepe. Quando quel presupposto manca, la pena non ha nulla da riprendere e diventa mera custodia del tempo.
Lo ha detto don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano: molti di questi ragazzi non sono stati educati a un codice etico, a un ordine di valori, e faticano perfino a percepire la gravità di ciò che hanno commesso. Parlare di baby gang, ha aggiunto, significa semplificare un disagio giovanile assai più profondo. La presunzione di capacità risolve elegantemente un’impasse probatoria e lascia intatta una questione antropologica: quale coscienza morale abbia potuto formarsi in un quindicenne cresciuto in un contesto che nessuno ha mai raggiunto.
Il fronte educativo dichiarato e quello reale
Nel videomessaggio diffuso al termine del Consiglio dei ministri la presidente del Consiglio ha affermato che la fermezza da sola non basta e che il governo sta investendo su scuola, sport e riqualificazione delle periferie. La rivendicazione merita di essere presa sul serio, e proprio per questo andrebbe verificata. In realtà, regge male alla prova di due riscontri.
Primo: la famiglia come postulato
L’attuale maggioranza ha eretto la famiglia a categoria fondativa del proprio discorso pubblico, difendendola per assioma e trattandola come soggetto naturalmente sano al quale lo Stato deve sottrarsi. Nei fascicoli dei tribunali per i minorenni la famiglia compare però assai spesso come il luogo dove il danno è stato inflitto: violenza fisica, psicologica, assistita, incuria, dipendenze, assenza prolungata, delega educativa mai esercitata. I ricercatori di Antigone hanno rilevato che la popolazione degli istituti penali per minorenni sovra-rappresenta in modo sistematico chi dispone di minori risorse sociali e familiari, il che descrive una selezione fondata sulla marginalità prima ancora che sul reato.
I dati Istat confermano il contesto materiale: nel 2024 il dodici virgola tre per cento delle famiglie con figli viveva in povertà assoluta, quota che supera il venti per cento fra i nuclei con almeno tre minori a carico. Una politica che voglia davvero incidere sul disagio adolescenziale dovrebbe intervenire dentro quelle case, con servizi sociali capillari, sostegno alla genitorialità, educativa domiciliare, presidi territoriali. Difendere la famiglia come principio, mentre si lasciano deperire gli strumenti che sostengono le famiglie reali, produce un’ideologia consolatoria e nessun risultato.
C’è un dettaglio che rende la contraddizione quasi didascalica. L’unico intervento di questo governo esplicitamente rivolto ai genitori inadempienti è anch’esso di natura penale: il decreto Caivano ha abrogato il vecchio articolo 731 del codice penale, che puniva l’inosservanza dell’obbligo scolastico con un’ammenda fino a trenta euro, sostituendolo con l’articolo 570-ter, il quale prevede la reclusione fino a due anni per la mancata iscrizione e fino a un anno per le assenze reiterate. Salvo, però, fare le battaglie in favore di una famiglia disfunzionale che vuole vivere nel bosco. Il fronte educativo, dunque, è stato aperto anch’esso a colpi di codice. Resta da spiegare in quale modo un genitore detenuto possa educare il figlio la cui dispersione scolastica ha determinato la condanna.
Secondo: i numeri della spesa
Il rapporto «Investing in Education 2025» della Commissione europea colloca l’Italia all’ultimo posto fra i ventisette Stati membri per quota di spesa pubblica destinata all’istruzione, con il sette virgola tre per cento a fronte di una media dell’Unione pari al nove virgola sei. Nel rapporto con il prodotto interno lordo la posizione è terzultima, tre virgola nove per cento contro il quattro virgola sette medio, davanti soltanto a Romania e Irlanda. Nel 2019 l’Italia destinava all’istruzione l’otto virgola due per cento della spesa pubblica e il quattro per cento del prodotto interno lordo: l’arretramento è avvenuto mentre il resto dell’Unione recuperava i livelli precedenti alla pandemia.
Gli esiti si leggono nelle rilevazioni Invalsi, secondo le quali nel 2025 oltre il quaranta per cento degli studenti di terza media non raggiungeva competenze linguistiche adeguate, con divari territoriali che ricalcano puntualmente la geografia della povertà educativa. Anche l’UNICEF Italia, commentando il disegno di legge, ha chiesto di puntare sulla formazione in un Paese ancora segnato da sacche consistenti di abbandono scolastico. Investire su scuola, sport e periferie è un proposito nobile; nei documenti contabili non ha finora lasciato tracce proporzionate all’enfasi con cui viene enunciato.
Adulti in miniatura
La presunzione di capacità di intendere e di volere modificherà poche decine di procedimenti l’anno. Il suo effetto principale sarà culturale: comunicherà agli operatori della giustizia minorile che l’epoca dell’accertamento individualizzato è conclusa e che l’adolescente va trattato, salvo prova contraria, come un adulto in miniatura. Patrizio Gonnella ha invocato un passo indietro e un ritorno al modello che l’Europa guardava con interesse, quello che metteva i ragazzi al centro di un percorso ricostruito insieme a loro.
La domanda che il Parlamento dovrebbe porsi non riguarda dunque la legittimità costituzionale della presunzione, sulla quale l’Unione delle camere penali ha già sollevato obiezioni fondate e che la Consulta avrà modo di scrutinare. Riguarda piuttosto il fatto che si continui ad affidare al codice penale una funzione che il codice penale non ha mai assolto in nessun ordinamento e in nessuna epoca. Educare costa, richiede personale, continuità, presenza quotidiana in luoghi che rendono poco in termini di consenso. E questo governo, purtroppo, ama molto i social ma poco la realtà.
L.V.
Silere non possum




