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Vaticano. Nuova legge sui “diritti”: tariffe per atti e servizi e novità sulla circolazione
Attualità01 settembre 2025

Vaticano. Nuova legge sui “diritti”: tariffe per atti e servizi e novità sulla circolazione

Tabelle aggiornabili dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; entrata in vigore dal 1° settembre 2025 con applicazione scaglionata fino al 1° gennaio 2026

Città del Vaticano – La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato la Legge n. X sui diritti (tariffe) in materia giudiziaria, amministrativa, doganale e notarile, introducendo anche alcune integrazioni alla disciplina della circolazione stradale.

La nuova normativa stabilisce il pagamento di “diritti” a favore del Governatorato per una serie di atti e servizi (autorizzazioni, attestazioni, documenti), per l’introduzione di merci in esenzione doganale e per gli atti inerenti l’attività giudiziaria e notarile. Le tariffe sono raccolte in apposite tabelle allegate alla legge.

La legge prevede inoltre che l’aggiornamento delle tabelle (modifiche, integrazioni, introduzione o soppressione di diritti) sia di competenza del Presidente del Governatorato, che potrà intervenire con ordinanza; anche le modalità di riscossione possono essere disciplinate, includendo soluzioni telematiche e marche o bolli in forma digitale.

Sul versante amministrativo, dal 1° gennaio 2026 decorrono i diritti per documenti e certificazioni di stato civile e anagrafe, e viene fissato a 10 euro il diritto annuo per l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche (oltre ai diritti legati a procedure selettive del Governatorato).

Capitolo circolazione stradale: dal 1° dicembre 2025 entrano in applicazione le sanzioni pecuniarie della Tabella IV e le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 7. Tra le novità, nelle aree con segnaletica orizzontale blu e limitazione oraria la sosta, se non diversamente indicato, è consentita per 90 minuti con obbligo di indicare l’orario di arrivo tramite disco orario (o altro mezzo visibile dall’esterno).

Sempre in tema di sosta, viene aggiunto un nuovo articolo (9-quinquies) che disciplina le aree destinate alla ricarica: è vietato sostare impedendo o intralciando l’uso delle colonnine; la sosta è consentita soltanto a veicoli elettrici e ibridi per il tempo strettamente necessario alla ricarica, e il divieto scatta dopo 15 minuti dalla conclusione del processo. La violazione comporta sanzione pecuniaria e anche la rimozione del veicolo o il blocco delle ruote.

Per i diritti legati a patenti, licenze e documenti di circolazione (Tabella III), la decorrenza è dal 1° gennaio 2026. Le vidimazioni annuali della licenza vengono calcolate in base alla potenza (kW o CV) secondo moltiplicatori; i veicoli totalmente elettrici sono esentati, mentre gli ibridi pagano in relazione alla potenza del solo motore termico. In materia doganale, la legge applica diritti per servizi doganali e transito merci (Tabella V) a decorrere dal 1° dicembre 2025.

Sul fronte notarile, dal 1° ottobre 2025 sono previsti: una marca amministrativa di 5 euro per facciata per gli atti destinati al Registro degli atti privati (RAP) e 5 euro forfettari per gli allegati; il diritto di segreteria per la registrazione al RAP è pari al 2% del valore dell’atto, con minimo 200 euro e massimo 1.500 euro; inoltre è dovuto un diritto notarile fisso di 50 euro per ogni atto rogato o curato da un Notaro dello Stato.

La legge entra in vigore il 1° settembre 2025, con applicazioni differite per alcuni capitoli (notarile dal 1° ottobre 2025; sanzioni stradali e dogana dal 1° dicembre 2025; diverse tariffe amministrative e di circolazione dal 1° gennaio 2026).

d.L.M.
Silere non possum




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