Madrid - Il 25 giugno 2026 il Congresso dei Deputati ha approvato a maggioranza assoluta la Proposición de Ley Orgánica che modifica il Codice penale spagnolo per criminalizzare le cosiddette "terapie di conversione", ossia le pratiche volte a modificare, reprimere, eliminare o negare l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o l'espressione di genere di una persona. Il testo, di iniziativa del Gruppo parlamentare socialista, ha ottenuto 178 voti favorevoli, 32 contrari (Vox) e 138 astensioni (Partido Popular). La norma non è ancora legge dello Stato: prosegue ora il suo iter al Senato, dopodiché potrà essere promulgata e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado.
Cosa prevede la riforma
Il cuore del provvedimento è l'introduzione di un nuovo articolo 173 bis nel Codice penale (Ley Orgánica 10/1995). La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da otto a ventiquattro mesi chiunque applichi o pratichi su una persona - anche con il suo consenso o quello del suo rappresentante legale - atti, metodi, programmi, tecniche o procedimenti di avversione o conversione finalizzati a modificare o negare l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o l'espressione di genere.
Il consenso della vittima, dunque, è irrilevante: il legislatore spagnolo considera queste pratiche lesive della dignità della persona in quanto tali. È un punto che aveva tentato di scardinare il Partido Popular che aveva presentato un emendamento in cui proponeva di riconoscere la validità del consenso libero, purché non estorto con violenza o intimidazione, e di escludere dal tipo penale le valutazioni psichiatriche. L'emendamento è stato respinto, come tutte le altre proposte di modifica.
La pena è applicata nella sua metà superiore in presenza di circostanze aggravanti: quando la vittima è minorenne; quando i fatti sono commessi con violenza, intimidazione, inganno o abuso di una situazione di superiorità, necessità o vulnerabilità; quando il responsabile appartiene a un'organizzazione o associazione dedita a queste attività; o quando sussiste fine di lucro.
La riforma prevede inoltre la responsabilità penale di ascendenti, tutori, curatori e di chiunque abbia in custodia, di fatto o di diritto, un minore o una persona con disabilità bisognosa di speciale protezione, qualora consentano, promuovano, favoriscano o facilitino queste pratiche conoscendone la finalità. In questi casi il giudice può disporre l'inabilitazione dall'esercizio della potestà genitoriale, tutela o affidamento fino a cinque anni. Quando la vittima è minorenne, è prevista anche l'inabilitazione fino a cinque anni dall'esercizio di professioni che comportino contatto abituale e diretto con minori, oltre all'inabilitazione da professioni educative, in ambito docente, sportivo e del tempo libero. Il testo contempla infine la responsabilità penale delle persone giuridiche e vieta la concessione di aiuti pubblici a persone fisiche, enti e associazioni condannati con sentenza definitiva per atti discriminatori o violenti.
Un elemento che mostra come queste norme, assolutamente necessarie, non riescano ancora a tutelare ogni aspetto di vicende tanto gravi riguarda l’ambito di applicazione della legge. La norma considera reato soltanto la concreta pratica delle cosiddette terapie; la loro promozione, diffusione o pubblicità resta invece confinata al piano delle sanzioni amministrative.
Dal regime amministrativo alla via penale
Le terapie di conversione erano già vietate in tutta la Spagna dalla Ley 4/2023 (la cosiddetta Ley Trans), il cui articolo 17 proibisce espressamente metodi, programmi e terapie di avversione, conversione o contro-condizionamento, anche in presenza di consenso. L'articolo 79 della stessa legge le qualifica come infrazione amministrativa molto grave, punita con multe da 10.001 a 150.000 euro. Prima ancora, diverse comunità autonome - tra cui Madrid, Andalusia, Comunità Valenciana e Cantabria - avevano introdotto divieti nelle rispettive legislazioni.
La novità della riforma è dunque il salto dalla sanzione amministrativa a quella penale, con conseguenti precedenti penali e inabilitazioni professionali. Secondo l'avvocato Saúl Castro, presidente dell'associazione No es terapia che ha lavorato al testo fin dal 2022, il regime sanzionatorio amministrativo si era dimostrato inefficace: le organizzazioni che promuovono queste pratiche potevano assorbire una multa e proseguire l'attività.
Durante il dibattito in Aula la ministra dell'Uguaglianza, Ana Redondo, ha definito queste pratiche una forma di tortura e di trattamento inumano e degradante, in violazione dell'articolo 15 della Costituzione spagnola.
Non sono mancate le reazioni delle realtà dell’estrema destra, a partire da Vox, formazione vicina a quegli ambienti che si autodefiniscono cattolici ma che della fede cattolica sembrano conservare ben poco. Il partito ha denunciato un presunto attacco alla libertà individuale, sostenendo - con argomenti che chiamano direttamente in causa anche la Chiesa - che la norma potrebbe portare a incriminare un padre che accompagni il figlio da uno psicologo oppure sacerdoti ai quali persone omosessuali si rivolgano liberamente per un accompagnamento spirituale.
Si tratta però di piani distinti. Un genitore ha il dovere di proteggere e sostenere il figlio, non di indirizzarlo verso pratiche che pretendano di correggerne l’orientamento sessuale; un sacerdote è chiamato ad accompagnare spiritualmente le persone affidate alla sua cura, non a sostituirsi a psicologi, medici o terapeuti né a legittimare interventi privi di fondamento clinico.
Il PP si è astenuto, pur con l'intervento del deputato Jaime de los Santos favorevole nel merito alla via penale.
Le vittime presenti in tribuna
Alla seduta hanno assistito, dalla tribuna del pubblico, alcune vittime delle terapie di conversione, che hanno seguito la votazione e festeggiato l'approvazione del testo. Tra loro anche una persona che ha subito queste pratiche in ambito ecclesiale, all'interno di realtà legate alla Chiesa cattolica. «Le vittime non ci credevano, hanno pianto», ha raccontato Castro dopo il voto, definendo la giornata una vittoria soprattutto per chi ha subito queste pratiche.
Il fronte ecclesiale: sette diocesi sotto indagine
La riforma penale si innesta su un contesto che riguarda direttamente la Chiesa spagnola. Nel gennaio 2025 il Ministero dell'Uguaglianza ha aperto un fascicolo per esaminare la denuncia presentata il 30 dicembre 2024 dall'Asociación Española contra las Terapias de Conversión (No es terapia) contro sette diocesi: Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcellona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia e Málaga.
Secondo la denuncia, parrocchie di queste diocesi avrebbero convocato e ospitato, nel corso del 2023, incontri e conferenze che promuovono terapie di conversione dell'omosessualità, tenuti dalla società Media Salud Comunicación S.L. e dalla sua amministratrice unica, Marta Sanz Lovaine, i cui contenuti sono stati diffusi anche attraverso interviste e documentari. Oltre alle diocesi, la denuncia riguarda persone fisiche, un'impresa e una fondazione, nonché i sacerdoti delle parrocchie che ospitarono gli incontri.
Le reazioni ecclesiali non si erano fatte attendere. L'Arcidiocesi di Madrid aveva espresso il proprio rifiuto delle terapie di conversione, richiamandosi alla posizione della Santa Sede, pur precisando di non aver ricevuto alcuna notifica. La Diocesi di Getafe, in un comunicato, aveva sostenuto che gli incontri contestati riguardassero testimonianze di conversione alla fede, non tentativi di modificare l'orientamento sessuale.
Il punto, però, è che molti di coloro che lì hanno parlato di “conversione” sono finiti per legare quella conversione ad una “guarigione” che ha riguardato l’orientamento sessuale, come se la fede imponesse di modificarlo. Non è ciò che chiede la Chiesa cattolica. La Chiesa è chiamata ad accogliere ogni persona e ad accompagnarla nel proprio cammino spirituale, senza trasformare l’orientamento sessuale in una patologia o in una colpa da correggere.
Chi vive una sofferenza legata alla mancata accettazione di sé deve essere aiutato a riconciliarsi con la propria storia e con la propria dignità, non sottoposto a percorsi che promettono di cambiare l’orientamento sessuale. Tali pratiche, oltre a non avere un fondamento scientifico credibile, possono produrre conseguenze psicologiche gravi. Anche in ambito ecclesiale non mancano casi nei quali la mancata accettazione del proprio orientamento si traduce in un’ossessione verso quello altrui: persone che riducono ogni relazione alla categoria del “gay”, che leggono tutto attraverso una lente sessuale o che fanno del sesso l’unico argomento possibile. Sono dinamiche che rivelano spesso una fragilità irrisolta, un’adolescenza affettiva mai davvero superata e la difficoltà di riconciliarsi con aspetti essenziali della propria vita.
Nel giugno 2026 la ministra Redondo ha riferito che negli ultimi mesi il Ministero ha ricevuto denunce rilevanti, individuali e collettive, relative a pratiche di conversione mediante pseudoterapie.
Cosa cambia per la Chiesa
Se il Senato confermerà il testo, il quadro giuridico per le realtà che portano avanti simili attività - spesso anche attraverso sacerdoti che si presentano come psicologi o terapeuti - cambierà radicalmente. La novità riguarderà la Chiesa cattolica, ma anche altre realtà di natura settaria, come i mormoni, i Testimoni di Geova e gruppi analoghi.
Finora, il rischio era limitato a una sanzione amministrativa pecuniaria. Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 173-bis, persone e strutture che pratichino terapie di conversione - anche mascherate da accompagnamento spirituale, ritiri o gruppi di preghiera con finalità “riparative” - risponderanno invece penalmente, con pene detentive, inabilitazioni e forme di responsabilità previste per le persone giuridiche.
Potranno inoltre incidere, in eventuali procedimenti contro strutture organizzate, sia l’aggravante dell’appartenenza a un’organizzazione dedita a tali attività sia quella del fine di lucro. Resta aperta la questione del confine tra la pratica penalmente rilevante e la promozione o diffusione, che rimane nell'alveo amministrativo: un discrimine su cui, prevedibilmente, si giocheranno i futuri contenziosi, anche quelli che coinvolgono realtà ecclesiali.
d.L.O.
Silere non possum