Città del Vaticano - Questa mattina, nello Stato della Città del Vaticano, si è svolta l’udienza della Corte d’Appello nell’ambito del processo Sloane Avenue. Il collegio ha emesso un’ordinanza preliminare destinata a incidere in modo decisivo sull’intero procedimento: il dibattimento dovrà essere rinnovato, alla luce di violazioni ritenute sostanziali del diritto di difesa.

L’ordinanza non affronta il merito delle imputazioni, ma interviene sul piano processuale, ricostruendo con rigore il percorso seguito nella fase istruttoria e nel giudizio di primo grado. Il punto centrale riguarda il fascicolo del Promotore di giustizia e la sua incompletezza al momento della richiesta di citazione a giudizio.

La denuncia di Silere non possum

Non va dimenticato che Silere non possum aveva cominciato a denunciare questi fatti fin da quando, in questo controverso processo, iniziarono ad affiorare comportamenti incompatibili con le più elementari garanzie processuali. Fu proprio Silere non possum a pubblicare i rescritti che, diversamente, Alessandro Diddi non voleva fossero resi noti. Da anni la nostra testata richiama con forza l’attenzione sulle gravi violazioni del diritto di difesa che hanno segnato questo procedimento, e oggi la Corte d’Appello ha fissato nero su bianco ciò che da tempo veniva denunciato.

Non è un dettaglio secondario. Nelle scorse settimane Alessandro Diddi ha dovuto lasciare il procedimento penale, uscendo di scena in una fase decisiva del giudizio. E il richiamo alle garanzie non arriva soltanto dall’ordinanza emessa oggi. Proprio sabato scorso, aprendo l’anno giudiziario, Leone XIV aveva indicato con chiarezza la strada: «Nel contesto dello Stato della Città del Vaticano, il compito di amministrare la giustizia assume un significato particolarmente rilevante. L’amministrazione della giustizia non si limita infatti alla risoluzione delle controversie, ma contribuisce alla tutela dell’ordine giuridico e alla credibilità delle istituzioni. L’osservanza delle garanzie procedurali, l’imparzialità del giudice, l’effettività del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi non rappresentano soltanto strumenti tecnici del procedimento giudiziario. Essi costituiscono le condizioni attraverso le quali l’esercizio della funzione giurisdizionale acquista particolare autorevolezza e contribuisce alla stabilità istituzionale».

L’ordinanza odierna

Secondo la Corte, nel 2021 - quando venne formulata la richiesta di rinvio a giudizio - era vigente una disciplina che imponeva il deposito integrale degli atti del procedimento. La successiva riforma del 2022, che consente un deposito selettivo, non può essere applicata retroattivamente. Ne consegue che gli imputati e i loro difensori avrebbero dovuto avere accesso a tutto il materiale istruttorio sin dall’inizio.

Il principio è espresso con chiarezza: “tutto deve essere conosciuto dalle parti e nulla può essere esaminato dal giudice che non sia prima messo a disposizione delle parti”. Una formulazione che richiama direttamente la tradizione processuale canonica e il sistema codicistico vaticano, fondato sul contraddittorio effettivo. La Corte sottolinea che non si tratta di una irregolarità formale, ma di una lesione sostanziale del diritto di difesa. Il processo, così come si è svolto in primo grado, si è basato anche su atti non integralmente conoscibili dalle parti, alcuni dei quali depositati tardivamente o in forma non completa. Da qui la necessità di intervenire.

I quattro Rescripta

Un secondo snodo dell’ordinanza riguarda i quattro Rescripta pontifici - datati 2 luglio 2019, 5 luglio 2019, 9 ottobre 2019 e 13 febbraio 2020 - adottati da Papa Francesco nel corso delle indagini. La Corte distingue con attenzione. Alcuni di questi atti vengono ritenuti legittimi e non direttamente incidenti sulla posizione degli imputati, in quanto diretti a regolare aspetti organizzativi o a consentire l’utilizzo processuale di determinate fonti documentali. In questi casi, i giudici escludono che si sia verificata una violazione delle garanzie.

Diversa è la valutazione per il Rescriptum del 2 luglio 2019, che autorizzava il Promotore di giustizia a procedere “nelle forme del rito sommario”. Secondo il collegio, questo atto introduceva una deroga significativa al regime ordinario e incideva direttamente sulla struttura del procedimento. Proprio per questa ragione, afferma la Corte, tale Rescriptum“avrebbe dovuto essere pubblicato o, quanto meno, portato a conoscenza di coloro nei cui confronti venivano adottati atti”. La mancata conoscibilità da parte degli interessati rende quindi illegittimi gli atti istruttori che su di esso si sono fondati.

È significativo che il collegio abbia scelto di fondare la propria decisione esclusivamente sul diritto vaticano, escludendo il ricorso a parametri esterni, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ribadendo così che il sistema processuale dello Stato della Città del Vaticano contiene già in sé i principi necessari a garantire un equo processo. È un punto che il direttore di Silere non possum, Marco Felipe Perfetti, ha più volte chiarito su queste pagine negli anni scorsi, richiamando anche gli avvocati italiani ammessi al patrocinio in Vaticano a non equivocare il nodo della questione: il problema non era l’ordinamento canonico e vaticano, che disponeva già delle necessarie garanzie, ma le alterazioni introdotte e la mancata applicazione delle norme da parte di chi era chiamato ad amministrare la giustizia.

La decisione dei giudici

Accertate queste criticità, la Corte non ha disposto un annullamento totale del procedimento, ma ha optato per la rinnovazione del dibattimento direttamente in sede di appello. Una scelta che consente di ricondurre il processo entro un perimetro di legalità, evitando al contempo un azzeramento indiscriminato degli atti.

Nel dispositivo, i giudici ordinano al Promotore di giustizia, che al momento è Roberto Zanotti perché Alessandro Diddi ha dovuto lasciare questo processo, di depositare integralmente tutti gli atti dell’istruttoria; alle parti viene concesso un termine per esaminarli e predisporre le difese. Solo a quel punto il processo potrà riprendere.

Alle ore 9 del 22 giugno è stata fissata la prossima udienza, allo scopo di definire il calendario delle sedute successive. Il collegio giudicante ha dunque scelto di riportare il processo penale, nello Stato della Città del Vaticano, al rispetto delle garanzie come ha richiesto espressamente Leone XIV nell’apertura dell’anno giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

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