«Un amministratore parrocchiale lo si può spostare quando si vuole. Con un parroco, non è così semplice». In questa differenza, apparentemente tecnica, si gioca una partita tutt'altro che secondaria: quanta parte del governo delle parrocchie italiane è scivolata negli anni da un assetto fondato sulla stabilità a uno fondato sulla discrezionalità dell'ordinario. È una deriva che il diritto canonico vieta espressamente, e che diversi vescovi praticano con disinvoltura.

Molti fedeli, però, ignorano che non si tratta di "cavilli giuridici" per canonisti, ma di vere e proprie forme di abuso: non solo del diritto, che qui viene palesemente violato, ma anche della coscienza dei sacerdoti. Spesso i parrocchiani non sanno nemmeno se la loro guida sia un parroco o un amministratore. Eppure in Italia ci sono vescovi che queste nomine le fanno per ripicca, che prendono di mira il prete che non la pensa come loro. La nomina a parroco, insomma, arriva solo se il vescovo decide di appoggiarti; altrimenti ti “tiene per il collo” con la nomina ad amministratore, sapendo che così hai meno potere e che può rimuoverti quando vuole. E poi ci sono i vescovi che arrivano in una diocesi - magari al primo mandato, giovanissimi, come è avvenuto durante il pontificato di Francesco - e si dilettano a spostare i parroci: non in base alle reali capacità e ai talenti di ciascuno, ma solo per farli girare. È così che chi era parroco si ritrova collaboratore, senza alcun rispetto per la storia, la formazione o i doni dei singoli. I casi sono numerosi, troppi. Anche questi sono abusi, commessi secondo quel sistema malato che intende l'obbedienza come una forma di strapotere del superiore. Una prassi che in questi ultimi tredici anni ha trovato via libera: un periodo in cui il diritto canonico non solo è sconosciuto ai vescovi di nuova nomina, ma viene addirittura biasimato.

Queste forme di abuso non passano attraverso grandi riforme annunciate e neppure per documenti programmatici. Avanzano in punta di piedi, una nomina alla volta, e la si scopre solo sfogliando gli annuari diocesani e i bollettini ufficiali delle Chiese particolari. L'amministratore parrocchiale è una figura che il Codice di Diritto Canonico ha pensato per le emergenze; negli ultimi anni, in un numero crescente di diocesi, è diventato una modalità ordinaria di governo. E vale la pena ricordare che si tratta di un'evoluzione che la Santa Sede ha già qualificato come illegittima, e che ha avuto cura di ribadire ancora pochi mesi fa.

Che cosa si osserva

Il fenomeno non è uniforme, ma è riconoscibile. In alcune diocesi i numeri degli amministratori parrocchiali raggiungono dimensioni significative. Altrove lo stesso sacerdote risulta parroco di alcune comunità e, contemporaneamente, amministratore di altre, in una geometria di incarichi che fatica a trovare giustificazione nella temporaneità. In molti casi le amministrazioni si protraggono per anni, ben oltre l'orizzonte dell'attesa di un nuovo parroco. È un fenomeno trasversale - diocesi del Nord, del Centro, del Sud - ma con concentrazioni che chiamano in causa scelte di governo precise. La Regione Ecclesiastica Abruzzo-Molise merita un'attenzione particolare: lì alcuni vescovi legittimano pubblicamente, nelle riunioni del clero, questa scelta come "pastorale". Proprio per questo la questione non può essere derubricata a problema locale.

Bisogna chiedersi: quale significato conserva la stabilità del parroco, se una quota crescente delle comunità viene affidata ad amministratori parrocchiali?

Il principio che si sta erodendo

Il Codice è molto chiaro e al canone 519 definisce il parroco come pastore proprio della parrocchia affidatagli. Il can. 522 stabilisce che egli goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; la nomina a tempo determinato è ammessa solo se la Conferenza episcopale lo ha previsto per decreto. In Italia, la Conferenza Episcopale ha stabilito che, quando un parroco viene nominato a tempo determinato, il mandato dura nove anni (delibera CEI n. 17 del 6 settembre 1984, in attuazione del can. 522). Resta fermo, però, che la regola è la nomina a tempo indeterminato: la durata fissa è già l'eccezione, non la norma. E non si tratta di semplici tecnicismi, ma della traduzione concreta di un principio: una comunità deve sapere di essere affidata a qualcuno in modo non occasionale, e il ministero del sacerdote deve restare radicato in un territorio e in un popolo, non sottoposto alla revoca discrezionale dell'autorità.

L'amministratore parrocchiale è altra cosa. I canoni 539 e 540 lo prevedono per la parrocchia vacante o per il parroco impedito - prigionia, esilio, malattia, "altre cause". Ha gli stessi doveri e diritti del parroco (can. 540, §1), ma li esercita provvisoriamente, nell'attesa che si provveda. È, per natura, una supplenza. Quando la supplenza diventa la forma normale di reggere le parrocchie, si sta snaturando l’ufficio stesso del parroco.

I documenti che la prassi italiana ignora

In merito a questa questione Roma ha parlato, e ha parlato in modo inequivocabile. Nel 2020 la Congregazione per il Clero ha pubblicato l'Istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (datata 29 giugno, resa pubblica il 20 luglio 2020). Il suo numero 75 ricorda che l'amministratore parrocchiale è "un ufficio essenzialmente transitorio", esercitato nell'attesa della nomina del nuovo parroco. E poi spiega: è illegittimo che il vescovo diocesano nomini un amministratore e lo lasci in carica per un lungo periodo, superiore a un anno, o addirittura in modo stabile, evitando di provvedere alla nomina del parroco.

C'è di più. Lo stesso documento, trattando del raggruppamento e della soppressione delle parrocchie, afferma che la sola scarsità di clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi o altre condizioni reversibili a breve non costituiscono motivi adeguati. La giustificazione più ricorrente - "siamo pochi" - non basta, secondo Roma, a legittimare lo snaturamento dell'assetto parrocchiale.

Si potrebbe obiettare che un'Istruzione del 2020 è ormai un testo invecchiato, magari superato dalla prassi. Non è così. Il Dicastero per i Testi Legislativi, con risposta Prot. N. 18748 del 21 ottobre 2025 - firmata dal segretario Juan Ignacio Arrieta e dal sottosegretario Markus Graulich - è tornato sulla materia rispondendo a un quesito sulle funzioni dell'amministratore e del vicario parrocchiale. La risposta è limpida: l'amministratore parrocchiale, pur esercitando provvisoriamente gli stessi doveri e diritti del parroco in forza del can. 540, §1, non può essere considerato equivalente al parroco sul piano istituzionale. E, a scanso di equivoci, il Dicastero cita testualmente proprio il n. 75 dell'Istruzione del 2020, riaffermando l'illegittimità di amministrazioni protratte oltre l'anno o stabilizzate. Abbiamo dunque, a distanza di cinque anni, due interventi della Santa Sede che convergono: l'amministratore non è un parroco di rango inferiore, è un rimedio a termine. E il termine, indicativamente, è un anno.

Perché i numeri non bastano a spiegare

Che il clero italiano sia in contrazione è un fatto. I sacerdoti diocesani sono passati dai 38.209 del 1990 ai 31.793 del 2020. I preti fino ai trent'anni sono crollati: erano 1.708 nel 2000, 599 nel 2020, un calo del 60%. Le ordinazioni continuano a scendere, da 436 nel 2013 a 323 nel 2023. Nel 2020, su 25.595 parrocchie, i parroci erano 15.133: poco più della metà, con una media di 1,7 parrocchie per parroco. Sono cifre serie, non vanno minimizzate. Ma non spiegano tutto. Non spiegano perché in alcune diocesi il ricorso agli amministratori assuma dimensioni assai più ampie che in altre, a parità di difficoltà vocazionale. Non spiegano perché incarichi formalmente temporanei finiscano per durare anni. E soprattutto, la scarsità di clero è esattamente la motivazione che l'Istruzione del 2020 dichiara non adeguata a giustificare la rinuncia alla figura stabile del parroco. La penuria di preti è la cornice del problema, non la sua assoluzione.

La posta in gioco

Si torna così al punto da cui siamo partiti. Non si può ignorare che un sistema fondato in misura crescente su incarichi amministrativi accresce notevolmente il potere discrezionale dell'autorità che li conferisce e li revoca. La stabilità del parroco non è un privilegio del prete: è una tutela del popolo di Dio e una garanzia del corretto esercizio del ministero. Quando viene sostituita da incarichi strutturalmente precari, cambia il rapporto tra sacerdote, comunità e autorità ecclesiastica. Cambia, in profondità, la forma del governo della Chiesa. La situazione di quelle Chiese in cui si nominano soltanto amministratori ai soli fini della mobilità del clero, senza alcuna stabilitas, è stata definita da più di una voce qualcosa da ricusare e condannare, non da assecondare.

Una proposta verificabile

Per questo sarebbe auspicabile un'indagine nazionale, diocesi per diocesi: numero dei parroci, numero degli amministratori, durata effettiva degli incarichi, motivazioni dichiarate. E dovrebbe partire dalla Santa Sede, anche per verificare l'operato di quei vescovi che continuano a soggiogare il proprio clero con giochi di forza a dir poco preoccupanti. Sono diversi i sacerdoti costretti a chiedere un anno sabbatico o a cercare un sostegno psicologico fuori dall'ambito ecclesiale, perché umiliati dal proprio vescovo e logorati da un clima di rivalità, chiacchiericcio e prevaricazione che, anziché essere spento, viene alimentato dall'alto. Dietro una questione che sembra tecnica si nasconde una trasformazione silenziosa ma profonda; e si nascondono vendette e ripicche di vescovi che si atteggiano come adolescenti, scelte destinate però a incidere per anni sulla vita delle comunità e sul ministero dei sacerdoti. 

Finché il silenzio converrà a chi governa, questo abuso continuerà a chiamarsi "scelta pastorale". Ma resta esattamente ciò che è: un abuso.

p.E.R.
Silere non possum

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