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Violenza di polizia, la CEDU condanna l'Italia: agenti senza codici identificativi e indagini affidate ai colleghi
Attualità06 luglio 2026

Violenza di polizia, la CEDU condanna l'Italia: agenti senza codici identificativi e indagini affidate ai colleghi

Sentenza Fanesi c. Italia: nessun agente iscritto nel registro degli indagati, perizie che non hanno mai esaminato la ferita, indagini affidate alla stessa Questura. La Corte censura anche l'assenza di codici identificativi, mentre il Governo Meloni abolisce l'iscrizione d'ufficio con il decreto Sicurezza.

STRASBURGO - Una manganellata alla nuca, il cranio fratturato, danni neurologici permanenti. Nessun agente indagato, nessuna perizia che abbia mai esaminato la ferita, un'archiviazione. Il 2 luglio 2026 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato all'unanimità l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione - divieto di trattamenti inumani e degradanti - sotto entrambi i profili, procedurale e sostanziale. Lo Stato non è riuscito a spiegare come un tifoso, uscito a piedi da una partita di calcio, sia finito in terapia intensiva dentro il perimetro di un'operazione di polizia. E non è riuscito a spiegarlo perché non ha mai voluto accertarlo.

La sentenza Fanesi c. Italia (ricorso n. 25063/20, Prima Sezione) vale ben più della singola condanna: è la radiografia impietosa della macchina italiana ogni volta che a essere sospettata di violenza è la divisa.

I fatti: Vicenza, 5 novembre 2017

Al termine della partita tra il Vicenza e la Sambenedettese, la polizia organizza una scorta per accompagnare i tifosi ospiti verso l'autostrada. Lungo il tragitto, il convoglio viene bersagliato dal lancio di oggetti da parte di tifosi vicentini. I mezzi si fermano, una trentina di tifosi marchigiani scende, le forze dell'ordine intervengono.

Da qui, due versioni inconciliabili. Il ricorrente, tifoso della Sambenedettese, sostiene di aver ricevuto - mentre camminava sul marciapiede, a volto scoperto e disarmato - una violenta manganellata alla nuca da parte di un agente, di essere caduto a terra e di essere stato poi colpito ancora. Il Governo italiano risponde che l'uomo apparteneva a un gruppo di tifosi in parte travisati e armati di bastoni, e che le lesioni sarebbero dovute a un impatto accidentale contro una superficie dura: una caduta, insomma.

Il bilancio clinico non ammette interpretazioni: trauma cranio-encefalico contusivo, ferita lacero-contusa occipitale, frattura occipito-parieto-temporale destra, lesioni endocraniche bilaterali multiple. Terapia intensiva, neurochirurgia in due tempi, ricovero fino al marzo 2018, riabilitazione proseguita fino alla metà dell'anno. Nel luglio 2018 arriva il riconoscimento dello stato di invalidità: epilessia post-traumatica, disturbi della memoria e dell'attenzione, grave compromissione del linguaggio, sordità neurosensoriale. Postumi permanenti.

Un'indagine nata male e morta peggio

La Corte smonta l'inchiesta italiana pezzo per pezzo, e l'elenco delle carenze è tale da lasciare senza fiato.

Le autorità non si sono mosse d'ufficio: la prima indagine viene aperta solo contro i tifosi, per rissa, travisamento e possesso di oggetti contundenti. Per le lesioni gravissime del ricorrente bisogna attendere il 16 novembre 2017, quando è il fratello a presentare denuncia alla Procura di Vicenza. La fase iniziale, quella decisiva, è ormai perduta. Strasburgo lo dice con chiarezza: quando in uno scontro su larga scala la violenza è esercitata da entrambe le parti, lo Stato deve attivarsi da solo, senza scaricare sulla vittima o sui suoi familiari l'onere di mettere in moto la giustizia.

Poi il vizio strutturale: una parte sostanziale dell'attività di identificazione degli autori viene affidata alla DIGOS, articolazione della stessa Questura di Vicenza da cui dipendevano gli agenti potenzialmente coinvolti. La Corte riconosce persino che la DIGOS operò con diligenza, arrivando a suggerire misure che il pubblico ministero non adottò integralmente. Ma per Strasburgo la buona fede soggettiva dei funzionari conta poco davanti alla dipendenza gerarchica e territoriale, che priva l'indagine, sul piano oggettivo, di quell'indipendenza che la Convenzione esige.

E ancora. Due agenti, indicati come B.V. e G.O., collocati dagli stessi accertamenti della DIGOS nella zona di contatto diretto con il ricorrente, ammettono di aver usato il manganello durante l'operazione - pur negando di aver colpito l'uomo alla testa. Non verranno mai iscritti nel registro degli indagati, senza alcuna spiegazione. I manganelli vengono sequestrati, ma nessuna analisi del DNA viene disposta in tempo utile per cercare tracce biologiche riconducibili alla vittima: un pubblico ministero dal comportamento contraddittorio, annota la Corte, sospeso «tra azione e inazione». Il ricorrente stesso non viene mai sentito dagli inquirenti, né in ospedale né dopo, per verificare se la memoria fosse tornata.

Il capitolo medico-legale è forse il più sconcertante. Alla prima visita del 27 novembre 2017 la medicazione non viene nemmeno rimossa: nessun esame diretto della zona cranica critica. Nella successiva perizia disposta dalla Procura, la testa non viene esaminata e la cicatrice non viene repertata. Eppure, proprio lì si giocava tutto: i consulenti del ricorrente sostenevano che la posizione della lesione cutanea e della frattura rispetto alla cosiddetta Hat Brim Line - la linea della tesa del cappello, criterio medico-legale classico per distinguere le cadute dai colpi inferti da terzi - rendeva scientificamente problematica la tesi della semplice caduta e indicava un atto violento. Il GIP di Vicenza, nell'archiviare il 13 novembre 2019, si è affidato esclusivamente ai periti della pubblica accusa, senza nemmeno considerare, e tanto meno confutare con motivazione, la tesi scientifica opposta.

Infine, il dato che pesa come un macigno sull'intero sistema italiano: gli agenti impiegati nell'operazione non portavano alcun segno identificativo. L'Italia resta uno dei pochissimi Paesi europei in cui chi opera in tenuta antisommossa può farlo senza esibire un codice alfanumerico: le proposte di legge si accumulano in Parlamento da oltre vent'anni - dai fatti di Genova in poi - e da oltre vent'anni muoiono nei cassetti delle commissioni, legislatura dopo legislatura, mentre le campagne di Amnesty International e i richiami delle istituzioni europee restano lettera morta. Strasburgo, richiamando il precedente Hentschel e Stark c. Germania, ribadisce un principio elementare: se lo Stato schiera agenti irriconoscibili, deve dotarli di un elemento distintivo che ne tuteli l'anonimato verso il pubblico ma ne consenta l'identificazione in un'indagine. L'Italia ha risolto il problema alla radice: senza codici non ci sono nomi, senza nomi non ci sono indagati, senza indagati non c'è responsabilità. Il caso Fanesi è il prodotto finito di questo sistema.

Il rovesciamento dell'onere della prova

Sul piano sostanziale, il ragionamento della Corte è tanto lineare quanto severo. Richiamando i principi della Grande Camera in Tsaava e altri c. Georgia, i giudici ricordano che lo standard probatorio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» può risultare anche da un fascio di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, o da presunzioni rimaste senza confutazione.

Il ricorrente aveva prodotto elementi prima facie persuasivi: certificati medici che attestano lesioni craniche di eccezionale gravità, testimonianze oculari che corroborano direttamente la manganellata, e il fatto - mai contestato - che le lesioni siano state riportate all'interno della zona in cui le forze dell'ordine conducevano un'operazione con uso della forza. A quel punto l'onere si rovescia: tocca al Governo fornire una spiegazione soddisfacente e convincente sull'origine delle ferite.

E qui il paradosso si fa beffa: lo Stato ha fallito nel dimostrare che quelle lesioni derivassero esclusivamente da fattori diversi dai maltrattamenti inflitti con i manganelli proprio a causa delle falle della sua stessa indagine. Le lacune investigative e i vuoti della documentazione medico-legale hanno privato il Governo del materiale che avrebbe potuto, in ipotesi, attestare la legittimità dell'operato di polizia. Chi non indaga, poi non può difendersi: è la lezione, elegante e spietata, di questa sentenza.

L'archiviazione blindata e il precedente Lavorgna

Merita attenzione anche il passaggio sull'ammissibilità. Il Governo aveva eccepito il mancato esperimento del rimedio previsto dall'articolo 410-bis del codice di procedura penale contro il decreto di archiviazione. La Corte, richiamando Lavorgna c. Italia, ha respinto l'eccezione: quel reclamo copre soltanto un elenco tassativo di nullità di natura procedurale ed esclude qualsiasi contestazione nel merito. Tradotto: l'ordinamento italiano lascia la vittima di violenze di Stato priva di qualunque strumento effettivo per contestare nel merito un'archiviazione. Un'ulteriore certificazione, da Strasburgo, dell'inadeguatezza strutturale del sistema italiano dei rimedi interni - un tema che chi segue il contenzioso italiano davanti alla Corte conosce fin troppo bene.

La condanna

La Corte ha liquidato al ricorrente 100.000 euro per danno patrimoniale, 30.000 euro per danno morale e 20.000 euro per spese e costi. Cifre importanti per gli standard di Strasburgo, che riflettono la gravità permanente delle lesioni. A pagarle sarà, come sempre, la fiscalità generale: i cittadini italiani. I magistrati che hanno archiviato senza esaminare la ferita e il Governo che difende in giudizio queste condotte davanti alla Corte usciranno da questa vicenda senza conseguenza alcuna.

Anzi. Mentre Strasburgo ricordava all'Italia che davanti a lesioni gravi prodotte in un'operazione di polizia lo Stato deve indagare d'ufficio, Roma legiferava nella direzione esattamente opposta. Con il decreto Sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, articolo 12) il Governo Meloni ha fatto dell'iscrizione d'ufficio il nemico da abbattere: l'agente che ferisce o uccide viene ormai tenuto fuori dal registro degli indagati quando la causa di giustificazione «appare evidente» - un giudizio formulato a caldo, proprio nel momento in cui, come insegna il caso Fanesi, l'unica versione disponibile è quella dei colleghi di chi ha colpito. Il vicepremier Salvini l'ha rivendicata sui social come una vittoria, promettendo la cancellazione dell'indagine automatica per chi spara «facendo il proprio dovere». La cronaca si è incaricata di rispondergli in tempo reale: il poliziotto di Rogoredo, additato a gennaio dal Governo come caso di scuola di legittima difesa «evidente», è stato arrestato un mese dopo per omicidio volontario, con una pistola a salve che secondo gli inquirenti sarebbe stata collocata accanto al cadavere. Il meccanismo censurato da Strasburgo nel caso Fanesi - la verità affidata alla versione della divisa, e nessuno incaricato di verificarla - è stato appena elevato a sistema con legge dello Stato.

Il conto vero di questa sentenza, del resto, va ben oltre i 150.000 euro. Sta nella distanza, ancora una volta certificata da un giudice internazionale, tra le proclamazioni dello Stato di diritto e la prassi di un Paese che - da Genova 2001 in poi, passando per la condanna Cestaro del 2015 sui fatti della Diaz - ha sempre rinviato la resa dei conti con la violenza delle proprie forze dell'ordine: niente codici identificativi, indagini affidate ai colleghi dei sospettati, perizie che non guardano dove dovrebbero guardare, archiviazioni inattaccabili. E ora, per legge, nemmeno più l'iscrizione d'ufficio. Fanesi c. Italia si limita ad applicare princìpi vecchi a un Paese che continua a ignorarli. Ed è proprio questo il punto più duro della sentenza: il diritto necessario per condannare l'Italia esisteva già, per intero, da decenni. Bastava applicarlo.

P.L.
Silere non possum

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