Zurigo - Il 4 ottobre 2025, festa di San Francesco, la parrocchia di Guthirt a Zurigo aveva organizzato una benedizione degli animali. Le previsioni meteo non erano buone e l'iniziativa è stata spostata in chiesa, accorpandola a una celebrazione eucaristica. Durante la Santa Messa, tre persone hanno spezzato parte della propria ostia consacrata e l'hanno condivisa con i loro cani.
Il fatto, una volta diventato pubblico, ha suscitato comprensibile sconcerto. Il Vescovo della diocesi di Coira, Joseph Maria Bonnemain, si è informato presso il Vicario generale per la regione Zurigo-Glarona, ma le prime informazioni si basavano in parte su sentito dire. Per questo è stata aperta un'indagine formale per ricostruire i fatti, le circostanze e – soprattutto - le intenzioni di chi aveva agito.
Il 17 aprile 2026 il Vescovado ha comunicato l'esito: le tre persone non hanno agito con intenzione sacrilega e dunque non sono incorse nella scomunica automatica riservata alla Sede Apostolica (can. 1382 §1 del Codice di Diritto Canonico). Il Vescovo ha però convocato un incontro di formazione per tutta l'équipe parrocchiale il 5 giugno 2026, dedicato all'esortazione di Papa Francesco Desiderio desideravi sull'Eucaristia, seguito da adorazione eucaristica e Santa Messa presiedute da lui stesso. A molti, comprensibilmente, questa conclusione è apparsa sorprendente: come è possibile che un gesto del genere - dare l'ostia consacrata a un cane - non comporti la scomunica? La risposta sta in un meccanismo del diritto penale della Chiesa che merita di essere spiegato.
Il punto chiave: nel diritto canonico non basta il fatto, serve l'intenzione
Il diritto penale della Chiesa, come ogni diritto penale serio, distingue tra ciò che è successo materialmente e ciò di cui una persona è responsabile. Lo stabilisce il canone 1321 §2 del Codice: «Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa» Tradotto: per essere puniti non basta aver fatto qualcosa di sbagliato in senso oggettivo. Occorre che quel fatto sia imputabile alla persona, cioè che sia stato voluto, conosciuto e compreso. È lo stesso principio per cui un giudice civile non condanna per omicidio chi investe accidentalmente un pedone uscito all'improvviso da dietro un'auto: il fatto è gravissimo, ma manca la volontà criminale.
Da qui discende anche la fondamentale distinzione tra peccato e delitto canonico. Il peccato si commette ogni volta che si viola un precetto morale; il delitto canonico - quello che fa scattare le pene previste dal Codice - esiste solo quando alla violazione esterna si aggiungono precise condizioni soggettive. Sono due piani diversi: si può peccare senza commettere un delitto, anche se il delitto presuppone sempre il peccato.
Il canone 1382 §1 e lo "scopo sacrilego"
Il canone che la diocesi cita - il 1382 §1 (corrispondente al vecchio can. 1367 nel Codice del 1983, prima della riforma del Libro VI voluta da Papa Francesco nel 2021) - punisce con la scomunica automatica chi «profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego».
Quelle ultime tre parole sono decisive. Per due delle tre condotte previste - asportare e conservare le specie consacrate - la legge non si accontenta che la persona sappia di stare maneggiando un'ostia consacrata: richiede che agisca con il preciso fine di compiere un sacrilegio. In giurisprudenza viene chiamato "dolo specifico". Senza quel fine ulteriore, manca un elemento costitutivo del reato e il delitto non sussiste. Un esempio classico aiuta: chi ruba un ostensorio per il valore del metallo prezioso e lascia le ostie nel tabernacolo non commette il delitto del can. 1382, perché non manifesta disprezzo verso l'Eucaristia. Commette un furto sacrilego oggettivamente grave, ma non quel preciso delitto.

E quando il gesto stesso è disprezzo?
A questo punto si potrebbe obiettare: ma dare l'ostia a un cane è in sé un gesto di disprezzo, non occorre cercare un'intenzione ulteriore. L'obiezione è seria, e la Santa Sede l'ha affrontata espressamente. Nel 1999 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con un'interpretazione autentica confermata da san Giovanni Paolo II, che tutto si può dire tranne che non fosse devoto all’Eucarestia, ha precisato che il verbo "profanare" del canone include «qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa» delle Sacre Specie. E ha aggiunto un punto cruciale: per la profanazione, a differenza dell'asportazione e della conservazione, non occorre dimostrare separatamente un "fine sacrilego", perché il gesto stesso di disprezzo lo contiene già in sé. Tuttavia - ed è qui che la sentenza del Vescovo si aggancia - la stessa interpretazione richiede che si tratti di un'azione volontariamente e gravemente spregiativa. Deve cioè esserci coscienza di stare disprezzando, non semplicemente ignoranza, confusione o malinteso pastorale.
Perché il Vescovo ha concluso così
A questo punto si capisce il ragionamento della Curia di Coira. L'indagine doveva accertare se quelle tre persone:
avessero agito con l'intenzione di disprezzare l'Eucaristia (caso in cui sarebbe scattato il delitto di profanazione);
oppure avessero compiuto il gesto senza piena consapevolezza di ciò che stavano facendo, in un contesto liturgicamente confuso - una benedizione degli animali traslocata all'ultimo momento dentro una messa, animali in chiesa, atmosfera insolita - pensando forse di compiere un atto di tenerezza o di "inclusione" del proprio cane, senza percepire la portata gravissima del gesto.
L'inchiesta ha concluso per la seconda ipotesi. Senza l'elemento soggettivo richiesto dalla norma - la coscienza e la volontà di compiere un atto di disprezzo verso il Corpo di Cristo - non si configura il delitto canonico, e dunque non scatta automaticamente la scomunica riservata alla Santa Sede. È esattamente la stessa logica per cui, in qualsiasi tribunale, l'accertamento dello stato mentale e delle intenzioni dell'agente è parte integrante della valutazione del reato.
"Niente scomunica" non vuol dire "tutto bene"
È importante non fraintendere. La decisione del Vescovo non sta dicendo che il gesto sia stato accettabile, né che non vi sia stata offesa al Santissimo Sacramento. La stessa interpretazione autentica del 1999 ricorda - citando il Catechismo (n. 2120) - che il sacrilegio è peccato grave, soprattutto quando commesso contro l'Eucaristia, perché in essa è realmente presente Cristo stesso. Anche perché dal punto di vista pastorale bisogna chiedersi: queste persone quando hanno ricevuto il Signore Gesù erano consapevoli di ciò che stavano facendo?
Quello che il Vescovo ha accertato è soltanto che non si è verificato lo specifico delitto canonico che fa scattare la scomunica latae sententiae. Restano tutti gli altri piani: quello morale, quello pastorale, quello disciplinare. E proprio per questo il Vescovo ha disposto un percorso formativo serio - un ritiro su Desiderio desideravi, l'esortazione di Papa Francesco sulla formazione liturgica del Popolo di Dio - e ha scelto di presiedere personalmente l'Adorazione Eucaristica e la Santa Messa nella stessa parrocchia. È un gesto pastorale che riconosce la gravità di quanto accaduto e cerca di porvi rimedio sul piano in cui il rimedio è possibile: la formazione delle coscienze, la riscoperta del senso dell'Eucaristia, la riparazione attraverso l'adorazione.
In sintesi: la Chiesa, nel suo diritto penale, è severa nel definire i delitti ma rigorosa nel non punire chi non ha agito con piena coscienza e volontà. È lo stesso principio per cui il diritto penale moderno - di cui, peraltro, il diritto canonico è in molti aspetti antesignano, considerato che anticamente non se ne occupavano Alessandro Diddi o la canonista “fantasy”, col feticcio per i riflettori - distingue tra il fatto e la responsabilità. Non un cavillo, ma una garanzia di giustizia; e, nel caso specifico, anche un richiamo alla responsabilità di chi, nelle parrocchie, deve formare il popolo cristiano alla comprensione di ciò che celebra.
d.M.S.
Silere non possum