Il 15 luglio la Corte di Cassazione ha reso irrevocabile la condanna di Mario Roggero a quattordici anni e nove mesi di reclusione per l'omicidio volontario di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, esplosi i colpi quando i tre, dopo l'assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour nell'aprile 2021, erano ormai in fuga. Due giorni più tardi il gioielliere ha varcato la soglia del carcere di Bollate e Matteo Salvini, uscito dal colloquio con lui, ha dichiarato che sarebbe «orgoglioso» di poterlo candidare, mentre la Lega faceva sapere di valutare «ogni possibile iniziativa», compresa «l'eventuale candidatura di Roggero, qualora ne ricorrano i presupposti normativi». Quei presupposti, tuttavia, non esistono.
L’ordinamento italiano li esclude con una chiarezza che nessun proclama propagandistico può scalfire. Il modus agendi del vicepresidente del Consiglio conferma due fatti: da una parte, una grave ignoranza delle norme; dall’altra, lo sciacallaggio politico sul dolore delle famiglie e su vicende drammatiche, piegate senza scrupoli alle esigenze della propaganda.
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici
Il primo sbarramento è scolpito nel codice penale italiano. L'articolo 29 dispone che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comporti l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici. Si tratta di una pena accessoria: consegue di diritto alla pronuncia, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, e con una pena di quasi quindici anni Roggero supera abbondantemente la soglia. L'articolo 28 ne precisa la portata: l'interdetto è privato del diritto di elettorato, attivo e passivo, «in qualsiasi comizio elettorale», e di ogni altro diritto politico. Dal 15 luglio, dunque, il gioielliere non può né votare né essere eletto, alle politiche come alle europee, alle regionali come alle comunali. Il testo unico del 1967 sull'elettorato attivo completa il quadro: chi è colpito dall'interdizione perpetua perde la qualità di elettore e viene cancellato dalle liste del proprio comune. Rileva unicamente la durata della pena, non la natura del reato: cinque anni di reclusione bastano, qualunque sia il delitto commesso.
La legge Severino
A questo primo ostacolo se ne somma un secondo, autonomo e altrettanto insuperabile: il decreto legislativo 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino, adottata dal governo Monti in forza di una delega votata anche dalla Lega. Per Camera e Senato la norma sancisce l'incandidabilità di chi abbia riportato una condanna definitiva a più di due anni di reclusione per un delitto non colposo punito nel massimo con almeno quattro anni; una previsione analoga vale per il Parlamento europeo. Il caso di Roggero vi rientra senza margini interpretativi: l'omicidio volontario è sanzionato con una pena non inferiore a ventuno anni, ben oltre qualsiasi soglia. Un'eventuale lista che lo includesse se lo vedrebbe depennato in sede di ammissione delle candidature.
Perché nemmeno la grazia basterebbe
Resta l'ultima carta agitata dal vicepremier: la clemenza del Quirinale, per la quale la moglie del gioielliere ha già depositato domanda. Anche qui, però, il diritto raffredda gli entusiasmi. L'articolo 174 del codice penale stabilisce che la grazia condona in tutto o in parte la pena principale, ma non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga espressamente in senso diverso. Un provvedimento che si limitasse a schiudere le porte del carcere lascerebbe quindi intatta l'interdizione. E quand'anche il Capo dello Stato volesse rimuovere anche quella, sopravviverebbe comunque l'incandidabilità della legge Severino, che il medesimo decreto legislativo dichiara estinguibile anticipatamente per una sola via: la riabilitazione. Quest'ultima è un istituto distinto, concesso dal tribunale di sorveglianza su istanza dell'interessato, subordinato al decorso di almeno tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena e a prove effettive e costanti di buona condotta; per le pene accessorie perpetue occorre attendere ulteriori sette anni dopo la riabilitazione stessa. Un orizzonte temporale che colloca qualsiasi ipotesi elettorale in un futuro remoto.
Un paragone improprio
Nel dibattito di questi giorni è riaffiorato il richiamo a Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo nel 2024 mentre era detenuta in Ungheria. L'accostamento non regge: Salis era un'imputata in attesa di giudizio, pienamente titolare dei propri diritti politici, e l'immunità parlamentare incise sulla custodia cautelare, non su una pena inesistente. Roggero, al contrario, sconta una condanna passata in giudicato, dalla quale discendono tanto l'interdizione quanto l'incandidabilità. Finché resteranno in vigore le disposizioni odierne, ogni promessa di candidatura rivolta al gioielliere di Grinzane Cavour apparterrà al lessico del comizio, giacché il codice l'ha già archiviata.
In sostanza, la Lega protesta perché i giudici hanno applicato una legge sulla legittima difesa che la stessa Lega ha votato. Ora propone misure in contrasto con un’altra normativa che ha contribuito a volere. Nel frattempo, sui social, i consueti leoni da tastiera insultano chiunque provi a ricordare un principio elementare: uccidere una persona non significa fare giustizia. Questa è l’Italia che certa propaganda sta contribuendo a costruire.
M.P.
Silere non possum



